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Ordinanza — n. 5836/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows appeal against tax court fee compensation due to unconstitutional general clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5836/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax court's decision to offset litigation costs. The taxpayer argued the court failed to provide specific reasons for the fee compensation, relying on a generic formula. The court ruled that the general clause permitting such compensation was unconstitutional after a 2018 ruling, requiring specific justification for any fee offset.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.; Art. 92, comma 2, c.p.c.: The general clause allowing partial or full litigation cost compensation based on 'serious and exceptional reasons' is unconstitutional; judges must provide specific, non-generic reasoning for any fee offset.

Parole chiave

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litigation cost compensation unconstitutional general clause tax court procedure specific reasoning requirement fee offset invalidity spese d'esecuzione opposizione al precetto esecutivo anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
Con l'unico motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 92, comma 2, c.p.c.
77 del 2018 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod.
Art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132
civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 77 del 2018
2.1.In tema di compensazione delle spese, va richiamata la sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.
Sez. Unite n. 2572/2012
Sez. Unite n. 2572/2012; Cass.
Cass. n. 149/2017
2572/2012; Cass. n. 149/2017; n.
Cass. n. 21157 del 07/08/2019
Cass. ri. 15495/2022
21157 del 07/08/2019; Cass. ri. 15495/2022; Cass n.
Cass n. 1950/2022
15495/2022; Cass n. 1950/2022).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23325-2021 proposto da: BURELLO FRANCESCANTONIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SALVATORE RIZZELLO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 383/3/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 23325 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- r.g.23325/2021 Burello Francescantonio c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Francescantonio Burello ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che in controversia su impugnazione di comunicazione di preavviso d'ipoteca, notificato il 8.4.2016 in relazione a imposta di registro anno 1996, ha respinto l'appello dell'Ufficio, rilevando la prescrizione del diritto e la mancata dimostrazione di atti interruttivi della stessa, compensando le spese del giudizio.

Il contribuente ricorre con unico motivo relativo alla mancata condanna alle spese del giudizio; l'Agenzia è rimasta intimata. Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 comma 1 del d.lgs. 546/1992, 92 comma II, c.p.c., e, in relazione all'art. 360 n.5, l'omessa e/o insufficiente! e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la CTR accolto integralmente il ricorso e giustificato la compensazione delle spese con una formula del tutto generica.

2. Il motivo è fondato. 2.1.In tema di compensazione delle spese, va richiamata la sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale retroagiscono fino al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma dichiarata illegittima.

Pertanto, l'apprezzamento della sussistenza del vizio denunciato con il ricorso dev'essere fatto con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità. 2.2.Va pertanto confermato il principio di diritto: "Poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata - ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi". 2.2.Siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano «gravi ed eccezionali ragioni», costituisce «una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un, dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche» (cfr.

Sez. Unite n. 2572/2012; Cass. n. 149/2017; n. 21157 del 07/08/2019; Cass. ri. 15495/2022; Cass n. 1950/2022).

3. Nella fattispecie la sentenza impugnata non esplicita le ragioni poste a fondamento della decisione, limitandosi ad affermare apoditticamente che "in considerazione della complessità delle questioni decise in rito e nel merito ricorono giusti motivi per compensare le spese de/presente grado". Consegue la cassazione della decisione impugnata, con rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 22 novembre 2022 l kre ente Dott. Ant