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Ordinanza Interlocutoria — n. 5709/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tax notices, remanding case to lower tribunal regarding notification irregularities and prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5709/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal against a regional tax commission decision regarding tax notices for 2003. The appellant argued that the tax authority failed to prove absolute irreperibility of the recipients, claiming only relative irreperibility existed, which would invalidate the notification procedure. The court found no decisive evidence to support the claim and determined the lower tribunal's reasoning was insufficient, leading to a remand for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 600/73; Art. 26 DPR 602/73: When a tax authority fails to prove absolute irreperibility of a taxpayer, the notification is not null, and the lower court must re-examine the specific circumstances of the case.

Parole chiave

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tax notification irregularities relative irreperibility absolute irreperibility prescription interruption administrative seizure cassation remand tax appeal procedure sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Col primo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art.
Art. 600/73
Art. 26 DPR 602/73
600/73 e art. 26 dpr 602/73 in relazione agli artt.
Art. 143 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
Art. 2946 c.c.
violazione art. 2946 c.c. 2948 n.
Art. 2948 n. 4 c.c.
Art. 2953 c.c.
Art. 20 d.lgs. 472/1997
nonché dell'art. 20 d.lgs. 472/1997 relativamente ai crediti Irpef Iva Irap e relative sanzioni e interessi.
Art. 375 c.p.c.
Rilevato che: Non sussiste evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c. Rinvia la causa alla sezione quinta tributaria e a nuovo ruolo Così deciso nella camera di consiglio
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20818-2020 proposto da: BIANCHINI CIAMPOLI VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO BORSIERI N. 12, presso lo studio dell'avvocato GRAZIA TIBERIA POMPONI, che lo mppresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1011/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIC), depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 20818 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- Rg 20818/2020 Bianchini Ciampoli Vito C/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Vito Bianchini Ciampoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che ha parzialmente accolto l'appello dallo stesso proposto, con specifico riferimento alle cartelle aventi ad oggetto Irpef e Irap anno 2003, sottese agli estratti di ruolo impugnati. Il contenzioso ha origine dalla impugnazione4stratti di ruolo relativi a 10 cartelle di pagamento e un fermo amministrativo. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso introduttivo, accertando che il contribuente non aveva contestato di avere ricevuto le cartelle di pagamento ma solo che queste non erano state precedute da avviso di accertamento; conseguentemente dichiarava inammissibile il ricorso, ad eccezione di alcune cartelle per le quali, ancorchè non impugnate, era maturata la prescrizione (ultradecennale per tributi erariali; ultratriennale per bollo auto).

Quanto al fermo amministrativo, era mancata la dimostrazione del presupposto che trattavasi di bene strumentale all'attività d'impresa, per cui respingeva la relativa doglianza. La CTR ha parzialmente accolto l'appello proposto dal contribuente limitatamente a due cartelle, confermando la infondatezza della eccezione di prescrizione, decennale per i tributi erariali accertati con atto definitivo per omessa impugnazione, e ribadendo la legittimità del fermo amministrativo, in mancanza di prova sulla strumentalità del bene. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 60 comma 1 lett. E) dor. 600/73 e art. 26 dpr 602/73 in relazione agli artt. 143 e 140 c.p.c., per due delle cartelle di pagamento sottese all'estratto di ruolo oggetto d'impugnazione, trattandosi di irreperibilità relativa e non assoluta, con conseguente nullità del procedimento notificatorio. Deduce che la CTR ha ritenuto già "implicitamente sollevata in primo grado" l'eccezione sulla irrituale notifica delle cartelle, sul rilievo della mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione, ed ha poi erroneamente ritenuto che trattavasi di irreperibilità assoluta del destinatario, mentre si vedeva in ipotesi di irreperibilità relativa.

2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazione art. 2946 c.c. 2948 n. 4 c.c. e 2953 c.c. nonché dell'art. 20 d.lgs. 472/1997 relativamente ai crediti Irpef Iva Irap e relative sanzioni e interessi. Rilevato che: Non sussiste evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c. Rinvia la causa alla sezione quinta tributaria e a nuovo ruolo Così deciso nella camera di consiglio