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Ordinanza Interlocutoria — n. 6435/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses correction request due to lack of notification to the losing party in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6435/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the request for material error correction because the losing party, Giuseppe Falchi, had not been notified of the application. The applicants sought to correct the order regarding legal fees and litigation costs but failed to serve the document on the recorrente. Consequently, the Court ordered the integration of the adversarial proceedings by setting a sixty-day deadline for notification.

Regesto Legislator

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Art. 373 c.p.c.; Art. 374 c.p.c.: A request for correction of material error is inadmissible if the opposing party has not been notified, requiring the integration of the adversarial proceedings before the request can be examined.

Parole chiave

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correction of material error integration of adversarial proceedings notification of opposing party legal fees allocation litigation costs liquidation Cassation procedure rules procedural defect ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 373 c.p.c.
Art. 374 c.p.c.
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTAORIA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso per errore materiale 8017-2022 proposto da: IMMOBILIARE NUOVA DOMUS SAS, SCORLA GIANLUCA, SCORLA GIOVANNA, PERULLI ADRIANA, MASSIMO PANZARANI e DANIELE GANZ; avverso l'ordinanza n. 36478/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/11/2021, resa nel processo tra: FALCHI GIUSEPPE -ricorrente - e SCORLA GIANLUCA, SCORLA GIOVANNA, PERULLI ADRIANA, difesi dall’avvocato Massimo Panzarani e dall’avvocato Daniele Ganz IMMOBILIARE NOVA DOMUS DI SCORLA GIULIO E C.

SAS, difesa dall’avvocato Massimo Panzarani e dall’avvocato Maurizio Cian -controricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Immobiliare Nova Domus s.a.s. con l’avvocato Massimo Panzarani da un lato e Gianluca Scorla, Giovanni Scorla e Adriana Perulli con gli avvocati Massimo Panzarani e Daniele Ganz dall’altro lato hanno proposto istanza di correzione di errore materiale nei confronti dell’ordinanza di questa Corte n. 36478/2021, depositata il 24 novembre 2021, nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in favore degli avvocati Massimo Panzarani e Daniele Ganz - dichia ratisi antistatari delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore dei loro assistiti, controricorrenti nel giudizio di legittimità - e nella parte in cui non ha disposto la liquidazione delle spese di lite anche con riferimento al procedimento exart. 373 c.p.c.

Preliminarmente va rilevato che l’istanza di correzione non è stata notificata al ricorrente nel giudizio di cassazione Giuseppe Falchi, soccombente e condannato alle spese del giudizio. È pertanto necessario disporre l’integrazione delcontraddittorio nei suoi confronti.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Giuseppe Falchi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del