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Ordinanza — n. 5876/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal without acceptance and improper procedural track selection by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5876/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished and ordered the appellant to pay the costs. The appellant withdrew the appeal unilaterally without the opposing parties' acceptance, which normally precludes cost liability, but the Court exercised discretion to deny this exemption. Furthermore, the appeal was inadmissible because the lower court had explicitly chosen the summary procedure, reserving cassation rights for specific decisions under the relevant decree, which this ruling did not qualify as.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without requiring acceptance, but cost liability remains unless specific circumstances justify exemption; additionally, if the lower court explicitly opts for a summary procedure, cassation is inadmissible for the resulting decision.

Parole chiave

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unilateral withdrawal appeal cost liability discretion summary procedure track cassation inadmissibility judicial discretion costs ripetibili dell'avvocato diritto a un difensore onorari legali

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
Considerato che: - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.
d.lgs. n. 40 del 2006
Art. 14 d.lgs. 150/2011
il Tribunale di Bologna ha esplicitamente ritenuto che la causa in oggetto fosse sottratta al rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e che andasse trattata col rito sommario(v.
art. 306 c.p
Considerato che: - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
art. 390 c.p
art. 391 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.
art. 14 d.lgs. 150/2011
il Tribunale di Bologna ha esplicitamente ritenuto che la causa in oggetto fosse sottratta al rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e che andasse trattata col rito sommario(v.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.
Cass. n. 2317/2016
Cass. n. 2317/2016); -nel caso di specie non vi è stata adesione da parte dei controricorrenti, come emerge dalla memoria depositata; - ebbene, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito - come nella specie - l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art.
Cass. n. 9474/2020
Cass. 11746/2019
-Per orientamento consolidato di questa Corte, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente laddove l'applicazione del principio di causalità evidenzi che il giudizio sia stato determinato dall'iniziativa della ricorrente e che tale iniziativa si profili errata (Cass. 11746/2019).
Cass. S.U. 390/2011
È vero infatti che, in generale, assume rilevanza la forma adottata dal giudice sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta (Cass. S.U. 390/2011; Cass.
Cass. 26083/2021
Cassation dismissed appeal for inadmissibility as lower court correctly excluded summary procedure for administrative fee disputes.
Cass. 26163/2014
26083/2021; Cass. 26163/2014), ma, nel caso di specie, la definizione della lite con ordinanza non appare soluzione intenzionalmente volta ad ottemperare all'art.
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA In materia di compensi professionali sul ricorso n. 880/2022 proposto da: Mazzaracchio avv. Vittorio rappresentato da sé medesimo -ricorrente - contro Stefanini Mirco e Schiavina Chiara entrambi rappresentati e difesi dall’avv.Valentina Quattroccolo - controricorrenti– avverso l’ordinanza n. 3594 /202 1 del Tribunale di Bologna, pubblicatain data 01/12/2021. Rilevato che: - Il Tribunale di Bologna, con ordinanza n. 3594/2021, ha rigettato la domanda formulata dall’Avv. Vittorio Mazzaracchio volta ad ottenere il compenso per l’attività professionale svolta in favore di Stefanini Mirco e Schiavini Chiara; - ha proposto ricorso per cassazione l’Avv.

Vit torio Mazzaracchio sulla base di due motivi; - hanno resistito con controricorso Mirco Stefanini e Chiara Schiavini; - con atto notificato il 18 novembre 2022, il ricorrente ha rinunciato al ricorso I controricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.; - trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); -nel caso di specie non vi è stata adesione da parte dei controricorrenti, come emerge dalla memoria depositata; - ebbene, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito - come nella specie - l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 9474/2020). -Per orientamento consolidato di questa Corte, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente laddove l'applicazione del principio di causalità evidenzi che il giudizio sia stato determinato dall'iniziativa della ricorrente e che tale iniziativa si profili errata (Cass. 11746/2019). - Nel caso di specie, il ricorso per cassazione era inammissibile. il Tribunale di Bologna ha esplicitamente ritenuto che la causa in oggetto fosse sottratta al rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e che andasse trattata col rito sommario(v. pag. 4).

Tale espressa ed inequivocabile opzione processuale - da parte del giudice di merito – consentiva all’odierno ricorrente di impugnare la decisione solo con appello ordinario, con esclusione della possibilità di proporre direttamente il ricorso per cassazione, essendo tale mezzo riservato all'impugnazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011. Né rileva la forma del provvedimento impugnato - sentenza oppure ordinanza - al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, così come la scelta della collegialità dell’organo giudicante.

È vero infatti che, in generale, assume rilevanza la forma adottata dal giudice sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta (Cass. S.U. 390/2011; Cass. 26083/2021; Cass. 26163/2014), ma, nel caso di specie, la definizione della lite con ordinanza non appare soluzione intenzionalmente volta ad ottemperare all'art. 14 d.l.gs. 150/2011, la cui applicabilità è stata invece . come si è detto - espressamente esclusa dal Tribunale, sicché la decisione era - come già evidenziato - appellabile e non ricorribile per cassazione”. Tali considerazioni escludono la compensazione. - il giudi zio di legittimità va, pertanto dichiarato estinto con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processali.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.800,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro