Court remands case for new hearing due to failure to notify parties of the hearing date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new hearing schedule because the lower tribunal failed to notify the parties of the hearing date. The Regional Tax Commission had rejected a tax refund claim, arguing that two applicants with similar names were the same person and thus ineligible for state aid. The tax agency appealed, claiming the lower court violated procedural rules by not addressing all arguments and failing to separate the merged lawsuits. The court found the omission of the hearing notice to be a procedural defect warranting a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 29 D.Igs. 546/1992; Art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.: The failure of the lower court to notify the parties of the hearing date constitutes a violation of due process requiring the remittal of the case for a new hearing.
Parole chiave
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e cReùGct ORDINANZA ì,,Teitpc 0--t-0 sz A sul ricorso 15968-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MANGANARO SANTI CONCETTO, MANGANARO PLACIDO, MANGANARO GIOVANNI CONCETTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIEMONTE 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPADA, rappresentati e difesi dall'avvocato SEBASTIANO SALLEMI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. _ 401/13/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Rg. 15968/2021 Agenzia delle Entrate c/ Manganaro Giovanni Concetto +2 Ritenuto che: L'agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che su impugnazione da parte di Placido Manganaro (nato a Catania il 16.03.1956) e Placido Manganaro (nato a Catania 1'8.8.1947) e Maria Papale (oggi deceduta) avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso per il 90% delle imposte pagate a titolo IRPEF, ILOR, Servizio Sanitario Nazionale e ISI in relazione al triennio 1990-1992, risiedendo i contribuenti in uno dei comuni colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, ha rigettato l'appello.
La CTP riuniva i ricorsi, ritenendo che i ricorrenti Placido Manganaro nel ricorso rg. 18044/2009 e Placido Manganaro nel ricorso 18044/2009 fossero la medesima persona. Nel merito, accoglieva i ricorsi riuniti e dichiarava il diritto dei ricorrenti al rimborso delle imposte specificate. La CTR ha preliminarmente rilevato l'erronea riunione dei ricorsi da parte della CTP, in quanto basata sull'inesatto presupposto che fossero stati proposti dalla stessa persona e che si diversificassero solo per l'oggetto. Dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia, la CTR ha precisato che Placido Manganaro nato il 16.03.56, e Placido Manganaro nato 1'8.8.47 e Maria Papale, non hanno beneficiato, quali titolari del reddito di impresa, nel periodo di riferimento di alcun aiuto di Stato; pertanto, atteso che l'Ufficio nulla ha osservato in merito, ha ritenuto provata la circostanza della insussistenza di una sovrapposizione di contributi.
Placido Manganaro nato nel 16.03.56, Giovanni concetto Manganaro e Santi Concetto Manganaro quali eredi di Placido Manganaro nato 1'8.8.47 e Maria Papale, si costituiscono con controricorso. Considerato che:
1. Con il primo motivo del ricorso, l'Ufficio lamenta la nullità della sentenza per omesso esame o omessa pronuncia sulle censure proposte da tutte le parti in causa, in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112; violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del D.Igs. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., per aver la CTR preliminarmente rilevato l'erroneità della riunione dei giudizi autonomamente disposta dalla CTP e non averne poi disposto la separazione. Rilevato che: non risulta comunicata l'udienza di trattazione ai contribuenti.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, per notifica dell'avviso di udienza a tutte le parti. Roma, 6 l