Italian court dismisses medical specialist's claim for EU directive indemnity due to failure to prove specializations match official lists.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove his medical specializations were included in the specific lists required by EU directives for indemnity eligibility. The appellant argued that his full-time training entitled him to state compensation for delayed implementation of European regulations, but the appellate court correctly applied established precedent requiring strict adherence to official equivalence lists. Consequently, the claim was rejected as the appellant did not demonstrate that his qualifications met the mandatory criteria for community law protection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis, n.1 c.p.c.; Cass. n. 23577/2011; The right to indemnity for medical specialists under EU directives requires proof that their specializations are listed in official equivalence tables, and failure to demonstrate this inclusion renders the claim inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2618/2022 R.G. proposto da : CRUPI STEFANO, elettivamente domiciliato in ANCONA VIA MATTEOTTI N. 99 C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DISCEPOLO MAURIZIO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri della Salute, dell’Università, Istruzione e Ricerca edella Economia e delle Finanze elettivamente domiciliatiin ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che le rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 4707/2021 depositata il25/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022dal Consigliere MARINA MELONI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Crupi Stefano convenne davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università, Istruzione e Ricerca ed il Ministero dell'Economia e Finanze, esponendo: di essere laureato in medicina e chirurgia e di avere conseguito il diploma di specializzazione; di avere partecipato ai rispettivi corsi dispecializzazione a tempo pieno e con frequenza obbligatoria; di avere, pertanto, diritto alla «adeguata retribuzione» prevista dalle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE; che la Repubblica Italiana non aveva dato tempestiva attuazione alle suddette direttive, privandolo così della suddetta adeguata retribuzione.
Chiese, pertanto, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della suddetta indennità oltre che l’accertamento del diritto a vedere riconosciuto il suo titolo con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto; in subordine, ne chieseanche la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva e parziale attuazione delle suddette direttive da parte dello Stato italiano. Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande proposte. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermatola sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione il ricorrente propone ricorso per cassazione, articolato in un motivo. Le amministrazioni intimate resistono con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con plurimi motivi di ricorso il ricorrente Crupi Stefano si duole del fatto che la Corte di Appello ha ritenuto che le due specializzazioni nelle professioni sanitarie da lui conseguite non sono incluse tra quelle di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri).
Il ricorso, i cui motivi sono da esaminare congiuntamente per connessione, è infondato, dimostrandosi inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n.1, cod. proc. civ., in quanto la Corte d'Appello ha pronunciato secondo i principi più volte ribaditi da questa Corte. Infatti l’inclusione negli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri) rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive(cfr.
Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019) e deve essere allegato e dimostrato dal medico attore. ( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. del 25/08/2022). E’ consolidato (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. del 26/07/2019 ) : “Non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e liabbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto (v. sul punto, Cass., Sez. U, Sentenza n. 15177 del 01/06/2021).
P.Q.M.
La Corte d ichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, chesi liquidano nella complessiva somma di Euro 3.200,00 oltre alle spese prenotate a debito, da intendere posta a carico di ciascuno non in solido ma in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. Così d