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Ordinanza — n. 6426/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows action for warranty of hidden defects by recognizing seller's acknowledgment interrupts one-year prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6426/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal against a lower court ruling that declared the warranty action for hidden defects prescribed. The plaintiff sought compensation for defects in a previous supply while the defendant argued the one-year statutory period had expired. The court held that the seller's explicit acknowledgment of the defects interrupted the prescription term, rendering the lower court's dismissal legally incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 1495, comma 3 c.c.; Art. 2944 c.c.: The annual prescription period for the action for warranty of hidden defects runs from delivery but is interrupted by the seller's express recognition of the buyer's right to the warranty.

Parole chiave

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action for warranty of hidden defects prescription period interruption seller acknowledgment of defects statutory one year limit judicial compensation of debts garanzia per i difetti della cosa caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo decadenza dal diritto di regresso

Disposizioni normative citate

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Art. 1495 c.c.
ed è stata dichiarata prescritta l’azione di garanzia di cui all’art. 1495 c.c., con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente e condanna della medesima a pagare euro 2.500.
Art. 1492 c.c.
Art. 2944 c.c.
Art. 1242 c.c.
Art. 1243 c.c.
art. 1495 c.c
ed è stata dichiarata prescritta l’azione di garanzia di cui all’art. 1495 c.c., con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente e condanna della medesima a pagare euro 2.500.
art. 1495, comma 3 c.c
ed è stata dichiarata prescritta l’azione di garanzia di cui all’art. 1495 c.c., con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente e condanna della medesima a pagare euro 2.500.
art 2944 c.c
c.c.; ne consegue che la prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell'art 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia” (così Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16766/2019
c.c.; ne consegue che la prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell'art 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia” (così Cass. 16766/2019), riconoscimento, nel caso di specie, confermato dallo stesso Tribunale (cfr.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5210-2022 proposto da: A.F.S. LIFTING SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FERDINANDO SERAPIGLIA; -ricorrente - contro FIB SRL; -intimata - avverso la sentenza n. 3943/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 29/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE A.F.S. Lifting Service s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3943/2021 con cui è stato accolto il gravame di FIB s.r.l. ed è stata dichiarata prescritta l’azione di garanzia di cui all’art. 1495 c.c., con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente e condanna della medesima a pagare euro 2.500. La ricorrente, alla quale era stato ingiunto il pagamento di euro 2.500 per il saldo di una fornitura di accumulati elettrici, aveva opposto il decreto, facendo valere, in via riconvenzionale, un controcredito relativo a vizi di una diversa fornitura, chiedendo di compensare i crediti; il Giudice di pace di Piedimonte Matese aveva accolto sia l’opposizione che la domanda riconvenzionale e l’opposta FIB era stata condannata a pagare euro 742.

L’intimata FIB s.r.l. non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1. Con il primo motivo si contesta l’avvenuta dichiarazione di prescrizione dell’azione di cui all’art. 1495 c.c., operata dal Tribunale in riforma della decisione del Giudice di pace emessa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, lamentando la violazione degli artt. 1492, 1495 e 2944 c.c., non avendo il giudice del gravame ritenuto interrotto il termine di prescrizione dal momento del riconoscimento espresso dei vizi della cosa venduta da parte del venditore.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt.1495, 1242 e 1243 c.c. per non avere il Tribunale operato la compensazione giudiziale del debito dedotto in giudizio con il debito derivante dalla sussistenza dei vizi di una delle cose vendute. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato. Come ha precisato questa Corte, l'art. 1495, comma 3 c.c., ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna, “intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c.; ne consegue che la prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell'art 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia” (così Cass. 16766/2019), riconoscimento, nel caso di specie, confermato dallo stesso Tribunale (cfr. p. 6 della sentenza impugnata).

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo. II. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di legittimità, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, ne