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Ordinanza — n. 6015/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding electronic notification validity and prescription periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6015/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's partial acceptance of their challenge to tax collection notices. The court found the taxpayer's arguments regarding the validity of PEC notifications, the necessity of digital signatures, and the applicable prescription period to be unfounded or inadmissible. Consequently, the appeal was dismissed, and the taxpayer was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 2946 c.c.: The Supreme Court holds that electronic notification via PEC is valid without requiring a specific registered address in public registers or a digital signature on the underlying document, and that tax claims generally prescribe under the standard ten-year period rather than the five-year rule.

Parole chiave

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electronic notification validity PEC legal sufficiency tax prescription period digital signature requirement burden of proof allocation tax collection appeals Corte di Cassazione scambio di atti giuridici per via elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
8 2 del 2005,in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. poiché l’intimazione impugnata è stata notificata dall’agente della riscossione utilizzandoun indirizzo PEC non riconducibile a quello inserito nei Cons.Est.
Art. 50 c. 2 d.P.R. n. 602 del 1973
; - venendo al primo motivo di ricorso, la censura in esame denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 c.
Art. 82 c. 6 d.lgs. n. 82 del 2005
602 del 1973, nonché dell’art. 82 c.
Art. 16 d.M. n. 44 del 2011
Art. 2697 c.c.
44 del 2011 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.360 c.
Art. 2953 c.c.
Art. 2946 c.c.
Art. 2948 c.c.
12740/2020 ) in assenza di una espressa previsione,si prescrivono nel termine ord inario decennale ex art 2946c.c., non potendosi applicare la disciplina dell'estinzione per decorsoquinquennale pre v ista dall'art. 2948 1° comma nr.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Aisensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R.
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019
Cass. 6069/2003
Cass. 2941/2007
Cass. 19969/2019
Cass. 12740/2020
19969/2019 e Cass. 12740/2020 ) in assenza di una espressa previsione,si prescrivono nel termine ord inario decennale ex art 2946c.c., non potendosi applicare la disciplina dell'estinzione per decorsoquinquennale pre v ista dall'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 22232 /202 1 proposto da MASILOTTIOMNIASERVICE S.R.L. in persona del legale rappresentante protempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv.Camillo Naborre (PEC: avvcamillonaborre@pec.giuffre.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del d irettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi , n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato ( PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - contr o ricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l a Basilicatan. 22 / 0 1 / 21 depositata i n data 21 / 0 1 /20 21 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15 / 12 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Oggetto: notifica da indirizzo PEC non in pubbliciregistri Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - l a società contribuente impugnava l' intimazione di pagamento notificatalea fronte di un importo complessivo di euro 178.626,12 portateda svariate cartelle di pagamento; - la CTP accoglieva il ricorso limitatamente alle notifiche effettuate senza l’estensione c.d. “p7m”, attestante la certificazione della firma; - appellava l’ Ufficio; la CTR dichiarava il non luogo a procedere per pendenzadi autonomo giudizio quanto alle cartelle da l n. 1 a l n. 11 dell’intimazione, eccettuata la terza e l’ottava; accoglieva l’impugnazione, con esclusione dell e cartelle n. 092201300024496360000; 922014000218 9522000; 09220140010914740000in quanto prescritte; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tremotivi; resiste con controricorso l' A genzia delle Entrate ;

Consideratoche: - preliminarmente, il Collegio ritiene debba dichiararsi cessata la materiadel contend ere riguardo alle cartelle di cui a pag. 7 ultima rigadel controricorso; - va analogamente dichiara to inammissibil e il ricorso con riguardo alle cartelle indicate a pag. 8 del controricorso per difetto di interesse,stante la definizione agevolata delle stesse; - in ogni caso, in ordine a tali profili, l’Agenzia delle entrate non produce alcun documento al riguardo (sgravio e dichiarazione della contribuente di avvalersi della definizione agevolata) anche seal riguardo la ricorrente non ha replicato, come ben poteva fare conmemoria ex art. 380 bis c.p.c. ; - venendo al primo motivo di ricorso, la censura in esame denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 c. 2 e 26 c. 2 del d.P.R.n. 602 del 1973, nonché dell’art. 82 c. 6 del d. l gs. n. 8 2 del 2005,in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. poiché l’intimazione impugnata è stata notificata dall’agente della riscossione utilizzandoun indirizzo PEC non riconducibile a quello inserito nei Cons.Est.

Roberto Succio - 3 pubblici registri e per tale circostanza doveva dich iararsi illegittimamentee invalidamente notificata ; - il motivo è infondato; - come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica ( con la pronuncia Cass. Sez.U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022 ) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto,tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della L . n. 53 del 1994, detta un principio generaleriferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere u tilizzato anchel'Indice di cui all'art. 6 - ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario,cioè del soggetto passivo a cui è as sociato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente; - il motivo contiene poi un ulteriore profilo di censura, con il quale si sostiene la necessità di sottoscrizione digitale dell e cartelle contestate,il cui difetto cause rebbe l’illegittimità dell e stess e ; - il motivo è infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass.Sez. 5 , Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019 ) in forza della quale in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informaticodella cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenzadi prescrizioni normative di segno diverso; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art.16 del d.M. n. 44 del 2011 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. , violazione dell’applicazione del principio Cons.Est.

Roberto Succio - 4 dell’onere della prova, mancato deposito di files completi “eml” con dichiarazione di conformità , per avere la CTR erroneamente ritenuto fornita la p rova della notifica mediante documentazione inidoneain quanto non certificata di conformità e comunque non digitalmentenativa; - il motivo è inammissibile; - esso invero, nella sua concreta articolazione, propone una censura di merito, diretta a proporre una differente valuta zione della documentazione prodotta rispetta a quella operata dalla CTR; inoltre, quanto alla concreta modalità del disconoscimento che assumeoperato, esso risulta anche privo di autosufficienza poiché nelricorso nulla si trascrive sul punto ; - con il terz o motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.2953 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , relativo alla prescrizione quinquennale , per avere la CTR addotto in motivazione solo una generica indicazione dell’esistenza di un terminedi prescrizione decennale per qualsiasi tributo diverso da quelliperiodici; - il motivo è infondato; - invero, come recentemente ancora confermato da questa Corte, il termineprescrizionale applicabile alle pretese per tributi è quello ordinariodi prescrizione decennale ; - sul punto si è statuito che per quanto concerne le imposte dirette, IrpefIva e Irap (Cass. 6069/2003, 2941/2007, e da ultimo Cass . 19969/2019 e Cass. 12740/2020 ) in assenza di una espressa previsione,si prescrivono nel termine ord inario decennale ex art 2946c.c., non potendosi applicare la disciplina dell'estinzione per decorsoquinquennale pre v ista dall'art. 2948 1° comma nr.

4) cc. per “ tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in terminipiù brevi ”; - per tali ragioni, quanto ai profili esaminati con i motivi sopra dedotti,il ricorso è rigettato; - le spese seguo no la soccombenza; Cons.Est. Roberto Succio - 5 p.q.m. dichiaracessata la materia del contendere riguardo alle cartelle di cui a pag.7 ultima riga del controricorso; dichiara inammissibile il ricorso con riguardoalle cartelle indicate a pag. 8 del controricorso; rigetta nel resto il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 6.000,00per compe nsi oltre a lle spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà dare atto della sussistenza