Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 6803/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower courts pending ruling on uniform fee doubling for non-filing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6803/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remanded the case to a new docket pending a ruling from the United Sections on a specific procedural issue. The lower courts had declared the cassation appeal inadmissible due to the failure to deposit the required uniform fee, a matter requiring clarification on fee doubling rules. Consequently, the court suspended the proceedings to await the definitive interpretation of the United Sections before proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: When a cassation appeal is declared inadmissible for failure to deposit the uniform fee, and the question of fee doubling requires resolution by the United Sections, the main court must remand the case to a new docket pending that ruling.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility uniform fee deposit requirement fee doubling rule application United Sections remand procedure procedural suspension pending ruling impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369 c.p.c.
e di improcedibilità del ricorso per mancato deposito dello stesso ai sensi dell’art. 369 cpc;
Art. 380 bis c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4953-2022 proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONDO FITNESS e DE ANGELIS ANDREA, difesi dall’avv. Federico Falzone; -Ricorrenti - contro I.T.L. - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, ope legis; -Controricorrente - avverso la sentenza n. 3412/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 01/12/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;

Rilevato che: - Con sentenza n. 8844/2020, il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso depositato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Mondo Fitness e da Andrea De Angelis, in proprio e in qualità di Presidente della predetta associazione, in opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 369/2015, notificata il 09.03.2015 ed emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, per il pagamento di € 3.477,40 a titolo di sanzione amministrativa; - l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma proponeva appello avverso la sentenza di prime cure dinanzi alla Corte di appello di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 3412/2021; -L’Associazione Sportiva Mondo Fitness, nonché Andrea De Angelis, in proprio e in qualità di Presidente della predetta A.S., hanno proposto ricorso per cassazione; - l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Roma ha resistito con controricorso; - il relatore ha formulato proposta di definizione ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. e di improcedibilità del ricorso per mancato deposito dello stesso ai sensi dell’art. 369 cpc;

Considerato che: con ordinanze interlocutorie della sesta sezione trib. nn. 33270 e 33271/2022 è stata rimessa alle sezioni unite la questione relativa al pagamento del raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso per mancato deposito; che pertanto si rende necessario attendere la pronuncia delle sezioni unite, trattandosi, nel caso di specie, di un caso di improcedibilità del ricorso per mancato deposito; P. Q. M. La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite sulla questione rimessa con le ordinanze interlocutorie della sesta sezione- trib. nn. 33270 e 33271/2022;

Così deciso in Roma, nella came