Italian court dismisses appeal claiming loan contract requires written form, upholding trial court's evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the trial judge's assessment of evidence regarding a verbal loan contract cannot be re-evaluated on appeal. The appellant argued the lower court erred in rejecting a counterclaim based on bank checks and accounting entries, asserting a loan existed despite lack of written documentation. The court rejected this, citing established precedent that appellate courts cannot substitute their own evaluation of facts for that of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1813 c.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: The appellate court cannot re-evaluate evidence or interpret facts differently from the trial judge, as such assessments are unchallengeable in cassation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14312-2021 proposto da: ALF SRL - IN CONCORDATO PREVENTIVO , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE G. BELLI, 27, presso lo studio dell'avvocato GIAN MICHELE GENTILE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO RAVASIO; -ricorrente- contro AUTOTRASPORTI ARTURO PORTESI SNC , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO IANNUCCI, STEFANIA FERRABOSCHI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 296/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata l' 11/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2015 la società Autotrasporti Arturo Portesi C. s.n.c. (d’ora innanzi, “la AAP”) chiese e ottenne dal Tribunale di Brescia un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della società ALF s.r.l., avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 102.234,60 per fatture insolute. La ALF s.r.l. propose opposizione al decreto, riconoscendo l’esistenza del proprio debito, ma opponendo in compensazione un controcredito di euro 130.747,00, sorto dalla cessione a favore della stessa ALF di un credito vantato dalla società Lesafin s.r.l. nei confronti della AAP. 1.1 Il Tribunale di Brescia con sentenza del 27 novembre 2017 n. 3447 rigettò l’opposizione, sul presupposto che l’opponente non aveva provato l’esistenza del controcredito opposto in compensazione.
Il Tribunale argomentò la decisione come segue: -) la ALF si era limitata a eccepire il controcredito e produrre in fotocopia alcuni assegni con firma illeggibile, sostenendo che fossero stati consegnati dalla Lesafin alla Portesi quale provvista d’un mutuo; -) la Portesi aveva contestato tempestivamente l’imputazione e la causa sottostanti alla consegna dei titoli; -) la sola prova della mera dazione di una somma di denaro non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un contratto di mutuo; -) l’assenza di qualsiasi annotazione nelle scritture contabili di entrambe le imprese di tale operazione lasciava presumere l’inesistenza di un contratto di mutuo.
La sentenza fu appellata dalla ALF.
2. Con sentenza 11 marzo 2021 n. 296 la Corte d’appello di Brescia rigettò l’appello, condividendo le argomentazioni del Tribunale.
3. La ALF ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, fondato su due motivi ed illustrato da memoria. La AAP ha resistito con controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la ALF prospetta la violazione dell’art. 1813 c.c. “in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.”. Al di là della rubrica del motivo, la ricorrente censura l’affermazione contenuta nella sentenza per cui la conclusione di un mutuo di rilevante importo (oltre 100.000 euro) “non può avvenire sula base di semplici accordi verbali”.
La società ricorrente deduce l’erroneità in diritto di tale affermazione, perché nessuna norma imporrebbe la forma scritta per la conclusione del contratto di mutuo. 1.1 Il motivo è inammissibile per estraneità rispetto alla effettiva ratio decidendisottesa dalla sentenza impugnata. La Corte d’appello infatti non ha rigettato l’eccezione di compensazione sul presupposto che i mutui debbano provarsi per iscritto. L’ha rigettata sul presupposto che la ALF non avesse dimostrato l’esistenza del rapporto di mutuo da cui sarebbe scaturito il controcredito da essa opposto in compensazione.
E nello spiegare il perché tale prova non poteva dirsi sussistente, la Corte d’appello ha ritenuto per un verso insufficiente la mera produzione d’alcuni assegni; e per altro verso che la mancanza di traccedi questo finanziamento nelle scritture contabili non consentiva di ritenere dimostrata l’esistenza del contratto. La Corte d’appello ha dunque rigettato l’eccezione di compensazione con un giudizio in facto sulla prova, non con un giudizio in iure sulla forma del contratto. Nessuna violazione dell’art. 1813 c.c. ha commesso dunque la Corte d’appello, per la semplice ragione che di quella norma non ha fatto e non doveva fare applicazione.
2. Col secondo motivo la società ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c.. Lamenta “il travisamento delle risultanze istruttorie da parte del Giudice d’appello”, consistito in ciò: -) la Corte in appello ha affermato che dagli accertamenti compiuti dal consulente d'ufficio non era emersa traccia di alcun finanziamento erogato a favore della AAP, senza tuttavia considerare che il consulente d'ufficio non aveva affatto esaminato la contabilità della società Lesafin, ovvero il mutuante che aveva ceduto il proprio credito alla ALF; -) la Corte d'appello aveva errato nel ritenere che dalla contabilità della AAP non emergesse traccia del finanziamento; -) la Corte d'appello aveva travisato il risultato della consulenza tecnica d'ufficio, il quale aveva accertato che alcune appostazioni contabili della società AAP erano inattendibili; -) la Corte d'appello aveva trascurato di considerare che dalla consulenza tecnica d'ufficio era comunque emerso un credito della ALF nei confronti della AAP di 28.512,40 euro; -) non esisteva alcuna altra ragione plausibile, diversa dalla stipula di un contratto di mutuo, per la quale la Lesafin avrebbe dovuto consegnare quattro assegni bancari alla AAP, tutti regolarmente incassati. 2.1 Il motivo è inammissibile.
Con esso, infatti, si denuncia nella sostanza non un travisamento delle prove, ma il modo in cui il giudice di merito le ha valutate. Una censura di questo tipo contrasta col consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747;
Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv.588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenutoper sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).
3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara l’inammissibilità delricorso; (-) condanna ALF s.r.l. alla rifusione in favore di Autotrasporti Arturo Portesi s.n.c. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così d