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Ordinanza — n. 6749/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal on costs, ruling compensation lacks legal basis when first-instance error is judge's fault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6749/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Matteo Morra's appeal against the Bari Court of Appeal's decision regarding litigation costs. While the lower court compensated INPS for first-instance errors, the Cassation Court found this compensation legally unfounded because the error stemmed from the judge, not the losing party. Consequently, the judgment was quashed only on the costs issue, and the case was remitted for a new ruling on expenses.

Regesto Legislator

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Art. 91 comma 1 and Art. 92 comma 2 c.c.: The court established that compensating the opposing party for second-instance costs is invalid when the first-instance cost miscalculation is attributable to the judge's error rather than the losing party's conduct.

Parole chiave

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litigation costs compensation judicial error attribution second instance expenses civil procedure code remittal for costs INPS agricultural indemnity quashing of judgment ricalcolo delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 comma 1 c.c.
Art. 92 comma 2 c.c.
art. 92 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 19 aprile 2018
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Testo completo

la seguente ORD INANZA sul ricorso 26712-2021 proposto . la: MORRÀ MATTEO, domiciliar ) in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA e ella CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELA TARANTINO; ricorrente 311tro INPS -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 'persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, SAMUELA PISCHEDDA, i\ ARIA PASSARELLI, MASSIMO BOCCIA NERI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; - controricorrente - 0)2 avverso la sentenza n. 1045/2021 della CORTE D \PPELLO di BARI, depositata il 28/05/2021; udita la relazione della causa sv ilta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere R Aai7ore Dott. FRANCESCO BUFFA. Ric. 2021 n. 26712 sez. ML - ud. 22-12-2022 -2- Adunanza camera le del 22 dicembre 2022 — Pres. Leone, rel. Buffi.

47) r.g. n. 26712/2021 - MORRA JIATTP:0- INPS La corte d'appello di Bari, con sentenza del 28 maggio 2021, ha accolto l'appello (promosso da Matteo Morra solo in punto di spese) avverso la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso avente ad oggetto il pagamento della differenza non corrisposta sulla indennità di disoccupazione agricola, qual_e 0.T.D. per l'anno 2014 (il tribunale aveva liquidato euro 180 per spese legali da rimborsare all'attore vittorioso); la corte territoriale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha condannato l'Inps al pagamento delle spese di lite di primo grado, liquidate in curo 475,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15 0 o, I.v.a. e c.p.a., compensando, tuttavia, integralmente, le spese del secondo grado di giudizio, in ragione delniscrivibilità dell'errore al giudice e non alla parte appellata soccombente.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il sig. Morra Manco: l'INPS ha resistito con controricors(. Con unico motiv ), proposto ai sensi dell'art. 360, primo commi, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 comma 1 e 92 comma 2 c.c., 17)._‘r aver la corte territoriale compensato le spese del giudizio di secondo grado, ti-enendo che l'erronea quantificazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure non potesse essere imputata alla parte soccombente. Il motivo è manifestamente fondato, in quanto la compensazione delle spese è stata fatta senza moti-o legittimo, atteso da un lato che, nella specie, l'assistito era totalmente vittorioso e, dall'altro lato che le ragioni indicate nel provvedimento impugnato non integrano gli estremi delle ragioni cui la norma dell'art. 92 c.p.c. -nel testo vigente ratione temporis, anche all'esito di Corte cost. sentenza n. 77 del 19 aprile 2018- subordina la compensazione delle spese.

Nel caso di specie, invero, la liquidazione in violazione dei minimi delle spese del giudizio di primo grado, ascrivibile al giudice di quel grado e non alla parte, non è valido motivo per compensare le spese del giudizio di appello proposto — fondatamente- av \-erso quella pronuncia sulle spese. La sentenza impugnata deve essere dunqu zassata limitatamente ;il capo delle spese, in accoglimento del motivo di ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'apft [lo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impì: ;nata limitatamente al capo relativo alle spese e rinvia la causa alla stessa corte d'ai - iello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 22