Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5790/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court rules consumer forum prevails over lawyer fee jurisdiction for client vs lawyer disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5790/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court granted a jurisdiction regulation request, transferring a lawyer fee dispute from Perugia to Rome. The client, residing in Tivoli, argued that consumer forum rules grant him exclusive jurisdiction in his domicile, overriding the special forum for lawyer fees. The Court held that the consumer's forum prevails as an exclusive rule designed to protect the client, regardless of where the underlying trial occurred.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 33 comma 2 lett. u) d.lgs. 206/2005; Art. 14 comma 2 d.lgs. 150/2011: The consumer forum rule prevails over the special forum for lawyer fees when the client is a consumer, establishing exclusive jurisdiction in the consumer's domicile.

Parole chiave

Generato dall'IA
consumer forum jurisdiction lawyer fee dispute exclusive consumer protection territorial competence client as consumer competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori incompetenza territoriale compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 33 comma 2 lett. u) d.lgs. n. 206/2005
In contrasto con tale argomentazione, il ricorrente rileva che, nella specie, deve trovare applicazione il "Foro del consumatore" previsto dall'art. 33 d.
Art. 14 comma 2 d.lgs. n. 150/2011
La Corte d'appello di Roma nel provvedimento impugnato in questa sede ha ricordato che, ai sensi dell'art. 14 d.lgs.
Art. 637 comma 3 c.p.c.
art. 702 bis c.p
Il signor Nicola Staniscia ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 702 bis c.p.c.
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
La Corte d'appello di Roma nel provvedimento impugnato in questa sede ha ricordato che, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 (controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), le controversie previste dall'art.
art. 645 c.p
794 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. VI, Ord. n. 8406 del 15/03/2022
Cass. Sez. VI, Ord. n. 5703 del 12/03/2014
Cass. Sez. 3, Ord. n. 12685 del 09/06/2011
Cass. Sez. VI, Ord. n. 7357 del 07/03/2022
Cass. Sez. VI, Ord. n. 21187 del 13/09/2017
Cass. Sez. VI, Ord. n. 1464 del 24/01/2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 12451-2022 proposto da: STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro BASTE CESARE; -intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2022; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO; Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PAOLA D'OVIDIO che conclude per l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza proposta da Nicola Staniscia avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma emessa in causa r.g. n. 5379/2021, sussistendo la competenza della Corte d'appello di ROMA a conoscere della controversia. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il signor Nicola Staniscia ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 702 bis c.p.c. dalla Corte d'appello di Roma in data 5 aprile 2022, con la quale la stessa Corte d'appello ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore della Corte d'appello di Perugia, a decidere sul ricorso proposto dall'avvocato Nicola Staniscia per sentir condannare il signor Cesare Baste al pagamento dei compensi relativi all'opera professionale prestata in suo favore in un procedimento ex lege n. 89/2001 svoltosi avanti alla Corte d'appello di Perugia.

La Corte d'appello di Roma nel provvedimento impugnato in questa sede ha ricordato che, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 (controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), le controversie previste dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione ed è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera.

Su tale presupposto, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato la propria incompetenza e ha disposto la riassunzione della causa, col rito sommario di cognizione, dinanzi alla Corte d'appello di Perugia, rilevando che "non si pone la questione del foro del consumatore e i principi di cui a Cass. 3532/2019 invocati dallo Staniscia, essendo il Baste residente in Tivoli ed essendosi svolto il giudizio presupposto in unico grado e dinanzi alla Corte d'appello".

2. In contrasto con tale argomentazione, il ricorrente rileva che, nella specie, deve trovare applicazione il "Foro del consumatore" previsto dall'art. 33 d. lgs. 206/2005 per effetto del quale, nelle controversie tra consumatore e professionista, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio eletto. Si rileva che il Baste è residente in Tivoli. Il resistente Cesare Baste non ha depositato difese.

3. Il ricorso è fondato. Merita continuità il consolidato principio espresso da codesta Suprema Corte, secondo il quale "in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore" (Cass.

Sez. VI, - 2, Ord. n. 8406 del 15/03/2022 - Rv. 664433-01; Cass. Sez. VI, - 3, Ord. n. 5703 del 12/03/2014 - Rv. 630504 - 01; Cass. Sez. 3, Ord. n. 12685 del 9/06/2011 - Rv. 618124-01). La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che anche "nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di "consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’intuitu personae e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativa; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005" (Cass.

Sez. VI- 3, Ord. n. 7357 del 7/03/202 - Rv. 664445 - 01; Cass. Sez. VI - 3, Ord. n. 21187 del 13/09/2017- Rv. 645920 - 01; Cass. Sez. VI - 3, Ord. n. 1464 del 24/01/2014 -Rv. 629961 - 01). Nella specie è pacifico che il signor Baste risieda in Tivoli, sicché deve essere affermata la competenza territoriale della Corte d'Appello di Roma, quale foro speciale del consumatore, prevalente sul foro speciale di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011. In conformità a quanto affermato dal Procuratore Generale, deve affermarsi essere del tutto irrilevante che il giudizio presupposto si sia svolto in unico grado dinanzi alla Corte di appello di Perugia.

Invero, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il foro del consumatore va individuato con riferimento alla residenza o al domicilio di quest'ultimo sia per quanto riguarda il primo grado di giudizio, sia per quanto riguarda l'eventuale grado successivo ovvero l'unico grado, e ciò anche qualora questi ultimi debbano svolgersi presso luoghi diversi da quello di residenza o domicilio del consumatore, purché in tali luoghi si trovi l'ufficio funzionalmente competente del relativo distretto (com’è nella specie, ricadendo Tivoli nel distretto della Corte d'appello di Roma).

In conclusione, l'istanza di regolamento di competenza proposta da Nicola Staniscia deve essere accolta, sussistendo la competenza della Corte d'appello di Roma a conoscere della controversia. Spese al merito.

P.Q.M.

accoglie l’istanza di regolamento proposta da Staniscia Nicola; cassa l’ordinanza impugnata; dichiara la competenza della Corte d’appello di Roma, dinanzi alla quale rimette le parti nel termine di legge; spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consigli