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Ordinanza Interlocutoria — n. 5712/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings due to new law requiring 120-day period for tax dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5712/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the tax dispute between the Sicilian Regional Tax Agency and Pizzo Salvatore & C. s.a.s. until January 16, 2023. The court recognized the taxpayer's request to invoke the new Law No. 130/2022, which mandates a specific 120-day timeline for resolving such controversies. Consequently, the proceedings were halted to allow the statutory period to expire before resuming the case before the Tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 10 della legge 31 agosto 2022, n. 130; Art. 5 comma 7 della legge 31 agosto 2022, n. 130: The court suspends tax proceedings when the taxpayer formally requests the application of the new law establishing a 120-day resolution period, deferring the judgment until that term concludes.

Parole chiave

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tax dispute resolution suspension of proceedings Law 130/2022 120 day period taxpayer request Corte di Cassazione tribunal referral inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 10 della legge 31 agosto 2022, n. 130
In via preliminare va dato atto che la Società contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n.
Art. 5 comma 7 della legge 31 agosto 2022, n. 130
In via preliminare va dato atto che la Società contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29572-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA, in persona del Direttore in carica, eLettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro PIZZO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo studio dell'avvocato FABIO BASILI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO INFANTINO; - controlicorrente - avverso la sentenza n. 3853/14/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 29572 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Rg 29572/2021 Agenzia delle entrate ci Pizzo Salvatore & C. s.a.s. Ritenuto che: La società Pizzo Salvatore & C. s.a.s., di cui Salvatore Pizzo è socio al 50%, esercente attività di costruzioni edili, aveva proposto ricorso contro avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale, anno 2007 ai fini Irap e Iva, col quale era stato accertato un maggior reddito d'impresa per presunta omessa dichiarazione di ricavi e conseguentemente rideterminato il reddito personale del socio nella misura relativa alla quota sociale.

Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 39 comma 1 dpr 600/73 e 54 dpr 633/72. La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia delle entrata, ha rigettato l'appello nel merito, in quanto le dichiarazioni rese da due clienti, senza riscontro con altri dati, poste a base dell'accertamento analitico induttivo, in assenza di indagini anche bancarie sui soggetti interessati al fine di integrare e avvalorare le suddette dichiarazioni, rendono nullo l'accertamento, in quanto l'art. 39 comma 1 lett.

d) dpr 600/73 impone invece la sussistenza di presunzioni qualificate, pena la sua nullità. Pizzo Salvatore & C. s.a.s. resiste con controricorso, e deposita successiva istanza di sospensione. Considerato che:

1. In via preliminare va dato atto che la Società contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, che prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7 secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro "centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

2. La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130, fino al 16 gennaio 2023.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa dinanzi alla Sezione Tributaria. Roma, 22 no