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Ordinanza — n. 6410/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding failure to evaluate a specific document in a construction contract dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6410/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Sidel S.R.L. against the Lower Court's decision inadmissible. The appellant argued that the Tribunal violated procedural rules by failing to evaluate a specific acceptance document and omitting a decisive fact. The court rejected this, ruling that the lower court's decision was based on witness testimony and a debt recognition document rather than the contested piece of evidence, thereby preventing a mere re-evaluation of historical facts.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 360 c.p.c., n. 1, lett. b): A cassation appeal is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of historical facts under the guise of a violation of law or omission of a decisive fact.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility omission of decisive fact violation of law argument re-evaluation of historical facts construction contract dispute procedural law Italy lower court motivation aggiudicazione d'appalto edile

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
con il primo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere, il Tribunale, motivato la mancata valutazione del documento denominato “copia commissione sottoscritta per accettazione del 29.05.2006”;
Art. 360 c.p.c., n. 1, lett. b)
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 115 c.p
con il primo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. un., n. 34476/2019
sez. un., n. 34476/2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3310-2022 proposto da: SIDEL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO ALLIEGRO; -ricorrente - contro CERVATI COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO AUBRY 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MALDONATO, rappresentata e difesa dall'avvocato CINZIA MORELLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 637/2021 del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata il 6/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Sidel s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 637/2021, che ha accolto l’appello della controricorrente Cervati Costruzioni s.r.l. , revocando il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Sala Consilina nei confronti della Cervati Costruzioni s.r.l. in relazione al saldo del corrispettivo dovuto in relazione alla vendita e alla consegna di infissi. Resiste con controricorso Cervati Costruzioni s.r.l. Hanno depositato memorie la ricorrente e la controricorrente (quest’ultima tardivamente).

CONSIDERATO CHE I. Il ricorso si fonda su due motivi, tra loro strettamente connessi:

1. con il primo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere, il Tribunale, motivato la mancata valutazione del documento denominato “copia commissione sottoscritta per accettazione del 29.05.2006”;

2. con il secondo motivo viene lamentato l’omesso esame del suddetto documento, ritenuto decisivo ai fini della decisione della controversia. I due motivi sono inammissibili. Il Tribunale ha ritenuto che la consegna del materiale riportato nelle due fatture poste alla base della richiesta del decreto ingiuntivo, obbligazione che il venditore doveva provare nel giudizio di adempimento della relativa controprestazione di pagamento nei confronti del compratore, non possa ritenersi provata sulla base delle prove raccolte in primo grado e che piuttosto vada ritenuto provato – sulla base delle dichiarazioni di un testimone e di un documento contenente il riconoscimento del debito relativo alla fornitura e alle conseguenti due fatture – che l’obbligazione di consegna della merce non è stata eseguita allaCervati Costruzioni, ma a un soggetto del tutto differente e non legato all’opponente da alcun rapporto giuridico.

Ad avviso della ricorrente la pronuncia dovrebbe essere cassata perché il Tribunale nulla ha detto in relazione a un documento, denominato “copia commissione sottoscritta per accettazione”, sottoscritto dal legale rappresentante della Cervati Costruzioni, così violando l’art.115 c.p.c. e omettendo l’esame di un fatto decisivo. Al riguardo, va rilevato che “è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (così Cass., sez. un., n. 34476/2019).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.600, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così