Cassation court remands tax appeal case to regional commission regarding tax notice validity via email.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision confirming the validity of a tax notice sent via email. The taxpayer argued the notification was invalid due to the use of PDF format instead of the required P7M format and alleged insufficient reasoning. The court found no decisive evidence to overturn the lower court's finding that the notification was legally perfected, thus remanding the case for further procedural steps.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n.3 c.p.c.; Art. 1.40, 156 c.p.c.; Art. 36 d.lgs. 546/92; Art. 6, 7 Legge 212/2000: The court remands the case when the cassation appeal lacks decisive evidence to prove the violation of statutory provisions regarding the validity of tax notifications.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28694-2021 proposto da: FADEL FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 27, presso lo studio dell'avvocato LINA CAPUTO, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO CORTI; - ricorrente- contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1398/4/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata l' 08/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 28694 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Rg. n. 28694/2021 Fadel Francesco c/ Agenzia delle Entrate- riscossione Ritenuto che: Francesco Fadel propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 1398/2021 dep. il 8/03/2021 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento dell'Agenzia delle entrate -riscossione, notificata il 26 settembre 2018, a fronte del mancato pagamento di tre avvisi di accertamento dell'ADM del 6 novembre 2013, per ritenuta inesistenza della notifica effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, ha rigettato l'appello del contribuente, confermando la decisione di prime cure.
La Commissione Tributaria Regionale ha statuito la legittimità della notifica dell'atto in formato pdf invece che p7m, ed ha altresì rilevato la conoscenza degli atti impositivi presupposti, come accertato dalla sentenza di primo grado che ha dato atto della loro impugnazione in separati giudizi, con conseguente sanatoria di ogni eventuale nullità della relativa notifica, ex art. 156, comma 3, c.p.c., della notifica degli atti di imposizione tributaria. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1.Con l'unico motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360 n.3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1.40 c.p.c., 156 c.p.c. nonché la omessa ed insufficiente motivazione e falsa e/o erronea applicazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 e degli artt. 6 e 7 Legge 212/2000, per avere la CTR erroneamente ritenuto perfezionato il processo di notifica.
Rilevato che: non sussiste evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo alla Sezione Tributaria. Roma, 22 novembre 2022 Presidente D