Cassation court dismisses contribution refund claim due to expired statute of limitations on unpaid tax notices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the Consorzio di Bonifica Capitanata's appeal against a regional tax commission decision that granted a refund to the taxpayer. The taxpayer argued the refund was necessary because the agricultural works no longer provided a benefit, yet the court found the underlying tax notices for 2003-2010 had been paid and never challenged within the legal deadline. Consequently, the tax liability became final and unappealable, rendering the refund request inadmissible as the cause could not be legally proposed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992: When tax notices are regularly notified and paid without challenge within the statutory limitation period, the tax liability becomes definitive, precluding any subsequent claim for refund based on the loss of benefit.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso 11269-2020 proposto da: CONSORZIO per la BONIFICA della CAPITANATA , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MARTINO; - ricorrente - contro PETRILLI PIER PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320 presso lo studio dell'avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE MARIO EMANUELE CASO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 149/27/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 11269 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Rg. n 11269/2020 Consorzio di Bonifica Capitanata c/ Petrilli Pier Paolo Ritenuto che: Il Consorzio di Bonifica Capitanata propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR puglia n. 149/2020 che, in controversia sul silenzio-rifiuto opposto dal Consorzio in relazione alla richiesta di Pier Paolo Petrilli di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributi di bonifica versati dal 2003 al 2010, ha accolto l'appello del contribuente, riformando la decisione di prime cure.
A fondamento della pretesa, il contribuente aveva dedotto che il Consorzio non aveva recato alcun beneficio alla propria azienda agricola, tanto che la stessa si è dovuta autodotare di un sistema di elettrificazione; anche l'irrigazione avveniva esclusivamente con mezzi propri, come documentalmente provato. La CTR ha accolto l'appello del contribuente, statuendo che "per stessa ammissione del Consorzio, le opere di bonifica abbisognano di costanti interventi di manutenzione perché continuino a costituire un beneficio, l'ente (pertanto) avrebbe dovuto specificamente contestare le obiezioni del ricorrente, ben specificando perché mai, in concreto, i fondi del ricorrente sono serviti da opere di bonifica attualmente efficienti, quali e quante opere manutentive sono state realizzate, da chi (...) e in quali circostanze (...) sul canale di scolo".
Pier Paolo Petrilli resiste con controricorso. i Considerato che:
1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, per non avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto del Consorzio di Bonifica, essendo state le cartelle di pagamento relative agli anni dal 2003 al 2010 tutte regolarmente notificate e pagate dal consorziato, ma da questo mai impugnate nei termini decadenziali di legge. 1.1. L'oggetto del giudizio è la censura del silenzio rifiuto del Consorzio di Bonifica Capitanata sull'istanza di rimborso, motivata sulla sopravvenuta carenza del presupposto impositivo, così come accertato in via definitiva dalla sentenza di questa Corte (n.17990/2015- accertata per i contributi consortili dal 1992 al 2001). Ne consegue che il presupposto per la richiesta di rimborso è sorto in epoca successiva alla notifica delle cartelle dagli anni 2003 al 2010 pagate dal contribuente.
2. Con il secondo articolato motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n.3., la violazione e falsa applicazione degli artt. 860 c.c., 10 e 11 R.D. n. 215/1933; artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c, per avere la CTR accolto l'appello del contribuente dichiarando l'illegittimità del silenzio- rifiuto per non avere il Consorzio asseritamente provato il beneficio arrecato all'azienda agricola.
3. Va accolto il primo motivo, assorbito il secondo.
4. Le cartelle di pagamento relative alle annualità oggetto di causa (dal 2003 al 2010) erano state regolarmente notificate e pagate dal contribuente e mai impugnate nei termini decadenziali di legge, come accertato dal giudice di primo e secondo grado, e come peraltro pacificamente riconosciuto in giudizio dal contribuente. Pertanto, la pretesa impositiva, per quelle annualità, era divenuta definitiva con la conseguenza che la causa non poteva neanche essere proposta e la CTR ne avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità.
5. Inoltre, non può sostenersi che la domanda di rimborso sia stata determinata in ragione della sopravvenuta insussistenza del presupposto impositivo in ragione della sentenza n. 17900/15 della Corte, in quanto tale sentenza riguarda le annualità di imposta dal 1992 al 2010, diverse da quelle di cui è causa e di cui peraltro non può neanche addursi il rilievo del giudicato esterno.
6. Il ricorso, pertanto, va accolto il relazione al primo motivo, assorbito il secondo con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, poiché la causa non poteva essere proposta. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, I i. r 91' 111(9 .1. Yi
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbe il secondo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese del doppio grado di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 5.000,00. Roma, 9 novembre 2022 Il Presidente Dott. ucio Napolitano ?_ Depositato in Cancellerà GIRA 24