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Ordinanza — n. 6319/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, allowing claimant's opposition against contribution debt for 2009. Claimant argues tax declaration omission does not prove tax evasion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6319/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the claimant's opposition against an INPS debt notice for 2009 contributions, quashing the lower court's decision. The lower court had incorrectly assumed that failing to fill a specific tax form automatically constituted fraudulent tax evasion to suspend prescription limits. The Court found this legal automatism erroneous and noted the lower court failed to examine the claimant's actual income disclosure in other tax fields or address the specific sanctioning regime.

Regesto Legislator

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Art. 2941 nr. 8 cod.civ.; The mere failure to complete a specific section of a tax declaration does not constitute the fraudulent conduct required to suspend the prescription period for social security contributions, as it does not create a genuine impossibility for the creditor to act.

Parole chiave

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prescription period suspension tax declaration omission social security contributions fraudulent conduct INPS debt notice contribution evasion Cassation Court ruling computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2941 nr. 8 cod.civ.
10273 del 2021); 20.con specifico riferimento al profilo della sospensione del decorso della prescrizione, si è rilevato che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 nr. 8 cod.civ.
Art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.
con il secondo motivo - ex art. 360 nr.
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
con il quinto motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, della leggenr.388 d el 2000 , per aver applicato le sanzioni previste per l’evasione contributiva invece chequelle previste per l’omissione contributiva;
art. 380-bis cod.proc.civ
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio;

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 27950 del 2018
Cass. nr. 19403 del 2019
27950 del 2018, Cass. nr. 19403 del 2019, e, più di recente, Cass.
Cass. nr. 4898 del 2022
19403 del 2019, e, più di recente, Cass. nr. 4898 del 2022, e Cass.
Cass. nr. 5578 del 2022
4898 del 2022, e Cass. nr. 5578 del 2022, alla cui motivazione si rinviaex art.
Cass. n. 10273 del 2021
Cass. n. 19640 del 2018
«ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass. n. 19640 del 2018, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass.
Cass. nr. 21567 del 2014
19640 del 2018, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. nr. 21567 del 2014), con un accertamento, al riguardo, di esclusiva competenza delgiudice di merito;
Cass. nr. 37529 del 2021
Cass. nr. 23313 del 2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27504-2021 proposto da: SEVERINO FORTUNATA, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n.10, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ALLEGRA, rappresentata e difesa dagli avvocati ELENA BRUNO, MARCO MENICUCCI; -ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) 80078750587; -intimato - avverso la sentenza n. 2259/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/05/2021; Ric. 2021 n. 27504 sez. ML -ud. 24-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Napoli , in accoglimento dell'appello proposto dall'Inps e in riforma della decisione impugnata, ha rigettato l’opposizione della odierna ricorrente all’avviso di addebito INPS per il pagamento della somma di Euro 2.658,86 a titolo di contributi e sanzioni, per l’anno 2009, di pertinenza della gestione separata cui la predetta era stata iscritta d’ufficio in ragione di redditi da lavoro autonomo, prodotti in relazione all’attività professionale per la quale non risultava eseguito alcun versamento di contribuzione obbligatoria soggettiva alla Cassa previdenziale;

2. per quanto di maggiore rilievo, la Corte di merito ha escluso la prescrizione del credito contributivo, ritenendo che « la mancata compilazione del quadro (RR) non può che costituire causa di sospensione del termine(di prescrizione)»;

3. avverso tale pronuncia l'avv. Severino ha proposto ricorso per cassazione articolando seimotivi di censura;

4. l'I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio;

6. la ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE:

7. con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ. Si censura la sentenza della Corte d’appello per avere applicato un illegittimo «automatismo» tra la mancata compilazione del quadro «RR» della dichiarazione dei redditi e la sussistenza di una condotta dolosa idonea a sospendere la prescrizione ai sensi della richiamata disposizione codicistica; Ric. 2021 n. 27504 sez. ML -ud. 24-11-2022 -3- 8. con il secondo motivo - ex art. 360 nr. 5 c od .p roc .c iv . - è censurata la decisione della Corte di appello perché avrebbe omesso l’esame del fatto, decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dall’avere la ricorrente esposto il proprio reddito sia nel campo «CM» della dichiarazione dei redditi che nel «Modello 5» comunicato regolarmente alla Cassa Forense, così non occultando il proprio reddito;

9. con il terzo motivo è ded otta l’omessa pronuncia sulla domanda di non applicazione delle sanzioni e su quella subordinata di applicazione delle sanzioni per omissione contributiva in luogo di quelle per evasione contributiva;

10. con il quarto motivo è dedotta, per l’ipotesi in cui possa ritenersi sussistente un rigetto implicito sulla domanda di non applicazione delle sanzioni o di applicazione delle sanzioni per omissione contributiva in luogo di quelle per evasione contributiva, l’omessa motivazione sul loro rigetto;

11. con il quinto motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, della leggenr.388 d el 2000 , per aver applicato le sanzioni previste per l’evasione contributiva invece chequelle previste per l’omissione contributiva;

12. c on il sesto motivo, è ded otta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, 22, legge nr. 576/1980 per avere la sentenza impugnata accolto un’interpretazione della normativa, incompatibile con il dettato costituzionale;

13. le censure di cui ai motivi di ricorso possono congiuntamente esamina rsi . Esse, infatti, pongono una serie di questioni ripetutamente affrontate e decise da questa Corte con affermazione di principi che meritano conferma in questa sede;

14. in generale, va data continuità al principio di diritto secondo cui «Gli avvocatiiscritti ad altre forme di previdenzaobbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità,non hanno - secondo la disciplina Ric. 2021 n. 27504 sez. ML -ud. 24-11-2022 -4- vigente ratione temporis , antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizionealla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente uncontributo integrativo di carattere solidaristico in quantoiscritti all'albo professionale, cu i non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversialla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cuialla L. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. nr. 30344 del 2017e plurime successive conformi; tra le tante, v.Cass. nr. 32167 del 2018;

Cass.nr. 3799 del 2019);

15. va, altresì, ribadito, conformemente a Cass. nr . 4419 del 2021, che, nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto dellaL. nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dalD.L. 6 luglio 2011, nr. 98, art. 18,comma 12, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111, e del D.L. nr. 269 del 2003, art. 44, conv. con modif. inL. n. 326 del 2003, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso laGestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore allasoglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesimaGestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità;

16. a chiarimento dell’espresso prin cipio , Cass. nr. 29272 del 2022 ( in motivazione, § 17) ha osservato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia cit. vale a privare di rilievo ogni Ric. 2021 n. 27504 sez. ML -ud. 24-11-2022 -5- questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui alD.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore dellaGestione separata » ;

17. q uanto , invece, all’accertamento, ove necessario, del carattere abituale dell’attività professionale, il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo -per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere diabitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti di cui si è detto , che il requisito dell'abitualità d ovrà essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal m omento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione allaGestione separata alla produzione di un reddito superiore allasoglia di cui al D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale;

18. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza nr. 104 depositata il 22 aprile 2022, salvo l’affermazione dell'esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d’ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011;

19. in ordine , poi , alla prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata, si è osservato come la stessa decorr a dal Ric. 2021 n. 27504 sez. ML -ud. 24-11-2022 -6- momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. nr. 27950 del 2018, Cass. nr. 19403 del 2019, e, più di recente, Cass. nr. 4898 del 2022, e Cass. nr. 5578 del 2022, alla cui motivazione si rinviaex art. 118 disp. att. c od .p roc .c iv . ), che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. n. 10273 del 2021); 20.con specifico riferimento al profilo della sospensione del decorso della prescrizione, si è rilevato che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 nr. 8 cod.civ.

«ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass. n. 19640 del 2018, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. nr. 21567 del 2014), con un accertamento, al riguardo, di esclusiva competenza delgiudice di merito;

21. alla stregua delle indicate coordinate, con riferimento alla sentenza impugnata, deve osservarsi che: ✓ la Corte territoriale ha completamente pretermesso ogni indagine in merito alla specifica situazione professionale dell’avv. Severino, tanto in punto di r eddito prodotto, quanto in termini di abitualità o meno della professione esercitata; ✓ inoltre, nell’affermare la sussistenza della causa di sospensione del termine di prescrizione , la Corte di merito ha - sostanzialmente- motivato il proprio convincimento sull'erroneo presupposto di una sorta di automatismo tra la mancata Ric. 2021 n. 27504 sez.

ML -ud. 24-11-2022 -7- compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, automatismo che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (v. n. 37529 del 2021; Cass. nr. 23313 del 2022 e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione); ✓ infine, nulla ha argomentato in merito al regime sanzionatorio; 22.il ricorso va, dunque, accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli che , in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame in ordine ai profili innanzi enucleati; 23.al giudice del rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinv