Cassation court dismisses taxpayer appeal, upholding tax authority's proof of service via registered letter when delivered to non-recipient.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that partially declared nine tax notices invalid due to improper service. The taxpayer argued that service by a messenger to a non-recipient (a building attendant) lacked legal validity, while the tax authority maintained that specific fiscal regulations required proof of delivery via registered letter in such scenarios. The court ruled that the tax code explicitly mandates a registered letter notice whenever an act is delivered to someone other than the intended recipient, thereby validating the tax authority's evidence and dismissing the taxpayer's claim. Consequently, the court affirmed the lower court's finding that the tax credits remained valid and the taxpayer remained liable for payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 1 DPR 602/1973; Art. 60 DPR 600/1973: When a tax notice is delivered to a person other than the intended recipient, the law expressly requires the messenger to send a registered letter of notification, and failure to provide this proof renders the service incomplete.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4455-2021 proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro DEFIN SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 2855/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 04455 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Rg n. 4455/2021 Ritenuto che: La società Defin srl proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma per l'annullamento di un avviso di intimazione, stante il mancato pagamento di n.14 cartelle esattoriali, lamentando l'inesistenza della notifica eseguita tramite messo notificatore, dall'Ente di esazione a mezzo PEC; nonché la prescrizione del credito intimato. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma nel rigettare il ricorso ha ritenuto le cartelle debitamente notificate.
La sentenza veniva impugnata dalla Società contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva parzialmente l'appello relativamente a n. 9 cartelle di pagamento, in quanto l'Agente della riscossione non aveva per esse dato prova di avere inviato la raccomandata informativa nei casi di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario; accertava conseguentemente la prescrizione dei relativi crediti. Ricorre per la cassazione della indicata sentenza ADER Agenzia delle entrate riscossione. La società contribuente è rimasta intimata.
Considerando che:
1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 comma 4 DPR 602/73, in relazione all'art. 360, n.3 c.p.c., per avere la CTR accolto parzialmenl:e l'appello del contribuente dichiarando la nullità della notificazione di n. 9 cartelle esattoriali.
2. Il motivo è infondato. 2.1. E' dato pacifico nel giudizio, come accertato nella sentenza impugnata, che l'Ufficio non ha provveduto direttamente alla notificazione per mezzo posta, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R 602/1973, ma si è avvalso dell'attività del messo notificatore; risulta altresì che le nove cartelle in contestazione- riprodotte altresì nel ricorso- sono state consegnate a persona diversa dal destinatario, dichiaratosi addetto alla ricezione degli atti (portiere, addetto alla casa). 2.2. Per quanto riguarda la consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, l'art 26 del D.P.R. 602/1973 si limita ad affermare, all'ultimo comma, che "Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto".
Dunque la disposizione normativa sulla notifica dell'atto riscossivo non contempla alcun un rinvio all'art. 139 cpc, ma contiene un preciso ed espresso rimando alla disciplina sulle notifiche dettata dalla norma fiscale di cui all'art 60 600/73. Quest'ultima norma regola le modalità di notificazione degli atti in materia tributaria e, pur rinviando, a sua volta, alla disciplina del codice di procedura civile, regolamenta in maniera difforme rispetto al codice di rito il caso in cui, come nella fattispecie in esame, la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte a persona diversa dal destinatario.
Stabilisce, infatti, l'art, 60, 1 comma lett.
b) bis che nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso "il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia de/l'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata".
La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. 2.3. Questa disciplina risulta applicabile al caso di specie, come affermato più volte da questa Corte (ex multis Cass.n. 2868/2017), nel quale la consegna è avvenuta da parte del messo notificatore all'addetto alla casa, e ribadito recentemente da Cass. n. 8700/2020, che riguardo all'art. 60 del D.P.R. 600/1973, ha affermato che non incide sull'applicabilità dell'art. 60 la circostanza, secondo cui le notifiche sono state effettuate a soggetti addetti alla ricezione degli atti, atteso il comma 1, alla lettera b -bis, prescrive l'inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non è il destinatario dell'atto.
3. Conclusivamente, la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi per cui il ricorso, diversamente dalla proposta del relatore, va respinto. Nulla sulle spese, rimanendo intimato il contribuente. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 22