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Ordinanza Interlocutoria — n. 5711/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings until new law's 120-day deadline expires for non-suspendable disputes.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5711/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the tax dispute between the Revenue Agency and Pizzo Salvatore & C. SAS until January 16, 2023. The taxpayer invoked a new law allowing suspension of non-suspendable cases upon specific request, while the opposing party resisted this motion. The court granted the suspension because the new statute explicitly permits such delays if the taxpayer formally requests them within the statutory window.

Regesto Legislator

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Legge 31 agosto 2022, n. 130; Art. 5 comma 10: The court suspends proceedings in non-suspendable tax disputes when the taxpayer formally requests suspension under the new law's specific provisions.

Parole chiave

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tax suspension request non-suspendable disputes Legge 130/2022 Corte di Cassazione procedural suspension fiscal verification art. 5 comma 10 imposta sul reddito e sull'utile

Disposizioni normative citate

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Legge 31 agosto 2022, n. 130
5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, che prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29555-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;, ope legis - ricorrente - contro PIZZO SALVATORE & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo studio dell'avvocato FABIO BASILI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO INFANTINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3855/14/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 29555 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Rg 29555/2021 Agenzia delle entrate c/ Pizzo Salvatore & C. s.a.s. Ritenuto che: La società Pizzo Salvatore & C. s.a.s., di cui Salvatore Pizzo è socio al 50%, esercente attività di costruzioni edili, aveva proposto ricorso contro avviso di accertamento emesso a ::;eguito di verifica fiscale, anno 2007 ai fini Irap e Iva, col quale era stato accertato un maggior reddito d'impresa per presunta omessa dichiarazione di ricavi e conseguentemente rideterminato i reddito personale del socio quale maggior reddito di partecipazione (in C. 36.000,00) nella misura relativa alla quota sociale.

Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 39 comma 1 dpr 600/73 e 54 dpr 633/72. La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia delle entrata, ha rigettato l'appello nel merito, in quanto le dichiarazioni rese da due clienti, senza riscontro con altri dati, poste a base dell'accertamento analitico induttivo, in assenza di indagini anche bancarie sui soggetti interessati al fine di integrare e avvalorare le suddette dichiarazioni, rendono nullo l'accertamento, in quanto l'art. 39 comma 1 lett.

d) dpr 600/73 impone invece la sussistenza di presunzioni qualificate, pena la sua nullità. Pizzo Salvatore & C. s.a.s. resiste con controricorso e deposita successiva istanza di sospensione. Considerato che:

1. In via preliminare va dato atto che la Società contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, che prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7 secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro "centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

2. La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130, fino al 16 gennaio 2023.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa dinanzi alla Sezion