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Ordinanza — n. 6982/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6982/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6982/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 20479-2021 proposto da: COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO SCARPANTONI; - ricorrente - contro COBECO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MIRCO DI BONAVENTURA; canixons~rte- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO SCOFONE;- resistente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 594/2021 del TRIBUNALE di II:',RAMO, depositata il 14/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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articolo 295 c.p, articolo 34 c.p, art. 295 c.p, articolo 1306 c.c; Ordinanza — n. 6982/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che 5.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'articolo 295 c.p.c. Sostiene che la domanda di accertamento dell'inadempimento della convenzione era meramente incidentale, ossia funzionale alla decisione sul diritto di escutere la polizza. In quanto domanda incidentale, poteva essere conosciuta dal giudice ordinario, trattandosi non tanto di domanda autonoma, quanto di una questione pregiudiziale o funzionale alla domanda. 5.1.- Con il secondo motivo oltre che violazione dell'articolo 295 c.p.c., si denuncia violazione dell' articolo 34 c.p.c.

Parole chiave

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sospensione dell'assicurazione durata del diritto alla prestazione d'assicurazione termine di sospensione difetto di responsabilità comunale inattività successiva alla sospensione tutela dei diritti quesiti

Disposizioni normative citate

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articolo 295 c.p
Considerato che 5.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'articolo 295 c.p.c.
articolo 34 c.p
5.1.- Con il secondo motivo oltre che violazione dell'articolo 295 c.p.c., si denuncia violazione dell' articolo 34 c.p.c.
art. 295 c.p
La prima è che ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti (Cass.20491/ 2018).
articolo 1306 c.c
Tale rapporto è, si, di solidarietà, ma secondo la regola deLl'articolo 1306 c.c., secondo cui "la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori".
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 20479-2021 proposto da: COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO SCARPANTONI; - ricorrente - contro COBECO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MIRCO DI BONAVENTURA; canixons~rte- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO SCOFONE;- resistente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 594/2021 del TRIBUNALE di II:',RAMO, depositata il 14/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE, che conclude perché codesta On. Corte di Cassazione voglia cassare la sentenza impugnata e rimettere la controversia concernente l'escussione della fideiussione nei confronti della Unipolsai Assicurazioni Spa dinanzi al Tribunale di Teramo. Ritenuto che 1.-Il Comune di Mosciano Sant'Angelo ha stipulato con la Cobeco Costruzioni srl una convenzione con la quale quest'ultima si è impegnata a realizzare opere urbanistiche all'interno del territorio comunale.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la convenzione, la Cobeco Costruzioni srl ha fornito una polizza fideiussoria, prestata da Unipol spa. 2.-Il Comune di Mosciano Sant'Angelo, sul presupposto che la Cobeco Costruzioni srl non ha adempiuto ad alcune obbligazioni principali della convenzione, ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Teramo, sia la società Cobeco Costruzioni srl che la Unipol, ed ha spiegato due domande distinte: la prima, in via principale, nei confronti di Uniipol , di escussione della polizza fideiussoria; la seconda, ma subordinata al mancato accoglimento della prima, di risoluzione della convenzione per inadempimento, e condanna della Cobeco Costruzioni srl al risarcimento dei danni. 3.-Il Tribunale di Teramo ha ritenuto la propria giurisdizione sulla prima domanda (adempimento della garanzia), ma l'ha esclusa, a favore del Tar, quanto alla seconda, ossia la risoluzione della convenzione.

Ma, nel fare ciò, ha sospeso anche la cognizione della domanda di sua competenza- quella di escussione della polizza- in attesa della definizione dell'altra.4.-Il Comune di Sant'Angelo propoiéne ora ricorso per regolamento di competenza proprio per contestare la pronuncia sulla sospensione, e lo fa con tre motivi. Si sono costituti sia la Cobeco Costruzioni srl che la Unipol. Inoltre, la Cobeco Costruzioni srl ed il Comune di Sant'Angelo hanno depositato memoria. Il PG ha chiesto l'accoglimento del ricorso quanto alla pronuncia sulla sospensione.

Considerato che 5.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'articolo 295 c.p.c. Sostiene che la domanda di accertamento dell'inadempimento della convenzione era meramente incidentale, ossia funzionale alla decisione sul diritto di escutere la polizza. In quanto domanda incidentale, poteva essere conosciuta dal giudice ordinario, trattandosi non tanto di domanda autonoma, quanto di una questione pregiudiziale o funzionale alla domanda. 5.1.- Con il secondo motivo oltre che violazione dell'articolo 295 c.p.c., si denuncia violazione dell' articolo 34 c.p.c.

La tesi della ricorrente è che la sospensione del processo, per pregiudizialità della causa davanti al Tar, presuppone che le parti siano le stesse, ed invece qui sono diverse: la Unipol è convenuta per la garanzia, la Cobeco Costruzioni srl per l'inadempimento della obbligazione garantita. 5.2.- Il terzo motivo è svolgimento degli altri due: secondo il ricorrente il Tribunale nel decidere di sospendere il procedimento, ma soprattutto nel decidere di dichiarare il difetto di giurisdizione, non ha tenuto in conto che la Unipol, a fronte della domanda di escussione della polizza, ha proposto una eccezione di dolo generale, la quale impone di valutare i termini dell'inadempimento della obbligazione garantita. 6.- I tre motivi possono valutarsi insieme e sono fondati nei termini che seguono. 7.- Intanto, sebbene con un quarto pseudo- motivo, il Comune abbia precisato di non aver proposto in via autonoma la domanda di accertamento dell'inadempimento e di risoluzione della convenzione, dal tenore di tale domanda, riportata integralmente nella decisione impugnata, risulta che, oltre all'accertamento incidentale dell'inadempimento, finalizzato poi a far valere la garanzia, il Comune, in via subordinata, nel caso in cui quella domanda principale non fosse accolta, ha chiesto proprio che si pronunciasse la risoluzione della convenzione.

Con la conseguenza che correttamente il Tribunale ha ritenuto proposta una domanda autonoma, e non una questione incidentale, di risoluzione della suddetta convenzione. 7.1.- Ciò premesso, la decisione di ritenere il difetto di giurisdizione sulla risoluzione della convenzione è corretto, trattandosi di materia riservata al giudice amministrativo. 8.- Ciò che invece, ed in questo va accolta l'argomentazione fornita dal Procuratore Generale, va censurata è la decisione di sospendere poi il procedimento per cui invece il Tribunale è competente, ossia quello sulla polizza, in attesa che la giustizia amministrativa decida la domanda sull'inadempimento della obbligazione principale.

A questa sospensione ostano due circostanze. La prima è che ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti (Cass.20491/ 2018). Nel caso presente, la controversia per la risoluzione della convenzione ha come controparte la Cobeco Costruzioni srl, mentre quella per l'escussione della polizza è rivolta verso l'Unipol. La seconda attiene proprio al rapporto tra fideiussione ed obbligazione principale.

Tale rapporto è, si, di solidarietà, ma secondo la regola deLl'articolo 1306 c.c., secondo cui "la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori". Questa autonomia esclude il rischio di conflitto di giudicati, paventato dal Tribunale, e posto a base della sua decisione di sospendere il procedimento, ed esclude altresì il rapporto di pregiudizialità tra le due cause (v. anche Cass.27357/ 2017). In conclusione, pur avendo il Tribunale correttamente ritenuto il suo difetto di giurisdizione quanto alla domanda di risoluzione della convenzione, ha erroneamente sospeso la cognizione dell'altra domanda, quella di escussione della garanzia, sul presupposto erroneo che la prima pregiudicasse la seconda.

Il ricorso va dunque accolto in questi termini. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata quanto alla pronuncia sulla sospensione del procedimento ex articolo 295 c.p.c, ne dispone, la prosecuzione davanti al Tribunale di Teramo. Condanna le società jFp .tj in solido / al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in 4000,00 euro, oltre 15% di spese forfettarie,