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Ordinanza — n. 6879/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding tax collection notices, ruling on prescription and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6879/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the appeals filed by the Revenue Agency and INPS against a lower court decision confirming the prescription of social security contributions. The appellant argued for a violation of the principle of correspondence between the request and the ruling, but the court held that the error concerned a factual date, which must be challenged via a specific revocation remedy rather than a cassation appeal. Additionally, the court declared the incidental counter-claim inadmissible because it was filed after the procedural deadline for the joined proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 335 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: Errors regarding factual dates or notification dates that are uncontroversous must be raised via the specific revocation remedy under Art. 395 n. 4 c.p.c., not through a cassation appeal, while counter-claims filed after the deadline for joined proceedings are inadmissible.

Parole chiave

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prescription of claims revocation remedy cassation appeal procedural deadline joined proceedings factual error inadmissible counterclaim retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 4 c.p.c.
il secondo motivo di ricorso di ADER denuncia, ancora ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
ma tale errore, proprio per il trattarsi di dato incontroverso e - dato il derivare di esso dal mero raffronto tra datazioni - :ncontrovertibile, era ab origine da denunciare semmai con la ,evocazione per errore di fatto (art. 395 n. 4 c.p.c.) e non con il ricorso in appello o poi con il ricorso per cassazione; 9.
Art. 335 c.p.c.
all'udienza del 15.11.2022 i due procedimenti sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto riguardanti la medesima sentenza.
Art. 370 c.p.c.
D.P.R. n. 115/2002, Art. 13, comma 1 quater
sussistono, pertanto, le condizioni processuali richieste, ai fini de raddoppio del contributo unificato, dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti;
art. 335 c.p
all'udienza del 15.11.2022 i due procedimenti sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto riguardanti la medesima sentenza.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C. 20113/2020
C. 24528/2019
20113/2020; C. 24528/2019; C.
C. 15228/2015
24528/2019; C. 15228/2015);
C. 2005/18091
3, c.p.c., il che comporta comunque il radicarsi di un'improcedibilità (C. 2005/18091; C.
C. 2000/2805
2005/18091; C. 2000/2805) non sanata dal raggiungimento tempestivo dello scopo;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorsi riuniti 8594-2022 e 8767/2022 proposti da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliate; - ricorrente nel procedimento nrg 8594/2022- - intimato nel procedimento nrg8767/2022 e da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARLA D'_ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE ed ANTONIETTA CORETTI ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto; - ricorrente nel procedimento nrg 8767/2022- - resistente con mandato nel procedimento nrg 8594/2022 contro '3ALMITESTA DOMENICO, rappresentato e difeso dall'Avv.

ANTONIO ,DANCALLO e domiciliato ope legis in Roma, Piazza Cavour, presso .a Cancelleria della Corte di Cassazione controricorrente e ricorrente incidentale Ltect, avverso la sentenza n. 421/2021 della Corte d'Appello di Naise4i, depositata il 28.9.2021, NRG 222/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE i. oggetto del contendere è l'opposizione a due avvisi di intimazione, notificati da Equitalia Sud (ora Agenzia delle Entrate Rlscossione,.

ADER) e conseguiti a due cartelle esattoriali precedentemente notificate a Domenico Palmitesta per la riscossione di contribuzione previdenziale di pertinenza dell'INPS; 2, l'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Taranto, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;

3. la Corte d'Appello riteneva che correttamente il Tribunale avesse affermato applicarsi al caso la prescrizione quinquennale che, alla data del 17.7.2012, rispetto alle notifiche delle cartelle avvenute il 4,3.2009 ed il 13.12.2008, era maturata, né risultavano altri atti i nterruttivi ; A ADER ed INPS hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la predetta sentenza;

5. l'INPS è rimasto intimato nel giudizio di legittimità introdotto da ADER ed ADER è rimasta intimata nel giudizio di legittimità :ntrodotto dall'INPS;6. il Palmisano ha notificato ad ADER controricorso e ad INPS controricorso con ricorso incidentale; quest'ultimo, sebbene finalizzato a dispiegare difese con riferimento al ricorso principale deWINPS, è stato depositato nel fascicolo telematico del ricorso proposto da ADER;

7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti;

8. all'udienza del 15.11.2022 i due procedimenti sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto riguardanti la medesima sentenza. CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo dedotto da ADER denuncia, richiamando l'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame ed assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di statuire sul motivo di gravame con cui l'INPS aveva contestato che ;Ira le notifiche delle cartelle e quelle degli atti di intimazione non fosse decorso il termine quinquennale;

2. il secondo motivo di ricorso di ADER denuncia, ancora ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché, conseguentemente, dell'art. 3 L. 335/1995 per avere la Corte territoriale indicato un'informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa, dai quali risulta che invece il termine di prescrizione non era decorso;

3. l'unico motivo di ricorso per cassazione proposto dall'INPS denuncia invece, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 3, co. 9 e 10 L. 335/195 e degli artt.2935 e 2953 c.c. ed esso si fonda sul rilievo per cui tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione sarebbero decorsi meno dei cinque anni di prescrizione;

4. i motivi, da analizzare congiuntamente, vanno disattesi; 5 la sentenza di appello non contiene alcun errore di diritto nell'individuazione del termine prescrizionale, che essa ha ritenuto essere quello quinquennale, sicché il motivo proposto dall'INPS è mal posto; 6. è poi vero che, con l'atto di appello, l'INPS aveva sollevato la questione sul calcolo del termine quinquennale, ma la Corte territoriale afferma esplicitamente che quel termine sarebbe ntercorso e dunque non si vede su quale base possa sostenersi che su punto non vi sia stata pronuncia ai sensi e per gli effetti dell'art.112 c.p.c.;

7. semmai, la Corte territoriale avrebbe reiterato l'errore già commesso in primo grado sul dato, in sé incontroverso, di notifica delle cartelle e delle intimazioni;

3. ma tale errore, proprio per il trattarsi di dato incontroverso e - dato il derivare di esso dal mero raffronto tra datazioni - :ncontrovertibile, era ab origine da denunciare semmai con la ,evocazione per errore di fatto (art. 395 n. 4 c.p.c.) e non con il ricorso in appello o poi con il ricorso per cassazione; 9. è :nfatti evidente che l'errore non consiste qui nell'attribuzione ad un qualche elemento istruttorio di un significato diverso da quello suo proprio, sicché non si pone neppure il dibattuto tema del travisamento del fatto e l'errore ha portata esclusivamente revocatoria, non potendo pertanto essere adotto con il ricorso per cassazione (C. 20113/2020; C. 24528/2019; C. 15228/2015);

10. i ricorsi vanno dunque rigettati;

11. nello storico di lite si è evidenziato che il Palmitesta ha depositato il controricorso nei riguardi dell'INPS, contenente anche -icorso incidentale, nel fascicolo telematico riguardante il ricorso ADER;12. tale controricorso, sebbene notificato anche all'INPS presso chi difendeva tale ente nel corrispondente ricorso per cassazione, non può dirsi ritualmente proposto, in quanto, nel fascicolo riguardante H ricorso ADER esso non poteva essere ammesso nei riguardi dell'INPS perché ivi ancora intimato e risulta inserito per evidente errore materiale, mentre nel fascicolo riguardante il ricorso INPS cu quel controricorso ed il relativo ricorso incidentale sono chiaramente ed esclusivamente pertinenti - l'acquisizione dell'atto si è avuta solo per effetto della riunione disposta il 15.11.2022 e dunque oltre il termine di cui al combinato disposto dell'art. 370, cc. 3, c.p.c., il che comporta comunque il radicarsi di un'improcedibilità (C. 2005/18091; C. 2000/2805) non sanata dal raggiungimento tempestivo dello scopo;

13. da quanto sopra deriva che la condanna alle spese, in ragione dena soccombenza, può essere pronunciata soltanto nei riguardi di ADER, poiché nel procedimento n. 8767/2022 non risulta validamente svolta dal Palmitesta attività difensiva;

14. in via conclusiva i ricorsi principali devono essere rigettati ment-e quello incidentale va dichiarato improcedibile;

15. sussistono, pertanto, le condizioni processuali richieste, ai fini de raddoppio del contributo unificato, dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che riserva il medesimo trattamento sanzionatorio alle impugnazioni infondate, :nammissibili o improcedibili.

P.Q.M.

Corte rigetta i ricorsi di INPS ed ADER e dichiara improcedibile il ricorso incidentale di Domenico Palmitesta. Condanna ADER al pagamento in favore di Domenico Palmitesta delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed eurc 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 °AD ed accessori di legge. A; sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di INPS, ADER e Domenico Palmitesta, deil'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per i rispettivi ricorsi, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovu