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Ordinanza — n. 5825/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses action to declare property transfer ineffective against third party due to lack of fraud proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5825/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal challenging the summary procedure and the ineffectiveness of a property transfer under Article 2901 of the Civil Code. The lower courts found that the wife, as a third party, had simple presumptive knowledge of the husband's debt and the detrimental effect of the transfer, which was sufficient to establish fraud. The court upheld the summary trial because the appellant failed to allege specific circumstances that would require a full investigation or demonstrate actual prejudice from the procedural choice.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; Art. 702 c.p.c.: The action for revocation of acts detrimental to creditors requires proof of the third party's fraudulent intent, which can be established by simple presumptions based on the duration of the marriage and the transfer of the sole asset, while the choice of summary procedure is not erroneous if the appellant fails to allege specific circumstances necessitating a full investigation.

Parole chiave

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action pauliana fraudulent intent summary procedure property transfer third party rights civil code article 2901 procedural default scioglimento del regime dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
702 c.p.c., convenne in giudizio Angelo Milan, fideiussore della socieà creditrice, e la moglie Patrizia Furin per sentir pronunciare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Art. 702 c.p.c.
con ricorso ex art. 702 c.p.c., convenne in giudizio Angelo Milan, fideiussore della socieà creditrice, e la moglie Patrizia Furin per sentir pronunciare l'inefficacia ai sensi dell'art.
Art. 702 bis c.p.c.
a) non censurabile la scelta del rito sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c., non avendo l'appellante neppure allegato quali circostanze rilevanti per la decisione avrebbe potuto provare in caso.
Art. 702 ter c.p.c.
poiché solo attraverso le concrete allegazioni del thema decidendum e probandum il diucice può valutare, nell'ambito di quel processo, se la causa possa o meno essere decisa con un'istruzione sommaria e in caso di valutazione negativa disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c. " (Cass.,3, n.
Art. 2697 c.c.
26419 del 2020); questa Corte ha peraltro statuito che "la necessità che le parti deducano negli atti di costituzione tutte le istanze istruttorie che ritengono di formulare per adempiere al loro probatorio ex art. 2697 c.c.
Art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 5.200, oltre C 200 per esborsi, più accessori di legge e spese for-fel:arie al 15%; ai sensi dell'art. 13, co.
art. 702 c.p
con ricorso ex art. 702 c.p.c., convenne in giudizio Angelo Milan, fideiussore della socieà creditrice, e la moglie Patrizia Furin per sentir pronunciare l'inefficacia ai sensi dell'art.
art. 2901 c.c
702 c.p.c., convenne in giudizio Angelo Milan, fideiussore della socieà creditrice, e la moglie Patrizia Furin per sentir pronunciare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c.
art. 702 bis c.p
a) non censurabile la scelta del rito sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c., non avendo l'appellante neppure allegato quali circostanze rilevanti per la decisione avrebbe potuto provare in caso.
art. 380 bis c.p
civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fisswione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: con l'unico motivo di ricorso - violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 535 del 2009
Cass., n. 1286 del 2009
535; del 2009, Cass., n. 1286 del 2009, n.
Cass., n. 10928 del 2020
Cass., n. 17327 del 2011
Cass., n. 16221 del 2019
Cass., n. 26419 del 2020
Cass., n. 24538 del 5/10/2018
Cass., 6-2, n. 46 del 7/1/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28284-2021 proposto da: MILAN ANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE CIOLI:NO e domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANC:ELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec. rnichele.ciolino©rovigoavvocati.it - ricorrente - contro LINK ASI LIMITED, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA FINOCCHIO e domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: f i n occ h i o @ pec . sa a ve ro na.it - controricorrente - FURIN PATRIZIA -intimata- avverso la sentenza n. 2381/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNA MOSCARINI. Rilevato che: La società Link Asi Limited, in qualità di procuratrice speciale della società Orione Spe s.r.l. con ricorso ex art. 702 c.p.c., convenne in giudizio Angelo Milan, fideiussore della socieà creditrice, e la moglie Patrizia Furin per sentir pronunciare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della società Orione, dell'atto di trasferimento immobiliare con cui N Milan, in esecuzione di accordi di separazione consensuale con la moglie, aveva trasferito alla medesima la propria quota di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Rovigo in via Massimo d'Azeglio n. 16; a sostegno della domanda rappresentò che:

a) era cessionaria del debito originariamente spettante a Unicredit .SpA derivante da mutuo fondiario concesso alla debitrice principale 2F di Milan Angelo & Co. s.a.s., garantito da fideiussione prestata dai soci Angelo Milan e Andrea Frezza;

b) lorkjnaria creditrice aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale 2F di Milan Ange:o e dello stesso Milan quale fideiussore per il pagamento della somma di C 655.433,35, oltre interessi e spese e che il decreto era divenuto definitivo; che il convenuto, pochi mesi dopo la notifica del decreto ingiuntivo, e nella consapevolezza della propria rilevante esposizione debitoria, aveva sottratto il bene alle azioni esecutive; Ric. 2021 n. 28284 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -2- i convenuti si costituirono in giudizio contestando sia la scelta del rito sommario sia la insussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c.; il Tribunale di Rovigo accolse la domanda dichiarando l'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti della Orione Spe s.r.I.; la Corte d'Appello di Venezia, adita da Patrizia Furin perché pronunciasse circa l'inidoneità del rito sommario ai fini del raggiungimento della prova dei requisiti dell'actic pauliana, con particolare riguardo all'elemento soggettivo della partecipati° fraudis del terzo e perché accertasse la mancanza di prova dei requisiti dell'azione revocatoria, con sentenza del 7/9/2021, ha rigettato l'appello, ritenendo, per quanto ancora cli ir teresse in questa sede:

a) non censurabile la scelta del rito sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c., non avendo l'appellante neppure allegato quali circostanze rilevanti per la decisione avrebbe potuto provare in caso. di eventuale mutamento del rito;

b) sussistente un ingente credito, nonché Veventus darrri, ravvisabile anche nell'ipotesi di atto dispositivo che determini una variazione solo qualitativa del patrimonio del cleb:tore, nel caso di specie costituito da un atto adottato in esecuzione di accordi raggiunti nell'ambito del procedimento di separazione coniugale, atto che trae origine dalla libera determinazione del debitore e che non si configura come "do'' ufo";

c) certa l'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato, e sussistente la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e al terzo, dovendo attribuirsi all'atto dispositivo natura onerosa perché inserito nell'ambito di una più complessa sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali"; Ric. 2221 n. 28284 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -3- d) presuntivamente provata, in particolare, consipevolezza del pregiudizio da parte di Patrizia Fui-in; avverso la sentenza che, rigettando l'appello, ha c:onclannato i coniugi Milan e Furin alle spese del grado, Angelo Milan ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico M O t ; ha resistito Link Asi Limited con controricorso;

Patrizia Furin non ha svolto attività difensiva in questa sede; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consi,glio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fisswione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: con l'unico motivo di ricorso - violazione dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 c.p.c. -il ricorrente contesta c:he la corte di merito abbia fatto malgoverno della norma sulle prest.nzioni per ritenere accertata la consapevolezza del terzo, in guanto, non rilevando l'inidoneità del procedimento sommario di cognizione ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. seguito in primo grado, avrebbe inibito al terzo la possibilità di fornire la prova contraria ammissibile ai sensi dell'art. 2729 c.c., così illegittimamente trasformando una presunzione iuris tantum in una j:wesunzione assoluta; diverso sarebbe stato il caso in cui la stessa conclusione sfavorevole al ricorrente fosse giunta dell'espletamento di un'attività istruttoria a c:ognizione pien E:A ; il Motivo è infondato;

Ric. 2021 n. 28284 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -4- la Corte del merito ha ritenuto sussistente la consapevolezza, in capo alla Furin, del pregiudizio patrimoniale arrecato dall'atto in questione sulla base di presunzioni semplici, tenuto conto della lunga durata del matrimonio tra il Milan e la Furin e del trasferimento dell'unico bene immobile intes.::ato al Milan, facendo corretta applicazione dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 535; del 2009, Cass., n. 1286 del 2009, n. 10928 del 2020, n. 1732.7 del 2011, n. 16221 del 2019); né rileva che in primo grado sia stato seguito il rito sommario ex art. 701 bis c.p.c. evidenziandosi che l'appellante, pur lamentando di non aver potuto fornire la prova contraria a causa del rito, non ha nemneno allegato quali circostanze avrebbe potuto provare in caso di mutamento del rito, così neppure precisando il concreto ed effettivo pregiudizio subìto in conseguenza della denunciata violazione (Cass. n. 26419 del 2020); questa Corte ha peraltro statuito che "la necessità che le parti deducano negli atti di costituzione tutte le istanze istruttorie che ritengono di formulare per adempiere al loro probatorio ex art. 2697 c.c. poiché solo attraverso le concrete allegazioni del thema decidendum e probandum il diucice può valutare, nell'ambito di quel processo, se la causa possa o meno essere decisa con un'istruzione sommaria e in caso di valutazione negativa disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c. " (Cass.,3, n. 24538 del 5/10/2018: " La valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., presuppone pur sempre che le parti - e in primo luogo il ricorrente abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 Ric. 2321 n. 28284 sez.

M3 - ud. 27-09-2022 -5- c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate "in limine litis". In senso conforme anche C:ass., 6-2, n. 46 del 7/1/2021); conclusivamente il ricorso va rigettato; il ricorrente va condannato alle spese, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 5.200, oltre C 200 per esborsi, più accessori di legge e spese for-fel:arie al 15%; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolD di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto; cossi deciso in Roma,. nella Camera di