Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6246/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution opposition costs ruling based on virtual default principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6246/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Association's appeal against a lower court ruling that ordered it to pay litigation costs. The Association argued the opposition was valid due to procedural defects and the debtor's lack of funds, but the court found the opposition groundless. The court applied the principle of virtual default, holding that since the opposition was unfounded, the debtor must bear the costs regardless of their inability to pay.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 91 c.p.c.; Art. 1218 c.c.: The principle of virtual default applies in execution opposition proceedings where the opposition is unfounded, requiring the debtor to pay costs even if non-payment stems from lack of funds, which must be raised in the title formation phase.

Parole chiave

Generato dall'IA
virtual default principle execution opposition litigation costs allocation procedural default title formation phase difetto di legittimazione dell'associazione credito contestato opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
La sentenza impugnata ha dunque fatto corretta applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c..
Art. 1218 c.c.
Se, poi, il debitore non poté adempiere la propria obbligazione senza colpa, questa è circostanza che si sarebbe dovuta far valere ex art. 1218 c.c. nel giudizio di formazione del titolo esecutivo, e non in sede di opposizione esecutiva.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
(-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 91 c.p
La sentenza impugnata ha dunque fatto corretta applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c..
art. 1218 c.c
Se, poi, il debitore non poté adempiere la propria obbligazione senza colpa, questa è circostanza che si sarebbe dovuta far valere ex art. 1218 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27747 del 22/11/2017
Né rileva che l’unica questione ancora sub iudice fosse quella attinente la regolazione delle spese, come già ripetutamente affermato da questa Corte (ex multis, da ultimo, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27747 del 22/11/2017, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11958-2021 proposto da: A.I.Q.F. - ASSOCIAZIONE ITALIANA QUALITÀ E FORMAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO N 57, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE GIORGI che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro OPERA SRL; -intimata - avverso la sentenza n. 2635/2020 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. La società Opera s.r.l. nel 2015, essendo munita di titolo esecutivo, notificò precetto alla propria debitrice Associazione Italiana Qualità e Formazione -AIQF. Quest’ultima propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Giudice di pace di Salerno. 2.Con sentenza 942/18 il Giudice di pace di Salerno, rilevato che all’esito di una diversa procedura esecutiva, pendente dinanzi al Tribunale di Lecce, la società creditrice aveva ottenuto l’adempimento forzoso dell’obbligazione, dichiarò cessata la materiadel contendere, ma condannò l’opponente alla rifusione delle spese di lite, ritenendo “dilatoria” l’opposizione.

3. La sentenza di primo grado venne appellata dalla AIQF, limitatamente alla regolazione delle spese. Con sentenza 29 ottobre 2020 n. 2635 il Tribunale di Salerno rigettò il gravame. Il Tribunale ritenne che correttamente il Giudice di pace aveva condannato la AIQF alla rifusione delle spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, dal momento che: -) il motivo di opposizione concernente il difetto di procura ad intimare precetto era infondato; -) il motivo di opposizione concernente la mancata notifica del titolo esecutivo era infondato; -) il motivo di opposizione concernente l’inesigibilità del credito era inammissibile, in quanto si sarebbe dovuto proporre nel giudizio concluso dalla formazione del titolo esecutivo.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla AIQF con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da due memorie (una datata 16 novembre, l’altra 7 dicembre). La società Opera è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente rilevata l’irricevibilità della memoria datata 7 dicembre, in quanto la legge consente il deposito di una sola memoria illustrativa. Col primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per essere stata depositata prima della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. 1.1.

Il motivo è infondato, in quanto: -) la causa è stata trattenuta in decisione il 22 luglio 2020; -) vennero concessi i termini ordinari di 60 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche; -) i suddetti termini – tenuto conto delle scadenze domenicali - vennero a scadere il 12 ottobre 2020, mentre la sentenza fu depositata il 29 ottobre 2020. 1.2. Infondata è la pretesa della ricorrente di assoggettare i suddetti termini alla sospensione feriale, dal momento che il presente giudizio ha ad oggetto un’opposizione esecutiva, in quanto tale sottratta al principio della sospensione feriale dei termini.

Né rileva che l’unica questione ancora sub iudice fosse quella attinente la regolazione delle spese, come già ripetutamente affermato da questa Corte (ex multis, da ultimo, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27747 del 22/11/2017, Rv. 646831 -01).

2. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il giudice d’appello avrebbe pronunciato ultra petita, per avere “rigettato nel merito i motivi di opposizione”, nonostante il Giudice di pace avesse dichiarata cessata la materia del contendere. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto il Tribunale non ha affatto deciso l’opposizione nel merito, ma ne ha vagliato i motivi di opposizione ai soli fini della c.d. soccombenza virtuale.

3. Col terzo motivo, non del tutto chiaro, la società ricorrente sembra sostenere una tesi così riassumibile: erroneamente il Tribunale e il Giudice di pace le hanno addossato le spese di lite, nonostante fosse in atti la prova che l’inadempimento delle proprie obbligazioni dipese dalla mancata percezione di contributi che la AIQF attendeva dalla Regione Puglia. 3.1. Il motivo è manifestamente infondato. La società creditrice aveva un titolo esecutivo, l’associazione debitrice non l’ha onorato ma ha propostoopposizione all’esecuzione, il giudice di merito ha accertato che l’opposizione era infondata e ha condannato l’opponente alle spese. La sentenza impugnata ha dunque fatto corretta applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.. Se, poi, il debitore non poté adempiere la propria obbligazione senza colpa, questa è circostanza che si sarebbe dovuta far valere ex art. 1218 c.c. nel giudizio di formazione del titolo esecutivo, e non in sede di opposizione esecutiva.

4. Il quarto motivo non contiene in realtà alcuna censura, in quanto con esso si deduce unicamente che, poiché l’appello si sarebbe dovuto ritenere fondato, il Tribunale non poteva condannare l’appellante alle spese.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento chela parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così