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Ordinanza — n. 5854/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific facts and legal arguments in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5854/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to meet the statutory requirements for admissibility. The appellant argued that the lower court erred in finding the tax notices valid and that the statute of limitations was interrupted, but the court found these claims insufficiently detailed. The decision rests on the principle that cassation petitions must be self-sufficient, containing all necessary facts and legal grounds without requiring reference to external documents.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, no. 3 c.p.c.; Art. 13, para. 1-quater of D.P.R. 115/2002: A cassation appeal must be self-sufficient, containing a clear and exhaustive exposition of the case facts and legal arguments necessary for the court to fully understand the controversy without accessing other sources.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility self-sufficiency requirement tax collection procedure statute of limitations interruption notification validity proof motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, no. 3 c.p.c.
Art. 13, para. 1-quater of D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R.
art. 370 c.p
L'Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione, ex art. 370 c.p.c..
art. 115 c.p
Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 111 cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1926 del 2015
- tre le altre - Cass. n. 1926 del 2015), secondo cui «Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, 1 0 comma, n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23821-2020 proposto da: AUTOTRASPORTI ELTOFIDI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DELLE MEDAGLIE D'ORO 143, presso lo studio dell'avvocato LUIGI RUSSO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO RAFFAELE DELL'AGLIO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 95/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 23821 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- r.g.n. 23821/2020 Autotrasporti Eltofidi srl C/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Autotrasporti Eltofidi srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, che su impugnazione di atto di pignoramento presso terzi e svariate cartelle esattoriali, già intimate da precedente avviso impugnato dalla società, ha accolto l'appello dell'Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado. La CTR, per quanto ancora rileva, ha accolto nel merito l'appello, in base a documentazione legittimamente prodotta dall'Ufficio in appello, ritenendo provato il collegamento fra le relate di notifica (riportanti l'indicazione del numero della cartella cui si riferisce la notifica) e le cartelle esattoriali di cui agli atti tributari impugnati, e valida la prova sulla notifica anche dell'ultima delle cartelle notificate in ordine di tempo, notificata via pec e successivo invio in data 3.3.2017 di raccomandata informativa; escluso il decorso della prescrizione in relazione all'invio di atti interruttivi partitamente indicati per ciascuna cartella.

L'Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione, ex art. 370 c.p.c.. Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per essere il giudice di merito caduto in errore, in quanto la comunicazione di avvenuta notifica spedita a mezzo di raccomandata risultava priva di riferimento alle cartelle sottese, con evidente errore di percezione, che ha determinato la errata decisione sulla interruzione della prescrizione: 2.Col secondo motivo di si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 18 d.lgs. 58/2011 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto valida la notifica della cartella tramite operatore di posta privata. kr 3.Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 36 co. 2 n. 4 d.lgs. 546/92, art. 111 cost. ex art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. per carenza di motivazione della sentenza.

I motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili. Essi sono carenti sotto il profilo dell'autosufficienza, specificità e completezza, sia con riferimento alla dimostrazione della proposizione dei motivi nei precedenti gradi di giudizio; sia per carenza di autosufficienza (del secondo motivo), non essendovi traccia nella sentenza impugnata della notifica tramite operatore privato; sia per carenza di specificità e completezza Va sul punto ribadito il costante insegnamento di questa Corte, (v. - tre le altre - Cass. n. 1926 del 2015), secondo cui «Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, 1 0 comma, n. 3), c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito; il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa».

Conclusivamente il ricorso, che non risponde agli indicati requisiti, va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese non avendo l'Agenzia delle entrate svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 1