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Ordinanza — n. 5747/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayers' appeal against regional tax commission's refusal to classify apartment as luxury due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5747/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's decision to deny the luxury classification for their apartment. The Commission had rejected the claim based on the building's characteristics, while the taxpayers argued the specific location and high ceilings warranted a higher tax category. The court found the lower court's reasoning incomplete regarding the property's specific features and location, necessitating a remand for a proper assessment.

Regesto Legislator

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DM 1072/1969; RDL 652/1939: In the absence of specific legislative definitions for cadastral categories, the qualification of a dwelling as 'luxury' or 'signorile' corresponds to general public notions within a specific spatiotemporal context and cannot be arbitrarily applied without full consideration of location and characteristics.

Parole chiave

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cadastral classification luxury dwelling tax appeal insufficient reasoning remand for retrial property valuation fiscal benefits riclassificazione di terreni

Disposizioni normative citate

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DM n. 1072 del 2 agosto 1969
Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del DM n. 1072 del 2 agosto 1969, del RDL n.
RDL n. 652 del 1939, artt. 8 ss.
D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 6, 7, 9, 14
d.lgs. n. 175/2014, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.
6,7,9,14, sotto altro profilo, ex art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, n. 23235/2014
5/1992 del 14/03/1992 del Ministero delle finanze), costituisce il portato di un apprezzamento di fatto, da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale, alle quali corrispondono specifiche caratteristiche (in tal senso Cass. Sez. 5, n. 23235/2014, Rv.
Cass. Sez. 5, n. 2250/2021
Cass. n. 27189/2022
Sez. 5, n. 23235/2014
Sez. 5, n. 23235/2014, Rv.
Sez. 5, n. 2250/2021
633089 - 01; Sez. 5, n. 2250/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11997-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA G-',NERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,ope legis; - ricorrente - Contro CANAL UMBERTO E GUERRIERI SILVANA; - intimati - avverso la sentenza n. 3880/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata in data 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 11997 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Rg. n. 11997/2020 Agenzia delle Entrate c/ Canal Umberto +1 Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento procedeva alla modifica del classamento di immobile di proprietà di Umberto Canal e Silvana Guerrieri - da A/2 classe 3 ad A/1 classe 1, con riferimento ai subalterni 703 e 704- e della relativa rendita proposta mediante Docfa, a seguito della divisione dell'originaria unità immobiliare- subalterno 8- in due distinti appartamenti (sub. 703 e 704). A seguito dell'istanza di mediazione presentata dai contribuenti, l'Ufficio rideterminava il classamento del subalterno 704 in A/2 classe 3, mentre confermava il diverso classamento accertato per il subalterno 703.

I contribuenti hanno impugnato l'avviso di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale di Como ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al subalterno 704, mentre ha rigettato il ricorso relativamente al subalterno 703, in considerazione delle caratteristiche dell'appartamento (soffitti alti con decorazioni, pavimenti di pregio, accesso principale in Via Rezzonico) e del fatto che anche l'originaria particella, comprensiva di entrambi i subalterni, era classificata come A/1, classe 1. I Contribuenti proponevano appello e la Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con la sentenza impugnata n. 3880/2019, dep. il 10.10.2019, lo accoglieva, riformando la sentenza impugnata.

I contribuenti sono rimasti intimati nel presente giudizio. Considerando che:

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del DM n.1072/1969, del RDL n. 652/1939 artt. 8 s.s.; del DPR n.1142/49, artt. 6,7,9,14 e 61 in relazione al d.lgs. n.175/2014, ex art.360 comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto che l'appartamento per cui è causa non fosse di lusso, con conseguente inapplicabilità della categoria A/1.

2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del DM n. 1072 del 2 agosto 1969, del RDL n. 652 del 1939, art. 8 ss.; nonché del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 6,7,9,14, sotto altro profilo, ex art. 360 n. 3 c.p.c.avendo la CTR considerato le caratteristiche dell'abitazione signorile senza valutare il mappale in cui è ubicata l'unità in contestazione.

3. Il ricorso è fondato. 3.1.Va premesso, con riferimento all'attribuzione della categoria catastale A/1, nella quale rientrano le abitazioni di tipo signorile, che l'Amministrazione considera riconducibili a tale categoria "le unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale". Va in proposito ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la legge non pone una specifica indicazione sulle caratteristiche specifiche delle singole categorie e classi catastali.

Da ciò consegue che la qualificazione di un'abitazione in termini di "signorile", "civile", "popolare", contenuta negli atti poi adottati dall'Amministrazione (v., da ultimo, la nota C- 1/1022 del 04/05/1994 e la Circolare n. 5/1992 del 14/03/1992 del Ministero delle finanze), costituisce il portato di un apprezzamento di fatto, da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale, alle quali corrispondono specifiche caratteristiche (in tal senso Cass. Sez. 5, n. 23235/2014, Rv. 633089 - 01; Sez. 5, n. 2250/2021, Rv. 660480-01). 3.2.Non vi sono, inoltre, per il Collegio ragioni per discostarsi dal consolidato principio di legittimità secondo il quale: "in tema di estimo catastale, in assenza di una specifica definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione di un'abitazione come "signorile", "civile" o "popolare" corrisponde alle nozioni presenti nell'opinione generale in un determinato contesto spaziotemporale e non va mutuata dal d.m. 2 agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento è volto all'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa rendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini "di lusso", ai sensi del citato d. m., risponde alla finalità di precludere l'accesso a talune agevolazioni fiscali"(Cass.

Sez. 5, n. 2250/2021 cit.; Cass. 27189/2022).

4. Nella fattispecie la censura è fondata, in quanto la sentenza non ha motivato compiutamente sulle caratteristiche e l'ubicazione per le quali l'unità immobiliare deve ritenersi signorile e, dunque, riconducibile nella indicata categoria (A 1).

5. Il ricorso, contrariamente alla proposta del relatore, va conclusivamente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia ributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia ributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio. Roma, 14 dicembre 2022 Il Preside