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Ordinanza — n. 6878/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court orders correction of material error in costs allocation to antistatary lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6878/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction of a material error in a previous decision regarding the allocation of litigation costs. The applicant, represented by an antistatary lawyer, successfully argued that the original judgment failed to explicitly name the lawyer as the recipient of the awarded expenses. The court ruled that the procedural requirements for correction were met and the error must be rectified to reflect the correct beneficiary.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A material error in a Court of Cassation decision regarding the allocation of costs to an antistatary lawyer may be corrected if the procedural requirements for the correction procedure are fulfilled and the opposing party has been duly notified.

Parole chiave

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material error correction antistatary lawyer costs allocation Court of Cassation procedural requirements litigation expenses Italian Civil Procedure notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 391-bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 31/05/2022, n. 17565
Cass., Sez. Un., ord., 27/06/2002, n. 9438
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203
9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n.
Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213
10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n.
Cass., ord., 4/01/2016, n. 14
21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., ord., 28/02/2017, n. 5061
14; Cass., Sez. Un., ord., 28/02/2017, n. 5061).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07742/2022R.G. proposto da Antonietta CIMASA; rappresentatae difesa dall’A vv. Fabrizio Frezza ; –ricorrente – nei confronti di Unipolrec s.p.a.;Banca di Credito Popolare Soc. Coop. p.a.; Guber Banca s.p.a.; - i ntimat i - istanza di correzione errore materiale della decisione di questa Corte,Sez. 3, 2 8 marzo2022 n. 10044; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2022 dal Oggetto:Correzione errore materiale.Consigliere Relatore, Paolo Spaziani. Rilevato che: con istanza del 29 marzo 2022, notificata ai difensori delle controparti il 18 ottobre 2022, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell’adunanza camerale ex art.380-bis c.p.c., l’istante ha chiesto la correzione dell’ errore materiale della decisione di questa Corte Sez. 3,28 marzo 2022 n. 10044, per mancata distrazionedelle spese in favore del difensore antistatario; non hanno svolto difese gli intimati; l’istanteha depositato memoria.

Considerato che: il mero deposito dell’istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un “tertium genus”di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391-bis c.p.c.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguito l’iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell’adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all’integrazione del contraddittorio(Cass. 31/05/2022, n. 17565); nel caso di specie, la notifica è stata effettuata dal difensore istante, a mezzo PEC, il giorno 18 ottobre 2022, nel rispetto dei terminidi cui al citato art.380- bisc.p.c; il contraddittorio sul procedimento di c orrezione deve dunque ritenersi integrato; nel merito, emerge dagli atti difensivi che l’ A vv.

Fabrizio F rezza, quale difensore di Antonietta Cimasa, aveva chiesto la distrazione delle spese in suo favore, dichiarandosi antistatario; occorre pertanto correggere l’errore materiale in questione;non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., Sez. Un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., Sez. Un., ord., 28/02/2017, n. 5061). PerQuesti Motivi La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenzadepositata il 29 marzo 2022, n.10044, R .

G . n. 25743/2019, nel senso che ove leggesi «condanna Guber Banca s.p.a., quale procuratrice speciale di Epicuro SPV s.r.l. al pagamento, in favore di Antonietta Cimasa, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge»deve leggersi ed intendersi «condanna Guber Banca s.p.a., quale procuratrice speciale di Epicuro SPV s.r.l. al pagamento, in favore del difensore antistatario di Antonietta Cimasa, Avv.

Fabrizio Frezza, distrattario, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,