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Ordinanza — n. 6227/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming false application of good faith payment rules regarding apparent authority in vehicle sale.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6227/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Sunteck SRL's appeal against the Lower Court's dismissal of a payment claim against Ivano Marchello. Sunteck argued the debtor was wrongly held liable because the creditor only delivered the car to an apparent agent, violating Article 1189 of the Civil Code. The court found the appeal unfounded, ruling that the debtor's good faith was established by the agent's delivery and the debtor's reliance on the agent's apparent powers. Consequently, the cassation appeal was dismissed, and Sunteck was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 1189 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The debtor in good faith is released from payment obligations when the creditor makes payment to an apparent agent, provided the debtor's reliance was induced by the agent's negligent conduct creating a reasonable presumption of authority.

Parole chiave

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apparent authority good faith debtor payment to agent Civil Code 1189 cassation appeal vehicle sale dispute negligent representation contratto di compravendita di veicoli

Disposizioni normative citate

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Art. 1189 c.c.
Il ricorso denuncia “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1189 c.c., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
1189 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 1189 c.c
Il ricorso denuncia “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1189 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9758/2018
al riguardo Cass. 9758/2018 ;
Sez. 3, Sentenza n. 14028 del 04/06/2013
Cass. n. 6563/2016
anche cass. n. 6563/2016 e 20906/2005) -va pertanto rigettato.
Cass. n. 20906/2005
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31335-2021 proposto da: SUNTECK SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 15, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA PASSIATORE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO DAMASCO; -ricorrente - contro MARCHELLO IVANO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE UMBERTO GARRISI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 645/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 24/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Sunteck s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 645/2021, che ha rigettato l’appello e interamente confermato la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole nel giudizio di pagamento del prezzo di un veicolo promosso contro il compratore Ivano Marchello. Resiste con controricorso ilMarchello. Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dal controricorrente. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso denuncia “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1189 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”: la Corte d’appello ha illegittimamente applicato l’art.1189 c.c., avendo ritenuto sussistente il presupposto, richiesto dalla norma, del legittimo affidamento del debitore sulla base dell’unico rilievo che l’acquirente poteva fare affidamento sulla legittimazione di Stanelli a ricevere il pagamento in quanto quest’ultimo aveva consegnato la vettura.

Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte d’appello, con accertamento in fatto motivato (v. le pp. 6- 9 della sentenza), ha infatti ritenuto provati i presupposti che questa Corte ritiene necessari affinché il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, liberi il debitore di buona fede ai sensi dell'art. 1189 c.c., ossia che il debitore abbia non solo confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvensin buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (cfr. al riguardo Cass. 9758/2018 ;

Sez. 3, Sentenzan. 14028 del 04/06/2013).

2. Il ricorso- che censura l’apprezzamento del giudice di merito (cfr. anche cass. n. 6563/2016 e 20906/2005) -va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.700,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro