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Ordinanza — n. 6196/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows social security claim by quashing appeal that wrongly equated tax omission with contributory debt concealment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6196/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court quashed the Milan Court of Appeal's decision, which had dismissed the appellant's social security claim by treating tax declaration omission as intentional debt concealment. The appellant argued that the lower court erred in assuming the failure to fill the income tax form automatically constituted fraudulent hiding of contributions. The Court ruled that such omission does not create an absolute impossibility for the creditor to act, thereby rejecting the suspension of the prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 2941 nr. 8 cod.civ.; Art. 2948 cod.civ.: The omission of a specific income tax form does not constitute the intentional concealment of a contributory debt required to suspend the prescription period, as it merely creates a difficulty rather than an absolute impossibility for the creditor to act.

Parole chiave

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social security contributions prescription period suspension intentional concealment income tax declaration Gestione separata contributory debt Corte di Cassazione computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2941 nr. 8 cod.civ.
24-11-2022 -3- dell’art. 2941 nr.
Art. 2948 cod.civ.
8 cod.civ., sicché il termine di prescrizione non iniziava a decorrere dalla data di scadenza per il versamento dei contributi relativi all’anno 2011, ma rimaneva sospeso ai sensi dell'art. 2948 cod.civ.;
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
5578 del 2022, alla cui motivazione si rinviaex art. 118 disp.
D.P.C.M. 6 giugno 2012, art. 1, comma 1
10273 del 2021), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui al D.P.C.M. 6 giugno 2012, art. 1, comma 1 (9 luglio 2012), in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2011;
Art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE: con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.–deduce la violazione e falsa applicazione Ric.
art. 2948 cod.civ
8 cod.civ., sicché il termine di prescrizione non iniziava a decorrere dalla data di scadenza per il versamento dei contributi relativi all’anno 2011, ma rimaneva sospeso ai sensi dell'art. 2948 cod.civ.;
art. 380 - bis cod.proc.civ
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 - bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 27950 del 2018
Cass. n. 19403 del 2019
27950 del 2018, Cass. n. 19403 del 2019, e, più di recente, Cass.
Cass. n. 4898 del 2022
19403 del 2019, e, più di recente, Cass. n. 4898 del 2022, e Cass.
Cass. n. 5578 del 2022
4898 del 2022, e Cass. n. 5578 del 2022, alla cui motivazione si rinviaex art.
Cass. nr. 10273 del 2021
1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. nr. 10273 del 2021), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui al D.P.C.M.
Cass. n. 19640 del 2018
« ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito»(Cass. n. 19640 del 2018 , in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass.
Cass. nr. 21567 del 2014
19640 del 2018 , in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. nr. 21567 del 2014).
Cass. n. 37529 del 2021
Cass. nr. 23313 del 2022
37529 del 2021; Cass. nr. 23313 del 2022 e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16435-2021 proposto da: AFIF PIERRE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA BADOLATO; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -resistente - Ric. 2021 n. 16435 sez. ML -ud. 24-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 22/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. la Corte di appello di Milano ha accolto l'appello proposto dall'I.N.P.S. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito INPS e dichiarato prescritti i contributi richiesti all'odierno ricorrente a seguito dell'iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui allaL. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2,comma 26, per l'attività professionale svolta nell'anno 2011;

2. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha ritenutoche la condotta del professionista che ave sse omesso di compi lare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello) integrasse il «doloso occultamento» del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ., sicché il termine di prescrizione non iniziava a decorrere dalla data di scadenza per il versamento dei contributi relativi all’anno 2011, ma rimaneva sospeso ai sensi dell'art. 2948 cod.civ.;

3. avverso tale pronuncia, la parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura, cui ha resistito l'I.N.P.S. con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 - bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

6. la ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE: con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.–deduce la violazione e falsa applicazione Ric. 2021 n. 16435 sez. ML -ud. 24-11-2022 -3- dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ. per avere la Corte di appello ritenuto che la mancata compilazione del riquadro RR rendesse di fatto impossibile l’accertamento del diritto dell’Inps ai contributi e integrasse una condotta di occultamento doloso da parte del debitore; il motivo è fondato nei termini che seguono; in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. nr. 27950 del 2018, Cass. n. 19403 del 2019, e, più di recente, Cass. n. 4898 del 2022, e Cass. n. 5578 del 2022, alla cui motivazione si rinviaex art. 118 disp. att. c od .p roc .c iv . ), che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. nr. 10273 del 2021), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui al D.P.C.M. 6 giugno 2012, art. 1, comma 1 (9 luglio 2012), in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2011;

6. quanto, invece, alla ritenuta sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all' art. 2941 nr. 8 c od .c iv . « ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito»(Cass. n. 19640 del 2018 , in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. nr. 21567 del 2014). A tale riguardo, però, la sentenza impugnata non ha effettuato una valutazione di merito, bensì ha motivato il proprio Ric. 2021 n. 16435 sez. ML -ud. 24-11-2022 -4- convincimento sull'erroneo presupposto di una sorta di automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, automatismo che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (v. n. 37529 del 2021; Cass. nr. 23313 del 2022 e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione);

8. per quanto innanzi, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione;

9. al Giudice del rinvio è rimessa altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito al