Cassation court dismisses appeal by children of duty-deceased soldier regarding survivor benefits exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the children of a deceased soldier, who sought survivor benefits previously denied by the Court of Appeal of Venice. The lower court ruled that the statutory provisions extending benefits to non-cohabiting relatives of terrorism victims did not apply to children of duty-deceased personnel. The court upheld this decision, affirming that the legislative framework maintains distinct categories for survivors of duty-related deaths versus other categories, thereby excluding non-dependent children from the specific benefits granted to the wife.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, commi 105 e 106 della Legge nr. 244 del 2007; Art. 6 della Legge nr. 466 del 1980: The statutory scheme for duty-related death survivors maintains a differentiated categorization that excludes non-dependent children from benefits extended to other survivor categories.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23364-2021 proposto da: GUARNACCIA MICHELE GRNMHL71D18G224D, GIORDANI FRANCESCA GRDFNC69A70G224R, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PATRIZIA SADOCCO; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - Ric. 2021 n. 23364 sez. ML -ud. 24-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 265/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata l'08/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: 1.la Corte d'appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda degli odierni ricorrenti (figli di militare deceduto e riconosciuto soggetto equiparato a vittima del dovere) volta ad ottenere i benefici assistenziali destinati ai superstiti; 2.in particolare – e per quanto di rilievo nella fattispecie - la Corte territoriale ha escluso che fosse estensibile la normativa che attribuisce le provvidenze ai superstiti (fino ai fratelli e sorelle) non conviventi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L. nr. 302 del 1990e L. n r . 407 del 1998 ) anche ai superstiti delle vittime del dovere; 3.la cassazione della sentenza è domandata dagli eredi in epigrafe, sulla base di un unico e articolato motivo; 4.il Ministero della Difesa ha depositato tempestivo controricorso; 5.la proposta del giudice relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO CHE: 6.con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell' art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della Legge nr. 407/1998, degli artt.5 e 6 della Legge nr.206 del 2004, dell’art. 2, commi 105 e 106, della Legge nr. 244 del 2007, dell’art.6 della Legge 13 agosto 1980 nr.466, per avere la Corte di appello escluso che i benefici Ric. 2021 n. 23364 sez. ML -ud. 24-11-2022 -3- assistenziali possano spettare ai figli maggiorenni superstiti non a carico, al momento del decesso, della persona titolare dello statusdi vittima del dovere; 7.il motivo è infondato; 8.si controverte del diritto dei ricorrenti, «figli non a carico» di «militare riconosciuto soggetto equiparato alle vittime del dovere in relazione al servizio prestato presso la base ROC di Monte Venda (PD)» a percepire i benefici di legge previsti per i familiari superstiti mentre è pacifico che il riconoscimento dei benefici medesimi sia avvenuto in favore della moglie superstite (v. pag. 3 del ricorso in cassazione); 9.il Collegio intende dare continuità al principio affermato daCass. nr. 11181 del 2022, secondo cui «i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo -in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della legge nr. 244 del 2007- al beneficio di cui all' art. 5, commi 3 e 4, della legge nr. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della legge nr. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente»;
10. per la Corte, dal quadro normativo di riferimento - in particolare dall’art. 2, commi 105 e 106, della legge nr. 244 del 2007- si rileva che il legislatore è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria «categorizzazione» dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dallalegge nr. 466 del 1980, art. 6, la quale è rimasta, pertanto, immutata;
11. l'art. 6 cit., che «disegna i confini del ̀ rapporto di familiarità ́con riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa», rimane insensibile al richiamo ai «familiari superstiti» da parte dellalegge nr. 244 del 2007, art. 2, comma 105, il quale rinvia allalegge nr. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4, limitatamente all'estensione, ai familiari delle vittime del dovere, delle prestazioni Ric. 2021 n. 23364 sez. ML -ud. 24-11-2022 -4- riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (cd. «rinvio oggettivo»: v. in motivazione Cass. nr. 11181 del 2022);
12. l’interpretazione del (mero) «rinvio oggettivo», d’altronde, si rileva coerente con i passaggi motivazionali di Cass., sez.un., nr.22753del 2018. Le sezioni unite, sia pure argomentando in relazione alla diversa categoria dei fratelli e delle sorelle, superstiti delle vittime del dovere, hanno osservato come il progressivo raggiungimento del fine, voluto dal Legislatore, di uniformare i benefici spettanti ai superstiti delle vittime del dovere con quelli spettanti ai superstiti delle vittime della criminalità non necessariamente contrasta con «una modulazione differenziata per categorie della sfera dei superstiti beneficiari la quale può ben essere giustificata da peculiari considerazioni legate, ad esempio, al particolare allarme e rilievo sociale che assume l'atto terroristico, oppure, diversamente, dal bene che si ritiene il legislatore abbia voluto tutelare. La diversità di fattispecie ben può giustificare il riconoscimento di benefici solo a talune categorie» (così in motivazione, paragrafi 14 e 15 di Cass. nr. 22753 cit.);
13. il ricorso va, dunque, respinto, poiché la Corte di merito si è conformata agli anzidetti principi di diritto;
14. l'intervento chiarificatore in epoca successiva al deposito del ricorso suggerisce la integralecompensazione delle spese di lite;
15. sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corterigetta il ricorso e compensa per intero le spese del presente giudizio. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2021 n. 23364 sez. ML -ud. 24-11-2022 -5- unificato pari a quello previsto per il ricorso, a