Italian Supreme Court dismisses appeal on late filing and inconsistent cost calculation errors. The court rejects arguments regarding procedural delays and contradictory cost rulings. Errors in cost liquidation are deemed correctable by the appellate court, not the Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to procedural timeliness issues and the nature of the alleged errors. The appellant argued that the lower court inconsistently applied minimum cost scales between its reasoning and final decision, while also claiming the appeal was filed too late. The court ruled that such inconsistencies in cost calculations are correctable through specific appellate procedures rather than via a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; d.m. n. 55/2014: Errors in the liquidation of litigation costs, even if contradictory between the reasoning and the operative part of the judgment, are considered correctable by the appellate court through specific procedures and cannot be grounds for a cassation appeal.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9086-2022 proposto da: ALLEGRETTA DONATO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO RUSSO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO; -intimate - avverso la sentenza n. 3515/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Donato Allegretta ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3515/2021, pubblicata il 29 settembre 2021, che ha dichiarato inammissibile perché tardivo il gravame del ricorrente e ha liquidato le spese in favore delle parti appellate. Gli intimati Agenzia delle Entrate - Riscossione e Direzione Provinciale del Lavoro – Ispettorato del Lavoro non hanno presentato difese. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Il ricorso, avente ad oggetto la liquidazione delle spese operata dalla Corte d’appello, è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi: con il primo si lamenta la violazione dell’art.92 c.p.c. e degli artt. 2, 4, 5 e 28 del d.m. n. 55/2014, con il secondo la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria.
I due motivi contestano, richiamando i due parametri della violazione di legge e della nullità della sentenza, che la Corte d’appello abbia in motivazione affermato di liquidare le spese di lite negli importi minimi e poi nel dispositivo abbia invece liquidato una somma non attenendosi agli importi minimi. Ad avviso del Collegio il ricorso è inammissibile. È vero che nella motivazione della sentenza si legge che le spese si liquidano «in favore di entrambe le parti appellate, sulla base del d.m. n. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), negli importi minimi, in considerazione della pronuncia in rito, con la sola esclusione della voce per la fase istruttoria, non essendo la stessa stata svolta» e nel dispositivo, invece, le spese vengono liquidate «nella misura, per ognuno [degli appellati], di € 1.525,00 per compensi, oltre iva e cpa, se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi», non applicando quindi il criterio prescritto in motivazione.
L’errore in cui è incorsa la Corte d’appello non può però essere fatto valere con il ricorso per cassazione, trattandosi di errore correggibile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (si veda al riguardo Cass. 26236/2019), che spetta alla Corte d’appello delibare. Non vi è pronuncia sulle spese non avendo gli intimati proposto difese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, n