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Ordinanza — n. 5751/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5751/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5751/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 163 I. 296/2006 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR basato i la propria decisione su documentazione prodotta in copia dall'Ente di riscossione e asseritamente disconosciuta dalla parte contribuente.

Regesto Legislator

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art. 2719 c.c, art. 372 c.p; Ordinanza — n. 5751/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 2719 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 163 I. 296/2006 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR basato i la propria decisione su documentazione prodotta in copia dall'Ente di riscossione e asseritamente disconosciuta dalla parte contribuente.

Parole chiave

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art. 2719 c.c art. 372 c.p

Disposizioni normative citate

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art. 2719 c.c
Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 c.c.
art. 372 c.p
Poiché il giudicato esterno è riconducibile a una sentenza sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, es3"0 è ammissibileve ( produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto (1-1 posto dall'art. 372 c.p.c.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorao 27857-2020 proposto di: IERVOLINO MARIAROSARIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO NITRATO IZZO; - ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -COnttOriCOtrente- contro REGIONE CAMPANIA U.O.D. TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI; - intimata - avverso la sentenza n. 1619/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 27857 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- r.g.n. 27857/2020 Iervolino Mariarosaria c/ Agenzia delle entrate riscossione; Regione Campania Ritenuto che: Mariarosaria Iervolino ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, su impugnazione di preavviso di fermo amministrativo di cui a cartella di pagamento per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2011, asseritamente notificata in data 1 giugno 2017, e come tale prescritto; la CTP accoglieva il ricorso, rilevando che non era stata fornita la prova della notifica della cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo.

La CTR, in riforma della sentenza di primo grado, preso atto della documentazione allegata dalla Riscossione appellante, ha accolto l'appello dell'ufficio, sia con riguardo alla validità della costituzione dell'Agente della riscossione in appello a mezzo di avvocato del libero foro, sia con riferimento alla notifica dell'appello della cartella prodromica al preavviso impugnato, effettuata dal messo notificatore il 18.5.2017 depositando l'atto presso il Comune (di Poggiomarino) in assenza di persone cui consegnare l'atto, e inviando la raccomandata informativa con avviso di ricevimento, che risulta consegnata il 1 giugno 2017.

ADER, Agenzia delle entrate riscossione si costituisce con controricorso. La Regione Campania è rimasta intimata. La ricorrente deposita memoria, con la quale rileva la presenza di un giudicato relativo alla cartella di pagamento a base dell'atto impugnato, in grado di incidere sulla causa in oggetto. Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 163 I. 296/2006 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR basato i la propria decisione su documentazione prodotta in copia dall'Ente di riscossione e asseritamente disconosciuta dalla parte contribuente.

2. Col secondo motivo si deduce violazione falsa applicazione dell'art. 15 comma 2 ter del d.lgs. 546/92 violazione e falsa applicazione del dm. 55/2014 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. sul governo delle spese, liquidate in C. 1.500 oltre accessori di legge, in assenza di nota spese dell'appellante e immotivatamente senza specificare la voci di tariffa applicate e i criteri di applicazione.

3. La ricorrente, con memoria, fa presente che nelle more e successivamente alla proposizione del giudizio de quo, è intervenuta la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, n. 9940, depositata il 29.12.2020, passata in giudicato, in altro giudizio tra le medesime parti avente ad oggetto l'atto di riscossione separatamente impugnato e comprendente-tra l'altro- anche la cartella di pagamento presupposta del preavviso di fermo amministrativo oggetto di controversia, la n. 07120160083799522000.

4. Poiché il giudicato esterno è riconducibile a una sentenza sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, es3"0 è ammissibileve ( produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto (1-1 posto dall'art. 372 c.p.c. (Cass. S.U. n. 13916/06).

5. Pertanto, deve accogliersi l'eccezione del giudicato esterno formulata dalla ricorrente in memoria, avendo la CTP di Napoli, ivi allegata, accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di intimazione di pagamento basato su tre cartelle una delle quali è quella prodromica al preavviso di fermo impugnato, oggetto dell'attutale controversia, la n. 07120160083799522000, per mancato pagamento della tassa automobilistica del 2011 ritenuta non notificata.

6. Alla luce di quanto sopra, è venuta a caducarsi ogni pretesa dedotta sul punto dalla ricorrente con l'impugnazione della cartella di pagamento, dovendosi applicare gli effetti del suddetto giudicato.

7. Conclusivamente la corte dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta caducazione della predetta cartella in corso di giudizio, su cui era basato il preavviso di fermo. Le spese dell'intero giudizio vengono compensate per la sopravvenienza del detto giudicato in pendenza del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara cessata la materia del contendere. Spese di merito e di legittimità compen