Italian Court dismisses tax agency appeal for lack of evidence and precluded fact re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision regarding property rental income. The agency argued the lower court lacked sufficient motivation and misapplied laws concerning special property categories, but failed to attach the original assessment notice required for review. The court held that the lower court's reasoning was adequate based on existing case records and that the agency's claims regarding fact re-evaluation were precluded at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The Supreme Court dismisses a cassation appeal when the lower court's motivation, though brief, permits a logical check of the decision and when the appellant fails to provide necessary documents to substantiate allegations of insufficient reasoning or precluded fact re-evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9608-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro IMMOBILIARE DANIELA SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA BODRITO; - C011 trOrkOrren te - avverso la sentenza n. 608/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 09608 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- 7 rg 9608/2021 Agenzia delle entrate e Immobiliare Daniela srl Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, che su impugnazione da parte di Immobiliare Daniela srl di avviso di accertamento catastale anno 2014 ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva rilevato la carenza di motivazione dell'accertamento. La CTR ha ritenuto "pacifico che per i beni di categoria speciale D/6 la rendita deve allinearsi al reddito effettivo e che lo stato dei luoghi (campeggio) condizioni in modo diretto e indiscutibile la rendita dei beni immobili"; ha contestato poi l'operato dell'Ufficio che "confonde il classamento (non mutato) con la rendita" riprendendo automaticamente valori del 2009 "senza contrastare o superare nel suo atto accertativo le condizioni di fatto che hanno portato alla rettifica in diminuzione della originaria rendita, precedente di alcuni anni".
Immobiliare Daniela srl si costituisce con controricorso. Considerato che:
1. Con il secondo motivo del ricorso, da esaminarsi prioritariamente per ragioni logiche, si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 del D.Igs. 546/1992, 112 c.p.c. e 111 Cost..
2. Il motivo è infondato. 2.1. Va sul punto ribadito che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.. Nella specie non sussiste il denunciato vizio, essendo percepibile, pur nella sintetica motivazione della sentenza impugnata, il ragionamento logico giuridico che ha portato la CTR al rigetto dell'appello dell'Ufficio, avendo deciso sulla base delle risultanze di causa (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248).
3. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. 212/1990 e dell'art. 3 della L. 241/1990 in relazione al D.L. n. 16 del 1993, art. 2 convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 in relazione all'art. 360, comma 1 n.3. per aver la CTR ritenuto non adeguatamente motivato l'avviso di accertamento.
4. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente Agenzia allegato l'avviso di accertamento al fine di verificare le doglianze; in particolare la documentazione riferita alla categoria dell'immobile (D) quali la stima UTE, richiamata ma non allegata. (Cass. Sez.U. n. 34469/2019; Cass. n. 26301/2022).
5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 244 della L. 190/2014 e della Circolare 6/T del 2012 dell'Agenzia del Territorio, per aver la CTR errato nel valutare le metodologie per la determinazione della rendita catastale degli immobili ricadenti nelle cosiddette categorie speciali e particolari (ovvero le categorie D ed E). 5.1.11 motivo, così formulato, è inammissibile, in quanto tendente ad una rivalutazione del fatto preclusa in questa sede di legittimità. (Cass. Sez.U. n. 34476/2019; Cass.n. 12286/2021).
6. Conclusivamente il ricorso, va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 3.500,00, €. 200,00 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Roma, 2