Cassation court remands case to tax section regarding deductibility limits of TFM vs TFR funds under TUIR.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding the deductibility of TFM fund contributions. The taxpayer argued that TFM and TFR funds should share identical deductibility limits, but the lower court distinguished their fiscal rules. The court found no decisive evidence to overturn the lower court's interpretation of the Income Tax Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 105, comma 4, d.P.R. 917/1986; Art. 2120 c.c.: The court distinguishes between TFR and TFM funds, ruling that different fiscal rules apply to their deductibility limits without requiring identical quantitative caps.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11469-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro BASIC NET SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO GARAVOGLIA, MARIA SONIA VULCANO; - controricorrente - ,ic*s34 avverso la sentenza n. 618/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 11469 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Rg 11469/2021 Agenzia delle entrate c/ Basic Net spa Rilevato che: Con ricorso per cassazione l'Avvocatura Generale impugna la sentenza emessa dalla CTR della Lombardia in rigetto dell'appello dell'Ufficio e confermativa della pronuncia della CTP di Torino in materia di condizioni e limiti di deducibilità degli importi versati dalla società a titolo di premi assicurativi per la costituzione di trattamento di fine mandato in favore del Presidente del CDA e dell'Amministratore delegato e portati in deduzione, ai sensi dell'art. 105, comma quarto, d.P.R. 917/1986 rilevante ai fini Ires anni 2013/2015.
La CTR, premessa l'interpretazione delle norme citate e richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass. 3147:3/2019), ha escluso che possa rinvenirsi un combinato disposto fra le norme del TUIR e l'art. 2120 c.c. - che disciplina il TFR ma non il TFM-, non suscettibile di interpretazione analogica. Ha pertanto ritenuto che non vi sia un tetto massimo imposto dal legislatore di deducibilità all'accantonamento periodico al fondo TFM né un limite a un valore fisso convenzionale. Ha pertanto concluso che il nostro ordinamento non contempla alcuna disposizione che equipari, dal punto di vista dei limiti quantitativi imposti anche alla deducibilità fiscale, gli accantonamenti al fondo TFM e quelli al fondo TFR, che sottostanno invece a regole fiscali proprie e differenti.
Il contribuente replica con tempestivo controricorso, l'Agenzia delle Entrate deposita successiva memoria. Considerato che:
1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 105, commi 1 e 4, art. 50 co. 1 lett. c bis e 17 co. 1 lett.
c) d.P.R. 917/1986 (TUIR), in combinato disposto con gli artt.2117 e 2120 c.c. in relazione all'art. :360, comma 1., n.
3) c.p.c., essendo deducibili solo gli accantonamenti espressamente e tassativamente previsti dal TUIR, non residuando alcuna discrezionalità al contribuente circa la quantificazione dell'accantonamento deducibile. La ctr avrebbe pertanto errato nel sottoporre la deducibilità fiscale degli accantonamenti al fondo TFM alle stesse limitazioni quantitative per quelle al fondo TFR . Rilevato che: non sussiste evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo alla Sezione Tributaria. Roma, 23