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Ordinanza — n. 6771/2023 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation allows regulation of jurisdiction due to lack of explicit evaluation of appeal decision's plausibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6771/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the motion for regulation of jurisdiction and suspended the appeal decision regarding the non-competition agreement. The lower court had suspended proceedings without explicitly evaluating the plausibility of the appellate court's decision or the counter-arguments against it. The Court ruled that such a discretionary suspension requires an explicit justification demonstrating why the prior judgment lacks authoritative force.

Regesto Legislator

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Art. 337, comma 2, c.p.c.; Art. 111, comma 2, Cost.: The discretionary suspension of proceedings is permissible only if the judge explicitly evaluates the plausibility of the contested decision by contrasting it with the opposing arguments.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction discretionary suspension plausibility of decision non-competition agreement procedural suspension sospensione della procedura di fallimento mancata attuazione degli accordi illeciti compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 337, comma 2, c.p.c.
Art. 111, comma 2, Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14738 del 29/05/2019
L'istanza di regolamento di competenza va accolta, sulla base del principio di diritto più volte affermato da questa Corte (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14738 del 29/05/2019, Rv.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020
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Testo completo

a segue: li e ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. I 5791-2022 proposto a: DATALOGIC SPA, E ATALOGIC SRL, in persona dei lepli rappresentanti pro temp re , elettivamente domiciliate in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, press, ) lo studio dell'avvocat,) ROBERTO ROMEI, rappresentate e difese daL 'avvocato LUCA MASSIMO FAILLA; - ricorrenti - contro BERZUINI GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo s.:udio dell'avvocato NICOLA PAGNOTTA., che lo rappresenta e lfende unitamente agli avvocati ANGELO GIUSEPPE CHIELLO, CESARE POZZOLL - resistente - per regolamento di competenza avvers( l'ordinanza n. R.( 1. 2034/2020 del TRU 'JNALE di BOL )GNA, depositata il 13/ 05/2022; udi:a la relazione della causa svolta nella ci' mera di consiglio non partecipata del 22/I 2/2022 dal Cons liere Relatore Do tt.

FR ANCESCO BUFFA lett,, le conclusioni scrietc del PUBBLICO i\JINISTERO in persola del SOSTITUTO PROCURATORE GENELALE DOTT. MARIO FR ESA che chiede ch:1‘ la Corte di Cassazione accolga l'istanza di regolamento di compet€ n za e disponga la prosL cuzione del processo. Ric. 2022 n. 15791 sez. ML - ue. 22-12-2022 -2- Adunanza camerale del 22 dicembre 2022 — Pres. Leone, rel. Buffa. r.g. n. 15971/2022 Datatogic +1 c. Berzuini Giulio Le società indicate in epigrafe convenivano in giudizio il dott. Berzuini per sentir dtchiarare la nullità del patto di non concorrenza con lo stesso stipulato e condannare lo stesso alla restituzione del corrispettivo già corrisposto per quel patto, quantificato In oltre euro 300mila.

Con sentenza non definitiva del 13.4.21 il tribunale di Bologna accoglieva il ricorso e pronunciava condanna generica alla restituzione delle somme, da quantificarsi nel prosieguo del giudizio attraverso CTU. Avverso la sentenza non definitiva il Barzuini proponeva appello innanzi alla corte felsinea, che lo accoglieva quanto alla domanda riconvenzionale proposta dallo stesso e confermando nel resto l'impugnata sentenza. La relativa sentenza era impugnata in cassazione. Nel giudizio proseguito innanzi al tribunale per la quantificazione delle somme, il giudice disponeva con ordinanza la sospensione del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza della corte d'appello.

Avverso tale ordinanza le società hanno proposto regolamento di competenza, invocando l'illegittimità della sospensione in relazione agli articoli 295 e 337 c.p.c., nonché 111, co. 2, Cost.. L'istanza di regolamento di competenza va accolta, sulla base del principio di diritto più volte affermato da questa Corte (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14738 del 29/05/2019, Rv. 654053 - 01), Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020, Rv. 658381 - 01), ed altre numerose conformi), secondo il quale, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta.

Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici. Nella specie, infatti, l'ordinanza impugnata non ha in alcun modo valutato la sentenza d'appello impugnata in cassazione e la controvertibilità della questione ad essa sottesa, limitandosi a sospendere il processo.

Ne deriva l'accoglimento dell'istanza di regolamento proposta e la cassazione del provvedimento di sospensione impugnato, disponendosi la prosecuzione del processo. p.q.m. accoglie l'istanza di regolamento proposta, cassa il provvedimento di sospensione impugnato e dispone la prosecuzione del processo. Così deciso in 1oma, nella camera di consiglio del 22 di