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Ordinanza — n. 6107/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax court decision due to irreconcilable contradiction between reasoning and operative part regarding non-taxable debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6107/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Regional Tax Court's decision because it contained an irreconcilable contradiction between its reasoning and the operative part. While the reasoning suggested certain appeals were rejected due to generic grounds or lack of notification, the operative section inconsistently accepted some appeals and rejected others without clear correspondence. The court held that this defect rendered the judgment null under Article 156 of the Code of Civil Procedure, necessitating a remand to the lower tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 156, comma 2 c.p.c.: A judgment is null if the reasoning and the operative part contain an irreconcilable contradiction that prevents identifying the judge's decision, as such a defect cannot be cured by material correction.

Parole chiave

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contradiction reasoning operative part nullity judgment civil procedure tax appeal inadmissibility non-taxable debts collection remand lower tribunal restituzione dell'imposta arretrati d'imposta priorità del credito fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n.4.
Art. 36 d.lgs n. 546/1992
Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n.4.
Art. 53, comma 1 d.lgs. 546/1992
c.p.c., la violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs.
Art. 156, comma 2 c.p.c.
Artt. 132, 156 e 111 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 5939 del 12/03/2018
(Cass. n. 5939 del 12/03/2018;
Sez. un. 15763/2011
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15268201 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. .13756881002, in persona del Presidente pro , tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro PANAUTO SNC DI TOMASELLO SALVATORE & C. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO BENVENUTO; - resistente - avverso la sentenza n. 2786/24/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 15268 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- 15268/2021 Agenzia delle entrate C/ Panauto Snc di Tomasello Salvatore Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte di Panauto Snc di Tomasello Salvatore di avviso di intimazione, di cui a una serie di cartelle esattoriali di natura tributaria e non tributaria, ha dichiarato inammissibile il ricorso per le cartelle recanti crediti di natura non tributaria; accolto l'appello in relazione a due cartelle per le quali era stata dimostrata la notifica dell'avviso di accertamento; rigettato l'appello quanto a una cartella per la quale non risultavano depositate le ricevute delle raccomandate di notifica.

Panauto Snc di Tomasello Salvatore è rimasta intimata. Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n.4. c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs n. 546/1992 e artt. 132, 156 e art. 111 Cost, per motivazione apparente.

2. Il motivo è fondato con assorbimento del secondo motivo, col quale si deduce, in relazione all'art. 360, n.4. c.p.c., la violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR immotivatamente ritenuto generici i motivi di appello. 2.1.Nella stringata motivazione che ha accolto l'appello dell'Ufficio, in relazione alla prova della notifica degli accertamenti, che ha reso definitive le cartelle ad essi riferibili, si riportano gli estremi delle singole cartelle, con una sintetica e apparente giustificazione della dichiarazione di inammissibilità, riferita a cartelle relative a crediti non tributari.

Viene dichiarata la cessata materia del contendere per le cartelle di importo inferiore a C. 1000,00 come tali automaticamente annullate; si rigetta l'appello limitatamente a una cartella, per difetto di notifica, non risultando depositate le ricevute delle raccomandate di notifica. Tuttavia tra le cartelle indicate nella motivazione e quelle elencate nel dispositivo non vi è piena corrispondenza: in particolare nella motivazione, con riferimento a 11 cartelle, si rigetta l'appello per genericità dei motivi, ma nel dispositivo manca una corrispondenza sia al numero delle indicate cartelle sia alla ragione del rigetto dell'appello in relazione ad esse; ancora nella parte motiva si dichiara inammissibile l'appello quanto a tre cartelle esattoriali portanti crediti non tributari ma poi, nel dispositivo, per una delle indicate cartelle viene accolto l'appello.

Ricorre pertanto un insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo, non congruenti nella indicazione degli atti tributari e dell'accoglimento, del rigetto e della inammissibilità degli stessi. Né tale contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, che non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 5939 del 12/03/2018;

Sez. un. 15763/2011). Il ricorso va conclusivamente accolto con riferimento al primo motivo; dichiarato assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso/ dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. Roma, 2