Italian Court corrects Supreme Court judgment for clerical errors in names and signatures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct material errors in a Supreme Court judgment regarding a civil procedure case. Plaintiffs argued the decision incorrectly listed names and signatures of parties involved in conciliation proceedings. The court confirmed these discrepancies were evident when compared with the original conciliation minutes and power of attorney documents, ruling that the Supreme Court had made a clerical mistake in the written decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391-bis e ter c.p.c.: The court may correct material errors in a judgment when they are evident from the original records, even if the judgment is not subject to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAPER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 24123-2021 proposto da: BENINI ALESSANDRO, GARGANO GAETANINO, NOTOLINI ANDREA, CHIARAMONTE FRANCESCA, RICCI ROBERTO, PETRINI STEFANO, TOZZI FEDERICO, BANDINI ELENA, BORGHERESI MARIO, GRANAI ROBERTO, OLIVIERI SANTINO, GIGLIOLI ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato STEFANO SANTARELLI, rappresentati e difesi dall’avv. LUIGI DE MOSSI e OLIVIERI SANTINO anche dall’avv. MICHELE CORTAZZO; -ricorrenti - contro Ric. 2021 n. 24123 sez.
ML -ud. 15-11-2022 -2- FRUENDO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVENTINA 3/A, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO CASULLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO BURRAGATO; -resistente - contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, GIUDIERI LUCA; -intimati – contro BORSI SIMONE, FANELLI FRANCO, ROSI ANTONIO, SCRICCIOLO BEATRICE, BRUNI ALESSANDRO, CASTELLINI CINZIA, CHELLINI STEFANO, CIACCI FLAVIO, FABBRI CARLO, FEROCI STEFANO, PRATI LUIGI, GEI PAOLO, GUERRINI MASSIMO, INGLESI VELIO, LANZA GIUSEPPE, LOTTI FRANCO, MARIOTTI ENZO, MAZZUCA FERNANDO, PIANIGIANI SIMONE, ROMBOLI CINZIA, UGOLETTI FABIO, PONTANI PATRIZIA, ACCARIGI NICCOLO', BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, GIUDIERI LUCA; -intimati - avverso la sentenza n. 22251/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. Elena Bandini, Alessandro Benini, Mario Borgheresi, Francesca Chiaramonte, Gaetanino Gargano, Roberto Giglioli, Roberto Granai, Ric. 2021 n. 24123 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- Andrea Nottolini, Santino Olivieri, Stefano Petrini, Roberto Ricci, Federico Tozzi, controricorrenti nel giudizio di cassazione definito con sentenza n. 22251 del 2021, hanno chiesto la correzione della citata sentenza per i seguenti errori materiali: - il cognome di Santino Olivieri, indicato come “Oliviero” nella intestazione della sentenza e nella parte motiva a pag. 3, punto 1; - il cognome di Roberto Giglioli, indicato come “Figlioli” nella parte motiva a pag. 3, punto 1; - l’indicazione dei signori Elena Bandini, Alessandro Benini, Mario Borgheresi, Francesca Chiaramonte, Gaetanino Gargano, Andrea Nottolini, Santino Olivieri, Stefano Petrini, Roberto Ricci, Federico Tozzi tra quelli che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione con le società ricorrenti, Fruendo srl e Banca Monte dei Paschi di Siena spa; - l’omessa indicazione di Roberto Granai tra quelli che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione con le società ricorrenti.
2. Le società Fruendo srl e Banca Monte dei Paschi di Siena spa non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.
4. I ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che:
4. Il ricorso merita accoglimento.
5. Questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazionedella sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu Ric. 2021 n. 24123 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- oculi" (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020).
6. In altre pronunce il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è stato considerato “esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile "ictu oculi", ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale” (così Cass. n. 4319 del 2019; Cass. n. 2815 del 2016).
7. Si è ulteriormente precisato che “l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delleparti nell'intestazione della sentenza ne comporta la nullità, se riveli l'irregolarità del contraddittorio o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione” e che invece costituisce “meroerrore materiale, se dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile laparte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti” (Cass. n. 16195 del 2019; Cass. n. 9077 del 2001).
8. Come si legge in Cass., S.U. n. 16415 del 2018 cit., il procedimento di correzione degli errori materiali è il più consono a salvaguardare l'effettività del principio della ragionevole durata del processo “che impone al giudice, anche nell'interpretazione dei rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa, evitando l' inutile dispendio di attività processuali, non giustificate né dal rispetto effettivo del principio del Ric. 2021 n. 24123 sez. ML -ud. 15-11-2022 -5- contraddittorio, né da effettive garanzie di difesa”, dovendosi peraltro considerare che rispetto alle pronunce di legittimità, non impugnabili, sono ammessi, ai sensi degli artt. 391 bis e ter c.p.c., solo la revocazione per errore di fatto, l'opposizione di terzo e la correzione degli errori materiali.
9. Nel caso in esame, l’errore materiale nella trascrizione del cognome dei signori Santino Olivieri, indicato come “Oliviero”, e Roberto Giglioli, indicato come “Figlioli” emerge in modo evidente dal confronto con il controricorso depositato nel giudizio definito con la sentenza n. 22251 del 2021 e con la relativa procura speciale rilasciata dai predetti al difensore.
10. Anche l’errore nell’elencazione, a pag. 3 della sentenza, dei controricorrenti che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione emerge in modo evidente dal confronto con i verbali medesimi, depositati nel giudizio di cassazione, e che non si riferiscono ai signori Elena Bandini, Alessandro Benini, Mario Borgheresi, Francesca Chiaramonte, Gaetanino Gargano, Andrea Nottolini, Santino Olivieri, Stefano Petrini, Roberto Ricci, Federico Tozzi mentre è in atti il verbale di conciliazione sottoscritto da Roberto Granai. Sicché deve ritenersi che la S.C. sia incorsa in un errore materiale nella rappresentazione grafica della decisione assunta sulla base dei citati verbali di conciliazione.
11. Deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione degli errori materiali in cui è incorsa la citata sentenza nel modo seguente: - nella intestazione della sentenza e nella parte motiva a pag. 3, punto 1, deve correggersi il cognome di Santino Olivieri, erroneamente indicato come “Oliviero”; Ric. 2021 n. 24123 sez. ML -ud. 15-11-2022 -6- -nella parte motiva a pag. 3, punto 1, deve correggersi il cognome di Roberto Giglioli, erroneamente indicato come “Figlioli”; -a pag. 3, punto 1, della parte motiva devono eliminarsi dall’elenco di coloro che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione con le società Fruendo srl e Banca Monte dei Paschi di Siena spa, i seguenti controricorrenti:
Elena Bandini, Alessandro Benini, Mario Borgheresi, Francesca Chiaramonte, Gaetanino Gargano, Andrea Nottolini, Santino Olivieri, Stefano Petrini, Roberto Ricci, Federico Tozzi; - a pag. 3, punto 1, della parte motiva deve aggiungersi all’elenco di coloro che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione con le società Fruendo srl e Banca Monte dei Paschi di Siena spa il sig. Roberto Granai.
12. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U. n. 9438 del 2002).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone che la sentenza Cass. n. 22251 del 2021 s