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Ordinanza — n. 6106/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding retroactive application of reduced tax rate to public pension supplementary funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6106/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Roberto Picconi's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision denying a tax refund. Picconi argued that a reduced 9% tax rate should apply retroactively to his public pension supplementary fund contributions, while the Tax Agency maintained the old 87.5% withholding rate governed by the law at the time of contribution. The court ruled that the new tax regime is inapplicable ratione temporis to 'old' fund members whose contributions ceased before the new system's entry into force, upholding the principle of non-retroactivity.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005; Art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005: The new tax regime for supplementary pension funds is inapplicable ratione temporis to contributions made prior to its entry into force, requiring application of the tax rules valid at the time of the contribution.

Parole chiave

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ratione temporis tax refund claim supplementary pension funds public employees non-retroactivity principle aliquota della rendita d'invalidità reintegrazione dei beneficiari di una rendita rendita per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005
2371; Cass. 11/02/2021, n.
Art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005
252/2005, in quanto l'art. 23 comma 6 dello stesso decreto dispone che fino all'emanazione del d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22665/2022
252 del 2005, in vigore dal 1°/01/2007 (Cass. n. 22665/2022) 2.11 secondo motivo, col quale si deduce violazione di legge, ex art.
Corte cost. n. 218/2019
335/1995, che qualificava le prestazioni periodiche quale reddito da assoggettare a tassazione ordinaria nella misura del 87,50°/o dell'ammontare percepito, ha ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio, anche tenendo conto della mancata adozione dei decreti attuativi e della sentenza della corte cost. n. 218/2019.
Cass. Sez. U. n. 13642/2011
Cass. Sez. U. n. 13645/2011
Cass. n. 2371/2002
Cass. n. 3453/2021
Cass. n. 7653/2020
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17673-2021 proposto da: PICCONI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 50, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO POLITO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 81/6/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata 1'11/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 17673 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- Rg 17673 2021 Picconi Roberto C/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Roberto Picconi ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso sulla pensione integrativa Inail, per la quale aveva chiesto l'applicazione della diversa aliquota del 9%, ha accolto l'appello dell'Ufficio. La CTR ha ritenuto non applicabile alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 11 comma 6 del d.lgs. 252/2005, in quanto l'art. 23 comma 6 dello stesso decreto dispone che fino all'emanazione del d.lgs. Di attuazione dell'art. 1 comma 2 lettera p) della legge n. 243/2004 "ai dipendenti pubblici continua ad applicarsi il previgente sistema".

Pertanto, preso atto che l'iscrizione del contribuente al fondo è cessata dal 1 ottobre 1999 e a tale data vigeva l'art. 11 comma 8 I. 335/1995, che qualificava le prestazioni periodiche quale reddito da assoggettare a tassazione ordinaria nella misura del 87,50°/o dell'ammontare percepito, ha ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio, anche tenendo conto della mancata adozione dei decreti attuativi e della sentenza della corte cost. n. 218/2019. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione dell'art.. 1 comma 156 I. 205/2017 ex art. 360 n. 3 c.p.c. per essere la sentenza impugnata priva di motivazione e perché la modifica recata dall'art. 1 comma 156 I. 205/2017 può essere intesa come interpretazione autentica.

Il motivo, è infondato, in quanto il nuovo sistema di tassazione agevolata, in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile "ratione temporis" ai cd. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" — compresa (in relazione al caso in esame) la gestione speciale istituita presso l'INPS (e soppressa dal 1°/01/1999), ratione temporis il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, in vigore dal 1°/01/2007 (Cass. n. 22665/2022) 2.11 secondo motivo, col quale si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., perché in contrasto con Cass. n. 18056/2010 per mancata attuazione della delega n. 243/2004, rilevando profili di incostituzionalità, è anch'esso infondato.

L'interpretazione con esso prospettata è in contrasto cotkla giurisprudenza di questa Corte secondo cui: «In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell'art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data. Ne consegue che per i cd. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" — compresa (in relazione al caso in esame) la gestione speciale istituita presso l'INPS (e soppressa dal 1°/01/1999) — è senz'altro inapplicabile ratione temporis il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, in vigore dal 1°/01/2007» (Cass. n. 22665/2022). 2.1.Tale interpretazione è peraltro in linea con i canoni costituzionali (Corte cost. sent. 3 ottobre 2019, n. 218), che ha dichiarato l'incostituzionalità del precitato art. 23, comma 6, del D.Igs. n. 252 del 2005, nella misura in cui, differenziando il regime fiscale delle pensioni complementari erogate in favore dei dipendenti pubblici e delle analoghe pensioni corrisposte ai dipendenti del settore privato, determinava una irragionevole disparità di trattamento e conforme altresì alla giurisprudenza di legittimità che, a partire da Cass., Sez.

U., 22/06/2011, nn. 13642 e 13645 (in senso conforme, a proposito dei criteri di tassazione dei diversi fondi integrativi, ex multis Cass. 27/01/2002, n. 2371; Cass. 11/02/2021, n. 3453; Cass. 02/04/2020 n. 7653) — occupandosi (di materia limitrofa a quella in esame, vale a dire) del trattamento previdenziale degli ex dirigenti Enel iscritti ai fondi pensione denominati PIA e Fondenel, e in particolare della questione, sovrapponibile al tema del decidere di questo giudizio, relativa al regime tributario applicabile in base al diritto intertemporale — ha chiarito che «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario:

a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50°h, prevista dall'art. 6 della I. 26 settembre 1985, n. 482;

b) per gli importi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett.a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.». 3.In conclusione, trova applicazione nella fattispecie il regime tributario anteriore al 31/12/2006 e non il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, su cui poggia l'istanza di rimborso; il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 2.410,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 1