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Ordinanza — n. 5842/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal, ruling registration office cannot reclassify acts based on linked transactions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5842/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision. The taxpayer argued that the tax office improperly reclassified two linked corporate acts to avoid registration duties, while the agency contended the acts should be viewed as a single transfer of business. The court held that under Article 20 of the Registration Tax Law, reclassification must be intrinsic to the specific act and cannot rely on extrinsic elements or connected transactions.

Regesto Legislator

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Art. 20 DPR n. 131/1986; Art. 20 TUR: The tax administration's power to reclassify acts for registration tax purposes is limited to an intrinsic analysis of the specific act and cannot be based on extrinsic elements or linked transactions.

Parole chiave

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registration tax law intrinsic reclassification linked transactions extrinsic elements tax avoidance DPR 131/1986 Article 20 TUR risanamento dell'impresa in diritto tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 20 DPR n. 131/1986
La CTR, in applicazione dell'art. 20 TUR, come modificato dall'art.
Art. 20 TUR
La CTR, in applicazione dell'art. 20 TUR, come modificato dall'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
20 TUR, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la CTR correttamente qualificato la i natura giuridica degli atti posti in essere dalla contribuente, dovendosi necessariamente fare riferimento alla operazione economica posta in essere valutata nella sua interezza.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 - n. 25601 del 21/09/2021
Sez. 5 - n. 10688 del 22/04/2021
Sentenza n. 158 del 2020 della Corte Costituzionale
Sentenza n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9595-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro TECNOIMPIANTI SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati VITTORIA CIAVARELLA, GIANLUCA SELICATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2321/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 29/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 09595 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- \ rg 9595/2020 Agenzia delle entrate c/ Tecnoimpianti srl Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che ha accolto l'appello della Tecnoimpianti srl, in riforma della sentenza di primo grado. Il contenzioso ha origine dalla impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro, emesso in relazione a due atti posti in essere dalla società contribuente, il primo di costituzione di società (Ars costruendi srl unipersonale), con sottoscrizione di capitale sociale e conferimento di ramo d'azienda; il secondo di cessione dell'intera quota di capitale sociale della Ars costruendi srl unipersonale alla Giovanni Panaro spa; l'Ufficio, in considerazione della contiguità temporale e della reale finalità dei due atti (di trasferimento di ramo d'azienda), rettificava gli indicati atti ai fini dell'imposta di registro, applicando l'aliquota del 3% con interessi e sanzioni.

La CTR, in applicazione dell'art. 20 TUR, come modificato dall'art. 1 comma 87 I. 205/2017, avente natura di interpretazione autentica (ex art. 1 comma 1084 I. 145/2018), ha ritenuto che il potere di riqualificazione dell'Amministrazione degli atti ai fini dell'imposta di registro è limitato al singolo atto da registrare, senza alcuna possibilità di valorizzare gli effetti giuridici prodotti da atti diversi da quello oggetto di valutazione (principio come dalla stessa Agenzia recepito con la circ. 8/E del 2019). In riferimento al caso esaminato la CTR ha escluso il conseguimento di un indebito vantaggio d'imposta da parte della società, non contrastando l'attività posta in essere con i principi di cui all'art. 23 TUR, e non procedendo conseguentemente all'analisi dei requisiti di cui all'art. 10 bis I. 212/2000.

La società contribuente resiste con controricorso, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Considerato che: 1.Con l'unico motivo si deduce violazione di legge, art. 20 TUR, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la CTR correttamente qualificato la i natura giuridica degli atti posti in essere dalla contribuente, dovendosi necessariamente fare riferimento alla operazione economica posta in essere valutata nella sua interezza. 2.11 motivo, ammissibile in quanto volto alla corretta interpretazione di norma di legge, è infondato. 2.1.Questa Corte (Sez. 5 - n. 25601 del 21/09/2021), in tema di imposta di registro, ha statuito che le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda).

Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro. 2.2.È stato altresì deciso che in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - nella formulazione successiva alla I. n. 205 del 2017 che, secondo l'art.1, comma 1084, della I. n. 145 del 2018, ne ha fornito l'interpretazione autentica e alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 - è legittima l'attività di riqualificazione dell'atto da registrare da parte dell'Amministrazione soltanto se operata "ah intriseco", cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extra- testuali, non potendosi essa fondare sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall'atto (Sez. 5 - , n. 10688 del 22/04/2021). 3.La sentenza della CTR si è adeguata ai superiori principi, per cui il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in C. 5.800,00, C. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura