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Ordinanza — n. 5856/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax commission for violating non-lisette by remanding tax assessment without deciding deductible costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5856/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the tax authority's appeal, quashing the Regional Tax Commission's decision. The Commission had accepted the taxpayer's appeal but remanded the case to the tax office to recalculate taxes, effectively leaving the deductibility of costs undecided. The court ruled this violated the principle of non-lisette, requiring the tribunal to explicitly determine which costs are deductible rather than deferring the decision to the administrative office.

Regesto Legislator

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Art. 2 D.Igs. 5465/1992; Art. 360, n. 4 c.p.c.: The tax judge must substantively decide the merits of the tax claim and cannot limit itself to annulling the assessment without determining the correct amount of deductible costs, thereby violating the principle of non-lisette.

Parole chiave

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principle of non-lisette tax jurisdiction merits deductible costs determination violation of non-lisette tax assessment annulment indagine per frode iva tassa di controllo assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 D.Igs. 5465/1992
Con l'unico motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Igs.
Art. 360, n. 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3983/2017
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2022-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BRESCIANI ROBERTO; - intimato- avverso la sentenza n. 1003/26/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 12/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 02022 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Rg n. 2022/2021 Agenzia delle Entrate c/ Bresciani Roberto Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1003/26/20 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2013 - con il quale l'ufficio riprendeva a tassazione costi ritenuti indeducibili perché riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti - ha accolto parzialmente l'appello, riconoscendo solo i costi documentati, ad esclusione dell'Iva.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, sul presupposto che gli acquisti fossero realmente avvenuti, per cui, stante la effettività dei costi, aveva ritenuto che gli stessi erano deducibili ai soli fini delle imposte sui redditi. Riteneva inoltre dimostrata l'inerenza dei costi, desumibile dal fatto che gli acquisti riguardavano materiali ferrosi, rientranti nell'oggetto della attività aziendale del ricorrente. La Commissione Tributaria Regionale, riformando la decisione di prime cure, ha ritenuto che l'Ufficio avesse fornito "validi elementi probatori a sostegno della propria tesi e provato la carenza di buona fede del ricorrente, desumibile anche dalla mancanza dei dovuti controlli", accogliendo parzialmente l'appello e "rimandando all'Ente impositore per la rideterminazione della imposta da versare".

Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Igs. n. 5465/1992 in relazione all'art. 360, n.4, per aver la CTR accolto sostanzialmente l'appello dell'Ufficio, salvo poi statuire che sarà l'Ufficio a dover "riconoscere solo i costi documentati ad esclusione dell'Iva e di mandare all'Ente impositore per la rideterminazione dell'imposta da versare", violando il divieto di non liquet.

2. Il motivo è fondato.

3. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale il giudice tributario è giudice del rapporto e come tale può modificare nel merito il contenuto dell'accertamento, nell'ambito dell'importo preteso dall'Ufficio, di cui le Commissioni tributarie possono operare la riduzione, ove correttamente motivata, come riscontrabile dagli elementi e dalle circostanze di causa. Infatti " essendo il processo tributario annovera bile non tra i processi di "impugnazione/annullamento", ma fra quelli di "impugnazione/merito", in quanto non diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva, sia della dichiarazione del contribuente che dell'accertamento dell'Ufficio, il giudice che ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare, come nella specie, l'atto impositivo, ma deve esaminare il merito della pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, ricondurla eventualmente nella corretta misura, purchè entro i limiti della domanda"( ex multis Cass. n. 3983/2017).

4. Nel caso di specie la CTR ha riconosciuto la sostanziale correttezza dell'avviso di accertamento, confermando la valutazione dell'Ufficio circa la soggettiva inesistenza dei costi riferibili alla società Bre.com - ad eccezione dell'Iva- salvo poi rimandare all'Ufficio la rideterminazione della relativa imposta da versare. Pertanto, la statuizione della CTR è resa in violazione del principio di non liquet, il quale impone che, nella sede della giurisdizione tributaria, il giudice si pronunci espressamente sulla legittimità dell'avviso di accertamento individuando in modo preciso e puntuale i costi deducibili, o meno, dalla parte contribuente.

5. Conclusivamente, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa