Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to deposit within statutory time limits under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by the Azzolini brothers against a Bologna Court of Appeal judgment to be inadmissible. The court found that while the appeal was notified on April 26, 2022, it was not formally deposited within the strict time limits mandated by Article 369 of the Civil Procedure Code. Consequently, the procedural defect rendered the appeal non-procedural before any substantive review could occur, resulting in the dismissal of the claim and an order for the appellants to pay the opposing parties' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal is non-procedural if not deposited within the statutory time limits, and the failure to pay the unified contribution does not cure this fundamental procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19837/2022 R.G. proposto da : AZZOLINI GIUSEPPE, AZZOLINI GIOVANNI, ricorrenti che non hanno depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; -ricorrenti non costituiti – Contro BBC C SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO CHIESA; -controricorrente- nonchécontro CREDITO EMILIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO CHIESA -controricorrente - avverso la sentenza n. 230/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che: 1.Giuseppe e Giovanni Azzolini propongono ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 230 del 1°febbraio 2022. Il Credito Emiliano S.p.A., già Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., e la BBC C SRLresistono con due separati controricors i. Considerato che: 2.Rileva la Corte che il ricorso è improcedibile. Come risulta dagli atti, la notifica del ricorso è avvenuta in data 26 aprile 2022. Tuttavia, il ricorso non è stato successivamente depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., come previsto a pena di improcedibilità.
Tale sanzione precede, in ordine logico, la valutazione di ammissibilità del ricorso stesso. 3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
4. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - dell a sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo ai ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascun o dei due controricorrent i, nella somma complessiva di e uro 4.500 oltre euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile –