Court allows appeal against contract price reduction, ruling that actual area exceeding contract requires full price payment under Art. 1537 c.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the appeal against a lower court's decision to reduce the purchase price based on a discrepancy between the contracted and actual building area. The appellant argued that the lower court incorrectly disregarded the statutory rule requiring the buyer to pay for the full actual surface area. Consequently, the court found the lower court's application of the law erroneous and remanded the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1537 c.c.; If the actual measurement of the property exceeds that indicated in the contract, the buyer must pay the supplementary price corresponding to the difference.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3530-2022 proposto da: KOSTRUIRE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO SPEZIA; -ricorrente- contro SESTAFLEX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MAINI PIERLUIGI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2583/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata l'11/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Kostruire s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2583/2021, che ha rigettato sia il gravame principale di Sestaflex s.r.l., sia quello incidentale della ricorrente, confermando la sentenza di prime cure con cui era stato accertato l’inadempimento reciproco delle parti al contratto preliminare di compravendita di un immobile e disposta la riduzione del prezzo (il corrispettivo era pari alla moltiplicazione del prezzo unitario, euro 1.400 al mq., per la superficie prevista nel contratto preliminare, a prescindere dall’entità della superficie poi effettivamente realizzata).
Sestaflex si era impegnata ad acquistare da Kostruire una porzione di immobile da realizzarsi; una volta ultimata la costruzione sorse tra le parti la questione circa il corrispettivo da versare al rogito e Kostruire invitò Sestaflex a stipulare il rogito per il corrispettivo di euro 341.805 e Sestaflex non si presentò davanti al notaio e comunicò invece la propria disponibilità a corrispondere euro 244.818; Kostruire allora comunicò il proprio recesso dal contratto, trattenendo la caparra; il promissario acquirente adì quindi il Tribunale di Piacenza al fine di ottenere sentenza ex art. 2932 c.c., offrendo il pagamento di euro 244.818 e chiedendo di dichiarare l’inadempimento di Kostruire, l’illegittimità del suo recesso e della ritenzione della caparra; il promittente venditore si costituì e, in via riconvenzionale, chiese di accertare l’inadempimento di controparte e la legittimità del proprio recesso, con conseguente diritto a trattenere la caparra.
Resiste con controricorso Sestaflex s.r.l. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso denuncia “violazione e mancata/falsa applicazione dell’art. 1537 c.c. in relazione alla vendita a misura conclusa tra le parti e alla valutazione dei criteri di diritto applicabili per la determinazione del prezzo finale”. Il ricorso è manifestamente fondato. La Corte d’appello ha da un lato qualificato la vendita quale vendita a misura (v. p. 8 della sentenza impugnata) e dall’altro lato ha ritenuto privo di rilievo per la determinazione del prezzo la circostanza che, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, la superficie effettivamente realizzata sia risultata superiore a quella indicata nel contratto preliminare.
In tal modo la Corte d’appello ha disapplicato il disposto di cui all’art.1537, comma 2 c.c., per il quale se la misura effettiva dell’immobile risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo.
2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, n