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Ordinanza — n. 6247/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming tax court used 'collage' technique, ruling it admissible only if reasoning is original.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6247/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayers' appeal against a regional tax court decision that upheld the tax authority's revenue assessment. The taxpayers argued the lower court merely copied the tax authority's arguments without independent reasoning, alleging a procedural flaw known as 'collage.' The court rejected this claim, establishing that such a technique is not inherently invalid as long as the final judgment contains clear, logical, and autonomous reasoning attributable to the judge.

Regesto Legislator

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Art. 36 d.lgs. 546/92; Art. 132 c.p.c.: A judgment is not null merely because it reproduces the content of a party's act or other procedural acts without adding anything, provided the reasons for the decision are clearly, univocally, and exhaustively attributable to the judging organ.

Parole chiave

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tax assessment procedure collage technique judicial reasoning nullity of judgment sectoral studies burden of proof tax litigation indagine fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 36 d.lgs. 546/92
Col secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. 546/92, dell'art.
Art. 132 c.p.c.
546/92 e dell'art. 132 c.p.c., comma 2 in.
Art. 39 comma 1 lettera d) d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 3 comma 181 I. n. 549 del 1995
Col primo motivo si deduce violazione p falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs.
Art. 2728 c.c.
art. 132 c.p
546/92 e dell'art. 132 c.p.c., comma 2 in.
art. 36 d.lgs. 546/92
Col secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. 546/92, dell'art.
art. 112 c.p
Il motivo è inammissibile con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., in adesione ai principi di questa Corte secondo cui nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art.
art. 2728 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 642/2015
Cass. n. 22562 del 07/11/2016
Cass. n. 3920/2011
Cass. n. 28072 del 14/10/2021
Cass. n. 23252 del 2019
Cass. n. 10242 del 26/04/2017
Cass. n. 27874 del 31/10/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19933-2021 proposto da: SOCIETÀ' CORVINA SAS DI ALDOVRANDI SILVIO E CRISTINA & C. , in persona del legale rappresentante pro tempore, i soci SILVIO ALDROVANDI, LEONARDO ALDROVANDI, CRISTINA ALDOVRANDI, elettivamente domiciliati in R01\ VIA PINEROLO, 2, presso lo studio legale NOCERA, rappresentati e difesi dall'avvocato VALENTINA DE PASQUALE; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - contrciricorrente - avverso la sentenza n. 97/5/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 19933 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Rg 19933/2021 Corvina sas e altri c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Corvina sas di Aldovrandi Silvio e Cristina & C. e i soci Silvio, Leonardo e Cristina Aldovrandi, esercenti attività di ristorazione, ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR dell'Emilia Romagna, che ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate. La controversia ha origine dalla impugnazione di avviso di accertamento emesso per l'anno 2009, risultando i ricavi non congruenti con i cd studi di settore, anche tenendo conto della stagionalità dell'attività.

La CTP accoglieva il ricorso; la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio. Si costituisce con controricorso l'Agenzia delle entrate Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce violazione p falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/92 e dell'art. 132 c.p.c., comma 2 in. 4 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo la CTR totalmente aderito alle argomentazioni dell'Ufficio con la tecnica del collage.

2. Il motivo è infondato.

3. Questa Corte a Sezioni Unite (n. 642/2015; conf. Cass.n. 22562 del 07/11/2016) ha precisato che "la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato". -Non sussiste pertanto il lamentato vizio, contenendo la sentenza una motivazione coerente e logica, con un impianto argomentativo autonomo, risultando con sufficiente e chiarezza e precisione il suo ragionamento (Cass. 3920/2011), in grado di consentire di seguire il percorso logico giuridico seguito per giungere alla decisione.

4. Col secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. 546/92, dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni degli appellati (quali l'avvio dell'attività nell'anno 2004 con fase di start up superiore alla media e finanziamenti reiterati da parte del socio Leonardo Aldovrandi per 265.00 ed altri elementi non presi in considerazione dalla CTR).

5. Il motivo è inammissibile con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., in adesione ai principi di questa Corte secondo cui nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072 del 14/10/2021): nella fattispecie l'indicato motivo non risponde ai suindicati requisiti, per cui va dichiarato inammissibile.

Il motivo è infondato altresì in quanto la decisione è conforme ai principi giurisprudenziali consolidati sulle prescrizioni dell'accertamento basato sugli studi di settore e sul relativo riparto dell'onere della prova. Va sul puto ribadito che la determinazione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa (Cass.n. 23252 del 2019).

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l'ufficio che procede ad accertamento dell'imposta sui redditi ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973, avvalendosi, ai sensi dell'art. 3, comma 181, della I. n. 549 del 1995, dei parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari previsti dal successivo comma 184, e poi specificati dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, non deve apportare alcun elemento atto a confortare il proprio diverso accertamento, perché quelli considerati nell'elaborazione dei parametri stessi e l'applicazione di questi ai dati esposti dal singolo contribuente hanno già i caratteri della presunzione legale, quali richiesti dal comma 1 dell'art. 2728 c.c., e sono, di per sé, idonei a fondare un corrispondente accertamento, restando comunque consentito al contribuente di provare, anche con presunzioni, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, l'inapplicabilità dei parametri alla sua posizione reddituale. n. 10242 del 26/04/2017; conf. n. 27874 del 31/10/2018 .

La CTR si è adeguata ai superiori principi; né era tenuta ad analizzare come richiesto dai contribuenti singolarmente tutti gli ellementi dedotti, una volta esperito il contraddittorio, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici.

Il ricorso va conseguentemente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento dele spese, liquidate in C. 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis d