Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6894/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses doctors' claim that EU directives mandate adequate remuneration for medical specialization. The court finds no violation of EU law. The court rejects the claim that EU directives mandate adequate remuneration for medical specialization, ruling the Italian legislative choices regarding scholarship indexing and revaluation mechanisms were lawful and not in violation of EU principles. The court held that the Italian government fulfilled its EU obligations by providing scholarships, and the subsequent legislative decisions on indexing and revaluation fell within national discretion, thus dismissing the appeal as inadmissible. The court ruled that the Italian government fulfilled its EU obligations by providing scholarships, and the subsequent legislative decisions on indexing and revaluation fell within national discretion, thus dismissing the appeal as inadmissible. The court held that the Italian government fulfilled its EU obligations by providing scholarships, and the subsequent legislative decisions on indexing and revaluation fell within national discretion, thus dismissing the appeal as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6894/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by medical graduates inadmissible, upholding the lower court's rejection of their claims. The applicants argued that Italian authorities failed to timely implement EU directives guaranteeing adequate remuneration for medical specialization, while the government contended that national legislative choices regarding scholarship indexing were sovereign. The court determined that the Italian state had met its EU obligations through the scholarship system and that the lack of triennial revaluation was a valid exercise of legislative discretion, not a violation of EU law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13 e 16 delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16; The Court holds that the absence of a specific definition of adequate remuneration in EU law does not preclude national legislative discretion in regulating the revaluation and indexing of scholarships for medical specialization, provided the core obligation of providing a scholarship has been fulfilled.

Parole chiave

Generato dall'IA
EU directives implementation adequate remuneration medical specialization scholarships legislative discretion indexing and revaluation inadmissible appeal national sovereignty accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 e 16 delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
d.lgs. n. 368/1999
Pertanto, i ricorrenti non censurano fondatamente la decisione impugnata laddove lamentano che il recepimento delle direttive comunitarie de quibus sia avvenuto solo con il nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368/1999.
legge n. 266/2005
368/1999 (adecorrere dall'anno accademico 2006-2007, in base alla legge n. 266/2005), e il re lativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.
d.lgs. n. 257/1991
6, d.lgs. n. 257/1991, per un importo annuale di C 11.603,52.
art. 1, comma 212, della legge n.266 del 2006
In particolare, il blocco della indicizzazione è stato legittimamente prorogato anche per il triennio 2005-2008 dall'art. 1, comma 212, della legge n.266 del 2006 (cfr., anche di recente, Cass., 23/02/2018, n.
art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
conf.); inoltre, ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art.
art. 36, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione dell’art. 36 della costituzione in tema di rapporto di lavoro subordinato.
art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991
2), ricevendo la borsa di studio ex art. 6, d.lgs.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta.
art. 36 della costituzione
Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione dell’art. 36 della costituzione in tema di rapporto di lavoro subordinato.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020
27481 del 19/11/2008; in motivazione, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020, p.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018
Cass., Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/9/2016
Cass., 23/02/2018, n. 4449
1, comma 212, della legge n.266 del 2006 (cfr., anche di recente, Cass., 23/02/2018, n. 4449, specie punto 45 nonché 53 e seguenti, Cass., 19/02/2019, n.
Cass., 19/02/2019, n. 4809
4449, specie punto 45 nonché 53 e seguenti, Cass., 19/02/2019, n. 4809, Cass., 20/05/2019, n.13572, e succ.
Cass., 20/05/2019, n.13572
4809, Cass., 20/05/2019, n.13572, e succ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31227/2021 R.G. proposto da : ANTOLINI DARIO, BORGNA AMBRA, CANNATA LETIZIA MARIA GIOVANNA, FOTI ROBERTA, MORDINI VALENTINA, PETRICOLA FAUSTO, PEVERI ANDREA, RAIS CLAUDIA, REPPUCCI DIANA, SCUDELLARI ROBERTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEULADA 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3646/2021depositata il 17/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022dal Consigliere MARINA MELONI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I dottori indicati in epigrafe convennero— davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università, Istruzione e Ricerca ed il Ministero dell'Economia e Finanze, esponendo: di essere laureati in medicina e chirurgia e di avere conseguito il diploma di specializzazione; di avere partecipato ai rispettivi corsi dispecializzazione a tempo pieno e con frequenza obbligatoria; di avere, pertanto, diritto alla «adeguata retribuzione» prevista dalle direttive comunitarie n.75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE; che la Repubblica Italiana non aveva dato tempestiva attuazione alle suddette direttive, privandoli così della suddetta adeguata retribuzione.

Chiesero, pertanto, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della suddetta indennità oltre che l’accertamento del diritto a vedere riconosciuto il loro titolo e ad ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva e parziale attuazione delle suddette direttive da parte dello Stato italiano nonché, per la mancata corresponsione di adeguata remunerazione, anche in misura corrispondente a figure professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006-2007; per la mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera e di quelli contributivi; e, infine, per la mancata indicizzazione e rideterminazione triennale delle somme ricevute.

Con sentenza pubblicata in data 25/2/2019 il Tribunale di Roma ha rigettatole domande proposte. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermatola sentenza di primo grado. Avverso tale decisione i medici indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. Le amministrazioni intimate non hanno spiegato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con iprimi due motivi di ricorso i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi della Corte di Giustizia UE nonché degli artt.13 e 16 delle Dir.CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3 e 10, 101,36 Cost., art 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191) in materia di obbligo per gli stati membri di riconoscere un’adeguata remunerazione ai dottori che frequentano corsi di specializzazione in discipline mediche nonchè risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie ed estinzione del diritto per intervenuto decorsodel termine di prescrizione. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dell’art.6 D.Leg.vo 257/1991 in tema di incremento annuale e rideterminazione triennale della borsa di studio.Si lamenta il rigetto della domanda risarcitoria, disposto con la sentenza impugnata, avente ad oggetto la condanna dello Stato alla differenza tra quanto effettivamente percepito dai medici appellanti e quanto avrebbero percepito ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, nonché ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personalemedico dipendente del SSN.

Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione dell’art. 36 della costituzione in tema di rapporto di lavoro subordinato. Il ricorso, i cui motivi sono da esaminare congiuntamente per connessione è infondato, dimostrandosi inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n.1, cod. proc. civ., in quanto la Corte d'Appello ha pronunciato secondo i principi più volte ribaditi da questa Corte. Occorre premettere che gli attuali ricorrenti deducono di avere frequentato vari corsi di specializzazione in diversi periodi a partire dall'anno accademico 2001-2002 fino all'anno accademico 2007- 2008 (ricorso: p. 2), ricevendo la borsa di studio ex art. 6, d.lgs. n. 257/1991, per un importo annuale di C 11.603,52.

Nei loro confronti non sussiste alcun omesso o tardivo recepimento delle Direttive comunitarie che hanno previsto una "adeguata remunerazione" per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive n. 75/362, n. 75/363 e n.82/76, non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) poiché, invero, tale recepimento è avvenuto con la l. n. 428/1990 e, per l'appunto, con il d.lgs. n. 257/1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi, tra cui gli attuali ricorrenti, una borsa di studio pari a euro11.603,52 annui).

Pertanto, i ricorrenti non censurano fondatamente la decisione impugnata laddove lamentano che il recepimento delle direttive comunitarie de quibus sia avvenuto solo con il nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368/1999. Quest'ultimo decreto, nel recepire la Direttiva 93/16/CEE (che ha codificato, raccogliendole in un unico testo, le precedenti direttive nn. 75/362 e 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e in una variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.

Tale contratto, secondo l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art.36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 18670 del 27/7/2017; Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/9/2009;

Sez. L, Sentenza n. 27481 del 19/11/2008; in motivazione, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020, p. 5; Sez.6 -3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018, § 2., p. 5). Ai sensi dell'art. 1, comma 300, della I. n. 266/2005, peraltro, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368/1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007.

E, il trattamento economico effettivamente spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. 3.6. Per gli iscritti, come i ricorrenti,alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al2006-2007 al contrario, è stato espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto il profilo economico. In subiecta materia, è oramai consolidato l'orientamento di questa Corte per cui «La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sottoil profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.» (ex plurimis, Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n.14168 del 24/5/2019).

Difatti, la Direttiva CEE n. 93/16 che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agliiscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è, infatti, contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n.75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica) e, come dianzi rilevato, i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui al decreto legislativo n. 257/1991.

L'importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo ad adempiere gli obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la Direttiva93/16/CEE, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza, nellasua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso d.lgs. n. 257/1991 e, poi, sospesi dalla successiva legislazione; ciò, sul presupposto per cui «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa» (cfr.

Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018; Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/9/2016). Tanto premesso, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione inmedicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368/1999 (adecorrere dall'anno accademico 2006-2007, in base alla legge n. 266/2005), e il re lativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.

L'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257/1991, sulla base della cui disciplina gli odierni ricorrenti hanno ricevuto la relativa borsa di studio, senza -peraltro - che ri levino le scelte ordinamentali afferenti alla mancata rideterminazione triennale delle stesse e al blocco delle indicizzazioni. In particolare, il blocco della indicizzazione è stato legittimamente prorogato anche per il triennio 2005-2008 dall'art. 1, comma 212, della legge n.266 del 2006 (cfr., anche di recente, Cass., 23/02/2018, n. 4449, specie punto 45 nonché 53 e seguenti, Cass., 19/02/2019, n. 4809, Cass., 20/05/2019, n.13572, e succ. conf.); inoltre, ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 36, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,n. 289, l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anniaccademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (cfr. la stessa giurisprudenza appena richiamata). 3.12.

La misura della remunerazione, anche avendo riguardo alla sospensione dei meccanismi di rivalutazione monetaria, è il frutto di una scelta legislativalegittima in quanto non vincolata o condizionata a livello sovranazionale, nei termini dianzi indicati.Stante quanto sopra, non è ravvisabile alcuna violazione della normativa sovranazionale, nonché alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento, posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione dell'opzione legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente Cass., 19/02/2019, n. 4809, cit.).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Cortedichiara inammissibile il ricorso; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da