Cassation court dismisses appeal for failure to explicitly contest document conformity, deeming irregular production cured.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Enzo Cervoni's appeal against the Lombardy Regional Tax Commission's decision upholding the tax agency's collection actions. Cervoni argued that the Regional Commission failed to order the production of original notification documents and implicitly accepted photocopies without a specific declaration of non-conformity. The court ruled that the Regional Commission implicitly rejected the copies by accepting them as legitimate, thereby curing the irregular production, and that a specific, clear declaration contesting the documents' conformity was required to invalidate them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 210 c.p.c.; Art. 2719 c.c.: The disavowal of photographic copies of documents submitted in court requires a clear and unambiguous declaration identifying the contested document and specifying the differences from the original; mere requests for original production or generic assertions are insufficient to render such disavowal effective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25258-2020 proposto da: CERVONI ENZO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO PACE, MATTIA SARTORI; - ricorrente - COMM AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - <2.• avverso la sentenza n. 5227/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 25258 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- rg 25258/2020 Cervoni Enzo c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Enzo Cervoni ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per vari tributi (tassa auto, imposta di registro, Irpef) ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate Riscossione, ritenendo legittimamente prodotta la documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e dei preavvisi di fermo, essendo sanabile la irrituale produzione documentale in appello.
La CTR ha rilevato la regolare notifica delle cartelle, rigettando sul punto l'eccezione del contribuente, che nn ha sollevato l'eccezione in occasione della notifica del preavviso di fermo notificato successivamente. Rigettava infine l'eccezione di prescrizione. L'Agenzia delle entrate riscossione deposita atto di costituzione ai sensi dell'art. 370 comma 1 c.p.c.. Il contribuente deposita memoria. Considerato che: Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.111,112, 131 e 132 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali delle relate di notifica prodotte in allegato all'atto di appello.
Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.210 c.p.c. e dell'art. 2719 c.c., per mancato accoglimento dell'istanza di esibizione degli originali della documentazione, in presenza di implicita contestazione di conformità agli originali degli atti di notifica. I motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono infondati, per avere la CTR Jimplicitarnìente disatteso l'eccezione di non conformità della copia all'originale. Infatti, in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, 20.6.2019).
Dal ricorso non emerge peraltro che tale specifica contestazione sia stata effettuata dal contribuente, il quale si è in sostanza limitato a richiedere l'esibizione dell'originale ex art. 210 c.p.c. Nella fattispecie la CTR, preso atto della richiesta di produzione degli originali delle cartelle notificate riguardo alla produzione effettuata in appello (v. pag. 2 della sentenza) ha poi ritenuto (v. pag. 3 della sentenza) che la documentazione attestante la notifica "come operata in questo grado dall'appellante Agenzia delle entrate riscossione deve ritenersi legittimamente prodotta ex art. 58 d.lgs. 546/92" e che "l'irrituale produzione documentale nel primo grado di giudizio può quindi essere sanata": con ciò dando atto di avere preso visione della documentazione relativa alla notifica, e ritenendo implicitamente non necessaria l'esibizione degli originali, peraltro non nece:ssaria (Cass. n. 20769 del 21/07/2021; n. 23039 del 11/11/2016; n. 16121/2019).
Il ricorso va conclusivamente respinto. Nulla sulle spese, in mancanza di difese da parte dell'Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo