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Ordinanza — n. 6460/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to address appellate court's reasoning on evidence and causation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6460/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for the admission of new testimonial evidence and the application of the ordinary diligence standard, but failed to engage with the appellate court's reasoning. The court rejected these claims because the appellant merely repeated first-instance requests without critiquing the trial judge's decision or proving the causal link between the breach and the price difference.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116, 177, 198, 188, 189, 244 c.p.c.; Art. 1227 c.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the ratio decidendi of the lower court regarding evidence admissibility or causation, merely repeating first-instance requests without specific criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to confront reasoning testimonial evidence admissibility ordinary diligence standard causal link requirement Corte di Cassazione procedural inadmissibility responsabilità dell'importatore

Disposizioni normative citate

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Art. 115, 116, 177, 198, 188, 189, 244 c.p.c.
Art. 1227 c.c.
il secondo motivo contesta la violazione dell’art. 1227 c.c. in riferimento al mancato accoglimento dell’eccezione in tema di rilevabilità unicamente su istanza di parte del criterio dell’ordinaria diligenza del creditore.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 1227 c.c
il secondo motivo contesta la violazione dell’art. 1227 c.c.
art. 1227, comma 2 c.c
Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale non ha applicato l’art. 1227, comma 2 c.c., ma ha ritenuto non provato il nesso causale sussistente tra l’inadempimento del debitore del contratto di fornitura e il maggior prezzo pagato per le forniture presso altri operatori.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2919-2022 proposto da: VAN DEN BOSCH IMPORT - EXPORT - TRANSITO B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati DANILO PEZZI e PAOLO MAZZONI; -ricorrente - contro ILLUMINATI FRUTTA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUNETTI SILVIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2120/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata l'8/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Van Den Bosch Import–Export–Transito B.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2120/2021, che ha rigettato il gravame da essa proposto. La Corte d’appello ha ritenuto non provato il danno consistente nella differenza del prezzo pagato per la fornitura di mele ad opera di fornitori diversi dalla controricorrente inadempiente Illuminati Frutta Società Consortile a.r.l. Resiste con controricorso Illuminati Frutta Società Consortile a.r.l. La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è fondato su due motivi:

1. con il primo motivo la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 198, 188, 189 e 244 c.p.c. in riferimento alla mancata ammissione di prove testimoniali” richieste al giudice di primo grado con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.” e poi con l’atto di citazione in appello;

2. il secondo motivo contesta la violazione dell’art. 1227 c.c. in riferimento al mancato accoglimento dell’eccezione in tema di rilevabilità unicamente su istanza di parte del criterio dell’ordinaria diligenza del creditore. Entrambi i motivi sono inammissibili. Quanto al primo motivo, va rilevato che la ricorrente ripropone la censura della mancata ammissione delle testimonianze (di cui vengono riportati i capitoli), senza confrontarsi con la ratio decidendi della Corte d’appello, secondo la quale “l’appellante si è limitata a insistere nelle prove già chieste, omettendo completamente di esprimere alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del Tribunale e men che meno ha spiegato in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione”.

Dall’estratto dell’atto d’appello riportato dalla ricorrente risulta d’altro canto che in effetti la medesima si è limitata a riproporre nelle conclusioni i mezzi istruttori chiesti in primo grado senza confrontarsi con gli argomenti del primo giudice e che solo in sede di comparsa conclusionale ha argomentato la riproposizione dei mezzi istruttori (cfr. pp. 11-12 del ricorso). Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale non ha applicato l’art. 1227, comma 2 c.c., ma ha ritenuto non provato il nesso causale sussistente tra l’inadempimento del debitore del contratto di fornitura e il maggior prezzo pagato per le forniture presso altri operatori.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorsoinammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quate r del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de