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Ordinanza — n. 6441/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses jurisdiction regulation appeal because lower court lacked authority to revoke injunctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6441/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdiction regulation appeal inadmissible against a Peace Court judgment revoking an injunction. The Peace Court incorrectly exercised power to revoke the decree due to a perceived lack of value jurisdiction, whereas the correct remedy was an ordinary appeal. The Court ruled that such judgments are not subject to jurisdiction regulation appeals under Article 42 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 42 c.p.c.; Art. 46 c.p.c.: A judgment by the Peace Court revoking an injunction is not subject to a regulation of jurisdiction appeal but must be appealed under ordinary procedure.

Parole chiave

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jurisdiction regulation appeal Peace Court competence revocation of injunction Code of Civil Procedure ordinary appeal remedy risoluzione del conflitto giurisdizionale declinatoria di competenza eccezione di cosa giudicata

Disposizioni normative citate

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Art. 42 c.p.c.
PREMESSO CHE GisondaMichael propone ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. contro la sentenza del Giudice di pace di Bari n.
Art. 46 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 46 c.p.c. la sentenza del Giudice di pace di Bari non era impugnabile con il regolamento di competenza, ma doveva essere appellata (cfr.
Art. 47, ultimo comma c.p.c.
ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47, ultimo comma c.p.c. CONSIDERATO CHE Il ricorso è inammissibile.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art. 13
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 42 c.p
PREMESSO CHE GisondaMichael propone ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.
art. 46 c.p
Ai sensi dell’art. 46 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 711/2021
al riguardo, da ultimo, Cass. n. 711/2021).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza, iscritto al nr. 12206- 2022, proposto da: GISONDA MICHAEL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell'avvocato VALERIA NOCCIOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GILBERTO CASALINO; -ricorrente - contro AUTOCARROZZERIA HI-TEC DI SPANO ANTONIO MICHELE SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DA CORTONA, 8 SC.B, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO POLONI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SCONZA; -controparte - avverso la sentenza n. 756/2022 del GIUDICE DI PACE di BARI, depositata l’11/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ROSA MARIA DELL'ERBA, che chiede alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. PREMESSO CHE GisondaMichael propone ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. contro la sentenza del Giudice di pace di Bari n. 756/2022. Il Giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per valore e ha, di conseguenza, revocato ildecreto ingiuntivo emesso in favore del ricorrente.

L’autocarrozzeria HI-TEC DI Antonio e Michele Spano s.n.c. ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47, ultimo comma c.p.c. CONSIDERATO CHE Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 46 c.p.c. la sentenza del Giudice di pace di Bari non era impugnabile con il regolamento di competenza, ma doveva essere appellata (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 711/2021). Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza