Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6225/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses jurisdiction regulation because the lower court did not definitively rule on competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6225/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the jurisdiction regulation inadmissible because the Tribunal of Naples had not definitively ruled on its own competence. The lower court merely addressed the admissibility of evidentiary requests while asserting competence, failing to meet the strict requirement of absolute and incontrovertible determination. Consequently, the regulation was rejected as it did not exhaust the tribunal's power to judge on the jurisdictional issue.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 42 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A judgment asserting jurisdiction is not subject to a regulation of jurisdiction unless it definitively resolves the issue with absolute and incontrovertible clarity, and unless the parties were invited to submit final conclusions.

Parole chiave

Generato dall'IA
regulation of jurisdiction absolute incontrovertible determination admissibility of regulation tribunal competence procedural inadmissibility competenza territoriale alternativa diritti degli eredi competenza in materia di trust

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 42 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 42 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 29/09/2014, Rv. 631956
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020, Rv. 656642
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7891-2022 proposto da: DE TILLA ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avv. ANDREA AMABILE e domiciliata presso la Corte di Cassazione -ricorrente - contro DE TILLA DANIELA -intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 10/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA; lette le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del Sostituto P.G. Dott.ssa PAOLA FILIPPI, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato, De Tilla Alessandra evocava in giudizio la germana De Tilla Daniela innanzi il Tribunale di Avellino, invocando lo scioglimento della comunione di un immobile sito in Summonte (AV), loro pervenuto, quanto alla quota di 1/6cadauna, per successione del padre De Tilla Franco, e quanto alla quota dei 2/6 cadauna, per successione della madre Tortora Renata.

Nel costituirsi in detto giudizio, la convenuta eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino, a favore di quello di Napoli, luogo di apertura della successione della madre. Con successivo atto di citazione, De Tilla Daniela evocava a sua volta in giudizio la sorella De Tilla Alessandra innanzi il Tribunale di Napoli, invocando lo scioglimento della comunione ereditaria conseguente alla successione della madre, avente ad oggetto, oltre all’immobile già oggetto del primo giudizio, anche alcuni beni mobili. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, decidendo – nell’ambito del secondo giudizio– sull’ammiss ibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie articolate dalle parti, affermava la propria competenza, sul presupposto che il Tribunale di Avellino non fosse competente a conoscere la causa di divisione ereditaria conseguente alla successione di TortoraRenata.

Propone ricorso per regolamento di competenza De Tilla Alessandra, affidandosi ad un unico motivo. De Tilla Daniela, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente regolamento. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli abbia affermato la propria competenza a conoscere della causa di divisione ereditaria conseguente alla successione di Tortora Renata, senza considerare che nel relativo asse, oltre all’immobile in Summonte già oggetto del primo giudizio pendente innanzi il Tribunale di Avellino, erano compresi soltanto alcuni beni mobili, di valore assai marginale rispetto a quello del cespite immobiliare di cui anzidetto.

Prima di esaminare la censura proposta dalla ricorrente, va ribadito il principio per cui “Anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione” (Cass.

Sez. U , Ordinanza n. del 29/09/2014, Rv. 631956 ; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez.6 - 1 , Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020 , Rv. 656642 ) . Nel caso di specie il Tribunale di Napoli, prima di emanare il provvedimento oggi impugnato, non ha invitato le parti a rassegnare le loro concludezioni, nèha inteso affermare la propria competenza in termini di “… assoluta ed oggettiva inequivocità e incontrovertibilità … ” . Piuttosto, ritenendosi competente a conoscere della controversia introdotta dall’attrice De Tilla Daniela, ha statuito sull’ammissibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie formulate dalle parti.

Il provvedimento impugnato, pertanto, non contiene una statuizione definitiva sulla competenza, idonea a esaurire la potestas iudicandi del Tribunale sul punto e, di conseguenza, non è impugnabile con il regolamento di competenza. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso, dei quali essa è meramente riproduttiva. In definitiva, il regolamento va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Cortedichiara inammissibile il regolamento. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se