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Ordinanza — n. 6108/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding police report evidentiary value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6108/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible under Article 360-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the local police report lacked full evidentiary force because the alleged phone usage involved subjective sensory perception and potentially involved sunglasses rather than a phone. The court rejected this, affirming that police reports constitute full proof until a false accusation complaint is filed, reserving disputes about factual accuracy for that specific procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360-bis c.p.c.: The police report constitutes full proof until a false accusation complaint is filed, and challenges to its factual accuracy must be raised in that specific proceeding rather than in a cassation appeal.

Parole chiave

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police report evidentiary value false accusation complaint procedure subjective sensory perception cassation appeal inadmissibility administrative sanction appeal uso del telefono cellulare alla guida infrazioni alle norme della circolazione contravvenzione per eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
2700 c.c., in relazione all'art. 360 n.
Art. 360-bis c.p.c.
2700 c.c., in relazione all'art. 360 n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 2700 c.c
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2700 c.c., in relazione all'art.
artt. 116 c.p
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: \ 1/4221/4., I motivi, suscettibili di ,vcongiunto, sono manifestamente infondati.
art. 360 bis c.p
La Corte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10870 del 2018
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10870 del 2018, non massimata).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 1958/2022 R.G. proposto da: AIUDI BRUNO, elettivamente domiciliato in FANO, VIA KENNEDY N. 10, presso lo studio dell'avvocato AIUDI (DAIBRN43S25F310X) che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro PREFETTURA UFFIOCIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PESARO E URBINO; - intimata - avverso la sentenza del TRIBUNALE DI PESARO n. 620/2021 depositata il 14/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Bruno Aiudi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro di conferma della sentenza del locale Giudice di Pace di rigetto dell'opposizione contro l'ordinanza prefettizia che aveva respinto la sua opposizione a sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada (uso del telefono alla guida).

2. La Prefettura U.T.G. di Pesaro e Urbino è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c,.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2700 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., dolendosi che erroneamente il giudice di merito ha attribuito al verbale della Polizia Locale efficacia di piena prova fino a querela di falso, laddove l'utilizzo del cellulare da parte dell'Aiudi avrebbe costituito oggetto di una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo (in particolare, il ricorrente, sostiene di aver maneggiato - prima di essere fermato dalla Polizia Locale - non il cellulare, ma la custodia degli occhiali da sole).

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. 111, sesto comma Cost, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., censurando la sentenza per anomalia motivazionale. Ric. 2022 n. 1958 sez. M2 - ud. 25-11-2022 -2- 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: \ 1/4221/4., I motivi, suscettibili di ,vcongiunto, sono manifestamente infondati. Come correttamente rilevato dal giudice di merito, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze di fatto che sono attestate come avvenute in presenza del pubblico ufficiale.

Come ha affermato questa Corte, "L'approccio alla questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita).

Ogni diversa contestazione), in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo Ric. 2022 n. 1958 sez. M2 - ud. 25-11-2022 -3- svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale ella correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto" (cfr.

Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10870 del 2018, non massimata).

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. Il ricorrente non ha depositato memoria.

5. La Corte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso.

6. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata.

7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso