Cassation court dismisses students' claim that university medical scholarships violate EU law due to salary indexing blocks.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by medical students inadmissible, ruling that their scholarship payments were legally compliant with EU obligations. The court found that the legislative block on triennial salary indexing for the 1998-2005 academic years was a valid sovereign choice not violating international directives. Consequently, the applicants failed to prove any irrationality or disparity in treatment compared to subsequent cohorts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002; Art. 6, d.lgs. n. 257/1991: The court holds that a legislative block on triennial salary indexing for specific medical scholarship periods constitutes a valid sovereign option that does not violate EU law or create irrational disparity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29891/2021 R.G. proposto da : ABDEL HAFITH AHMAD SHERIF, AGOSTINI MASCIA, AMATO ANTONIO, ANGELINI GILDA, ARMELLINO KATIA, ATZEI ALESSIA TAMARA BARBARA, AVERSANO ANTONIO, BALESTRA GIACOMO, BARTOLOZZI MARIA LETIZIA, BATTIATO SALVATORE, BERTINI ELISABETTA, BISCONTI DANIELA, BOTTA MARIA CAROLINA, BROGELLI BEATRICE, BROTINI STEFANIA, CAFARELLI ARTURO, CALOSSO RICARDO ANTONIO, CARDONE VALERIA, CARLUCCI ANTONIA, CASELLI FRANCESCA, CASSIANI MARIA, CAVALIERI D'ORO SILVIA, CHESINI SONIA, CHIARAVALLOTI GIUSEPPINA, CHIARIELLO GIOVANNI, CHIELLINO CLEMENTINA, CIACCIO ROSA, CICERANI LUCIANO, CIRIELLO FRANCESCA, CIRMENI SERGIO, COCCA MARIA PIA, CORAZZA FABRIZIO, COSCIONE GIULIA, COSIMINI PATRIZIA, D'ELIA KATIA, DALMONTE FRANCESCA, DECUZZI MARCO, DEDONI PAOLO, DEL TURCO MONICA, DELLI LEONARDO, DI SANTE DOMENICO, DI SAVERIO ADALISA, DI TRAPANI ANTONINO, DIVIZIA MARIA TERESA, ERBOSO MARIO, ESPOSITO ROSA, FABIO ELENA SETTIMIA CORINNE, FACCIA MONICA, FANTAUZZO MARIA, FELICIANGELI ALESSANDRA, FERRARI MASSIMO, FERRUCCI GIULIA, FORNARO DONATO, FORZANO FRANCESCA, FRAGAPANE ELENA, FREDDI NICOLETTA, GABRIELLI LILIANA, GALIPÒ SALVATORE, GALIPÒ SIMONETTA, GANDOLFO NICOLÒ, GATTO STEFANO, GAZZOLA MARIA BEATRICE, GIANCOTTA MARIA ITRIA, GIOVANNELLI SIMONA, GIOVANNINI ALESSANDRO, GRAMIGNANO GIULIA, GUARNERI FABRIZIO, GUGELMETTO MARCO, LAINO VELIA ROSA, LANGELLA MARIA MADDALENA, LATERZA CLAUDIA, LAZZARI IVANO, LEONE EMILIA, LICITRA LUCIANO, LONI LUCIA, LONZI SIMONE, LUCARELLI ELISABETTA, MAFFEI FRANCESCO, MARANGONI MARIA GIUSEPPINA, MARTINOLI SARA, MARTINUZZI ELISABETTA, MELIDDO GERARDO, MELLONI MARIA CRISTINA, MICHELUTTI TERESA, MILAN BEATRICE, MONDELLA SABRINA, MOTOLO GIULIA, MUGNAI STEFANIA, MULARONI KIRA, MURRI SIMONA, OCELLO ANNA BENEDETTA, OLIVIERO BIAGIO, PAGANO NICO, PALMIERI ELISABETTA, PAPEO GIOVANNI, PAPINI ANDREA, DEL MASTIO MONICA, PAPP LETIZIA, PAPPALARDO MARIA GRAZIA, PASQUETTO GIAMPAOLO, PENNAZIO ROBERTA, PERROTTA NICOLA, PIGNA MIRIANA, PINTOR MARIA GRAZIA, PITTAU ANNA, PITTAU FRANCESCA, PISCOPO PASQUALE, POGGESI MARCO, PUDDU GIANFRANCO, PUGLIESE FRANCESCA, PULIS MARIACATERINA, QUARANTA EMMA, RAMAT SILVIA, RENZETTI DANIELA, RESCA RICCARDO, RIZZIOLI EMANUELA, ROMEI BUGLIARI DOMENICO, ROSSI GABRIELLA, ROSSINI PAOLO, ROVENTINI LUISA, RUSSO FRANCESCO, SALIS SERGIO, SAMMARRO SANDRA, SANNA ROBERTO, SAVIOLA DONATELLA, SCANDONE FRANCESCO, SCARPA MARIA LUISA, SECCHI GRAZIELLA, SERRA FRANCESCA, SICILIA MARIA GIUSEPPA, SIMEONE IOLANDA, SIMONATO PAOLO, SOLDI ELISABETTA, SPAGGIARI ELIO, SPINA MONICA, SPROVIERO ANNA MARIA, STABILE ANTONIO, TADDEI INES, TANGANELLI LUCIA, TINTI ANDREA, TOLVE IVANA, TUCCERI SABRINA, TUDISCO ALESSANDRA, VENTURA GIOVANNI CARLO, VERTA MARIO, VICARIO VINCENZA, VOURTSIS STEFANOS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO (CSTCST70B19H501Z) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3111/2021depositata il 28/04/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022dal Consigliere MARINA MELONI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I dottori indicati in epigrafe convennero— davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università, Istruzione e Ricerca ed il Ministero dell'Economia e Finanze, esponendo: diessere laureati in medicina e chirurgia e di avere conseguito il diploma di specializzazione; di avere partecipato ai rispettivi corsi dispecializzazione a tempo pieno e con frequenza obbligatoria; di avere, pertanto, diritto alla «adeguata retribuzione» prevista dalle direttive comunitarie n.75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE; che la Repubblica Italiana non aveva dato tempestiva attuazione alle suddette direttive, privandoli così della suddetta adeguata retribuzione.
Chiesero, pertanto, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della suddetta indennità oltre che l’accertamento del diritto a vedere riconosciuto il loro titolo e ad ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva e parziale attuazione delle suddette direttive da parte dello Stato italiano nonché, per la mancata corresponsione di adeguata remunerazione, anche in misura corrispondente a figure professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006-2007; per la mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera e di quelli contributivi; e, infine, per la mancata indicizzazione e rideterminazione triennale delle somme ricevute.
Con sentenza pubblicata in data 4/2/2016 il Tribunale ha rigettatole domande proposte. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermatola sentenza di primo grado. Avverso tale decisione i medici indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Le amministrazioni intimate resistono con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi della Corte di Giustizia UE nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir.CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3 e 10 Cost., del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.
Uff., 16 agosto, n. 191) in materia di obbligo per gli stati membri di riconoscere un’adeguata remunerazione ai dottori che frequentano corsi di specializzazione in discipline mediche nonchè risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dell’art.6 D.Leg.vo 257/1991 in tema di incremento annuale e rideterminazione triennale della borsa di studio.Si lamenta il rigetto della domanda risarcitoria, disposto con la sentenza impugnata, avente ad oggetto la condanna dello Stato alla differenza tra quanto effettivamente percepito dai medici appellanti e quanto avrebbero percepito ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, nonché ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del SSN.
Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema di estinzione del diritto per intervenuto decorso del termine di prescrizione. Il ricorso, i cui motivi sono da esaminare congiuntamente per connessione è infondato, dimostrandosi inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n.1, cod. proc. civ., in quanto la Corte d'Appello ha pronunciato secondo i principi più volte ribaditi da questa Corte. Occorre premettere che gli attuali ricorrenti deducono di avere frequentato vari corsi di specializzazione in diversi periodi a partire dall'anno accademico 1991-1992 fino all'anno accademico 2006- 2007 (ricorso: p. 2), ricevendo la borsa di studio ex art. 6, d.lgs. n. 257/1991, per un importo annuale di euro11.603,52.
Nei loro confronti non sussiste alcun omesso o tardivo recepimento delle Direttive comunitarie che hanno previsto una "adeguata remunerazione" per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive n. 75/362, n. 75/363 e n.82/76, non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) poiché, invero, tale recepimento è avvenuto con la I. n. 428/1990 e, per l'appunto, con il d.lgs. n. 257/1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi, tra cui gli attuali ricorrenti, una borsa di studio pari a C 11.603,52 annui).
Pertanto, i ricorrenti non censurano fondatamente la decisione impugnata laddove lamentano che il recepimento delle direttive comunitarie de quibus sia avvenuto solo con il nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368/1999. Quest'ultimo decreto, nel recepire la Direttiva 93/16/CEE (che ha codificato, raccogliendole in un unico testo, le precedenti direttive nn. 75/362 e 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e in una variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.
Tale contratto, secondo l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art.36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 18670 del 27/7/2017; Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/9/2009;
Sez. L, Sentenza n. 27481 del 19/11/2008; in motivazione, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26932 d el 27/11/2020, p. 5; Sez.6 -3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018, § 2., p. 5). Ai sensi dell'art. 1, comma 300, della I. n. 266/2005, peraltro, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368/1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007.
E, il trattamento economico effettivamente spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. Per gli iscritti ,come i ricorrenti, alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006-2007, è stato, al contrario, espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto il profilo economico. In subiecta materia, è oramai consolidato l'orientamento di questa Corte per cui «La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sottoil profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.» (ex plurimis, Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n.14168 del 24/5/2019) Difatti, la Direttiva CEE n. 93/16 che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione.
La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è, infatti, contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n.75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica) e, come dianzi rilevato, i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui al decreto legislativo n. 257/1991. L'importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo ad adempiere gli obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la Direttiva93/16/CEE, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso d.lgs. n. 257/1991 e, poi, sospesi dalla successiva legislazione; ciò, sul presupposto per cui«nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata,né sono posti i criteri per la determinazione della stessa» (cfr.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018; S ez. L, Sentenza n. 18710 del 23/9/2016). Tanto premesso, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione inmedicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368/1999 (adecorrere dall'anno accademico 2006-2007, in base alla I. n. 266/2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.
L'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257/1991, sulla base della cui disciplina gli odierni ricorrenti hanno ricevuto la relativa borsa di studio, senza -peraltro - che rilevino le scelte ordinamentali afferenti alla mancata rideterminazione triennale delle stesse e al blocco delle indicizzazioni. In particolare, il blocco della indicizzazione è stato legittimamente prorogato anche per il triennio 2005-2008 dall'art. 1, comma 212, della legge n.266 del 2006 (cfr., anche di recente, Cass., 23/02/2018, n. 4449, specie punto 45 nonché 53 e seguenti, Cass., 19/02/2019, n. 4809, Cass., 20/05/2019, n.13572, e succ. conf.); inoltre, ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 36, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anniaccademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (cfr. la stessa giurisprudenza appena richiamata).
La misura della remunerazione, anche avendo riguardo alla sospensione dei meccanismi di rivalutazione monetaria, è il frutto di una scelta legislativalegittima in quanto non vincolata o condizionata a livello sovranazionale, nei termini dianzi indicati.Stante quanto sopra, non è ravvisabile alcuna violazione della normativa sovranazionale, nonché alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento, posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione dell'opzione legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente,Cass., 19/02/2019, n. 4809, cit.).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese di lite. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto,da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, chesi liquidano nella complessiva somma di Euro 7.200,00 oltre alle spese prenotate a debito, da intendere posta a carico di ciascuno non in solido ma inproporzione del rispettivo interesse nella causa. Dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presu