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Ordinanza — n. 5843/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation and inadmissible re-evaluation of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5843/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the lack of motivation in the regional commission's decision and the incorrect tax category assignment. The court held that the lower court had properly identified the lack of reasoning in the tax assessment notice and that the appellant's request to re-evaluate the factual circumstances violated the principle of preclusion in cassation proceedings. Consequently, the appeal was dismissed, and the tax agency was ordered to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1 comma 244 della legge di stabilità 2015: The cassation court cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment for the lower court's, and must reject appeals based on alleged lack of motivation if the lower court's reasoning is sufficient or if the appeal essentially requests a new factual finding.

Parole chiave

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lack of motivation tax category assignment re-evaluation of facts preclusion in cassation tax assessment notice industrial wastewater treatment cassation inadmissibility catasto dei siti inquinati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.4, la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
Art. 1 comma 244 della legge di stabilità 2015 (Legge n.190/15)
360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione dell'art. 1 comma 244 della legge di stabilità 2015 (Legge n.190/15), per non avere la CTR riconosciuto l'accatastamento nel gruppo "D" di un impianto di depurazione delle acque, ritenendo assorbite le questioni di merito sollevate dalle parti.
artt. 112 c.p
212/2000 e 1, comma 10 del DMF b,701/1994, nonché degli artt. 112 c.p.c., e 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente affermato che l'avviso di accertamento non fosse adeguatamente motivato, trattandosi a accertamento a seguito di procedura DOCFA.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 14980 del 2020
3.1.11 motivo, così formulato, è inammissibile, in quanto tendente ad una rivalutazione del fatto, preclusa in questa sede di legittimità (Cass.n. 14980 del 2020; n.
n. 3005 del 2021
Cass., n. 331 del 13/01/2020
Sez. U, n. 34476 del 27/12/2019
Sez. U, n. 34476 del 27/12/2019; Cass.
Cass 10 maggio 2021, n. 12286
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 200-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro A2A CICLO IDRICO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO VERNA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 827/23/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 25/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Pie. 2021 n. 00200 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Rg. n. 200/21 Agenzia delle Entrate c/ A2A Ciclo Idrico S.p.A. Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 827/2020 dep il. 25/05/2020 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per la rideterminazione, a seguito di DOCFA anno 2017, della categoria catastale e della rendita catastale di un'unità immobiliare destinata alla depurazione delle acque reflue e costituita da due linee di depurazione, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di prime cure.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto che la categoria D/1 (attribuita dall'Ufficio) è assegnata agli immobili destinati a speciali esigenze dell'attività industriale, mentre la categoria E/3 (correttamente attribuita dalla parte e applicata dal 2006 al 2017 all'immobile in questione) agli immobili destinati ad esigenze pubbliche. Aveva pertanto accolto il ricorso della contribuente, in quanto il servizio di immissione dell'acqua nella rete, pur comprendendo un aspetto industriale, risponde prevalentemente ad esigenze pubbliche, in quanto l'impianto di depurazione è a favore della collettività.

In ogni caso, riteneva non motivata la rettifica dei beni dell'impianto e l'incremento di valore del lotto residuo. La Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l'appello dell'Ufficio, ha statuito che mancano i requisiti motivazionali minimi nell'avviso di accertamento, rilevando che la relazione di stima allegata all'atto impugnato riporta erroneamente la categoria proposta come D/01, invece che E/3. Quanto all'attribuzione della categoria catastale, ha ritenuto che l'atto non ha riportato "correttamente gli elementi indicati dalla società contribuente e neppure le ragioni per le quali sono stati disattesi".

La carenza di motivazione dell'avviso di accertamento riguarda anche la determinazione della rendita catastale (...)." i La A2A Ciclo Idrico S.p.A. resiste con controricorso e deposita successiva memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.4, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 della L. n. 212/2000 e 1, comma 10 del DMF b,701/1994, nonché degli artt. 112 c.p.c., e 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente affermato che l'avviso di accertamento non fosse adeguatamente motivato, trattandosi a accertamento a seguito di procedura DOCFA.

2. Il motivo è inammissibile. 2.1.L' Agenzia delle entrate ha trascurato di trascrivere integralmente o riprodurre l'atto impugnato con i relativi allegati, ovvero di localizzare il documento nel fascicolo di merito, al fine di consentite a questa Corte di valutare la fondatezza della doglianza, con conseguente difetto di autosufficienza. Invero, con riferimento alla censura concernente la motivazione di un atto impositivo, è stato chiarito che nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289;

Cass. n.16147/2017; Cass.n.28570/2019; n. 40735 del 2021); 2.2.A ciò si aggiunga, quale ulteriore profilo di inammissibilità, che la CTR ha affermato che l'Agenzia si è limitata "a riportare nel prospetto la comparazione tra i precedenti dati di classamento (Categoria E3) e i nuovi dati (Categoria D/1), senza addurre alcuna motivazione della diversa categoria catastale assegnata. Vi è esclusivamente un rinvio per relationem alla relazione di stima sintetica (allegato 1). Peraltro, neppure la relazione di stima indica qualsivoglia giustificazione dell'accertamento, rilevato che quanto alla categoria catastale riporta erroneamente "Categoria proposta idonea:

D/01" e dunque non dà neppure atto che la parte ha proposto la categoria E3 e che la categoria è stata modificata rispetto a quella indicata nella procedura Docfa". Non è stata pertanto nemmeno incisa la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha rilevato un errore nella determinazione della nuova rendita rispetto alla proposta del contribuente contenuta nella DOCFA.

3. Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione dell'art. 1 comma 244 della legge di stabilità 2015 (Legge n.190/15), per non avere la CTR riconosciuto l'accatastamento nel gruppo "D" di un impianto di depurazione delle acque, ritenendo assorbite le questioni di merito sollevate dalle parti. 3.1.11 motivo, così formulato, è inammissibile, in quanto tendente ad una rivalutazione del fatto, preclusa in questa sede di legittimità (Cass.n. 14980 del 2020; n. 3005 del 2021), spettando al giudice di legittimità solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale compete, in via esclusiva, l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la verifica della loro attendibilità e concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., n. 331 del 13/01/2020;

Sez. U, n. 34476 del 27/12/2019; Cass. 10 maggio 2021, n. 12286). 3.2.11 motivo del ricorso, laddove ribadisce la correttezza dell'attribuzione della rendita, richiamando le circ. min. e la natura industriale del depuratore e dell'estrazione dell'acqua, si risolve, in buona sostanza, nella richiesta di una (non consentita) rivalutazione, nel merito, degli accertamenti operati dal giudice del gravame, • sottoponendo al giudizio di questa Corte, mediante il vizio di violazione di legge, la non consentita richiesta di una diversa ricognizione della fattispecie concreta.

4. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 3.500,00, C. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura de